CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26481/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, non emergendo indicazioni diverse con riguardo agli effetti della rinuncia dalla giurisprudenza più recente (Sez. U, n, 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 294481), Considerato che ciò vale in particolare: per la deduzione inerente alla prevalenza della disciplinata dettata dalla direttiva europea 77/2049 CE del 22/3/1977, tema inerente al motivo di merito cui il ricorrente ha rinunciato; per la questione riguardante il verbale riferito al collegamento in videoconferenza, non oggetto di tempestiva censura e comunque superata dalla specifica verbalizzazione dei termini del concordato, con concomitante rinuncia agli altri motivi, dopo l'intervenuta accettazione della remissione di querela per il capo 2), essendo inconferente il profilo riguardante la condanna alle spese, comunque non pronunciata per il grado di appello, a fronte della modifica migliorativa; per la motivazione sulla pena, in realtà applicata in misura corrispondente a quella oggetto di concordato e non illegale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 giugno