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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 20012/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai dedotti vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'aumento di pena per la continuazione (motivo 1) e la ritenuta recidiva (motivo 2), i motivi sono manifestamente infondati e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito nella parte in cui si dà atto della minimale pena concessa visto che, nonostante l'omessa contestazione per le plurime ipotesi di reato - in quanto la resistenza era stata posta in essere contro più parti offese -, nessun aumento di pena era stato applicato; che analogamente è avvenuto in ordine alla ritenuta recidiva reiterata specifica infraquinquennale in ordine alla quale non è stato applicato il necessario aumento di due terzi; ritenuto che si rileva anche la carenza di interesse con riferimento alla contestata recidiva, visto quanto osservato in ordine all'omesso aumento di pena in sede di gravame; rilevato che in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio, completa risulta la motivazione della Corte territoriale che, prendendo atto della determinazione della pena in misura prossima al minimo edittale, ha valorizzato i plurimi precedenti e la condotta contestata con particolare riferimento alla perseveranza con cui il ricorrente ha aggredito le forze di polizia ingaggiando una colluttazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Antonio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai dedotti vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'aumento di pena per la continuazione (motivo 1) e la ritenuta recidiva (motivo 2), i motivi sono manifestamente infondati e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito nella parte in cui si dà atto della minimale pena concessa visto che, nonostante l'omessa contestazione per le plurime ipotesi di reato - in quanto la resistenza era stata posta in essere contro più parti offese -, nessun aumento di pena era stato applicato; che analogamente è avvenuto in ordine alla ritenuta recidiva reiterata specifica infraquinquennale in ordine alla quale non è stato applicato il necessario aumento di due terzi; ritenuto che si rileva anche la carenza di interesse con riferimento alla contestata recidiva, visto quanto osservato in ordine all'omesso aumento di pena in sede di gravame; rilevato che in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio, completa risulta la motivazione della Corte territoriale che, prendendo atto della determinazione della pena in misura prossima al minimo edittale, ha valorizzato i plurimi precedenti e la condotta contestata con particolare riferimento alla perseveranza con cui il ricorrente ha aggredito le forze di polizia ingaggiando una colluttazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Antonio
Sentenza Cassazione n. 20012/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris