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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 14491/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2593/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresentae difende per legge . -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], ciascuno sia in proprio che nella qualità di ex socio della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentatiedifesi nel presente giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale, e domiciliati presso la cancelleria della Corte Suprema di cassazione, in piazza Cavour, Roma. -controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n . 62 /201 7 , depositata il 10 gennaio 2017.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 marzo 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendodi dichiarare estinto il giudizio ex art. 1 legge n. 197 del 2022; udito per l’Avvocatura generale dello Stato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto l’ effetto estintivo, associandosi, senza riserve, alla richiesta di parte avversaria; udito per li contribuenti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega scritta dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto l’integrale effetto estintivo;[OSCURATO:PERSONA] 1.All’esito di indagini di polizia giudiziariaeseguite nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., poi divenuta s.n.c., e di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, l’Agenzia delle entrate emise, per gli anni 2003, 2004 e 2005, avvisi di accertamento in capo alla società (cancellata dal registro delle imprese il 31/12/2008) e, per il principio di trasparenza ex art. 5 t.u.i.r., in capo ai soci, per i loro redditi partecipazione (in proporzione alle quote).

Per la riscossione frazionata dei predetti avvisi vennero poi iscritti a ruolo gli importi dovuti provvisoriamente, in pendenza di giudizio, con la conseguente notifica del l e cartelle di pagamento. 2.Tutti gli atti vennero impugnati con separati ricorsi da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno sia in proprio che nella qualità di ex socio della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] aver riunito i giudizi, l’adita Commissionetributaria provinciale di Trevisoli accolse, così in conclusione motivando (come trascritto nel ricorso erariale, senza contestazioni): « [OSCURATO:PERSONA],ogni altra istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, dichiara la decadenza dell'Agenzia delle Entratedall'accertamento in capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2003- 2004 e 2005; accoglie i ricorsi proposti avverso le cartelle esattoriali dai soci della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. essendo gli atti prodromici (avvisi di accertamento), per i due soci Brunato dichiarati illegittimi per decadenza del termine di accertamento, per il socio [OSCURATO:PERSONA] rideterminato inconsiderazione dell'incidenza dei costi sui maggiori ricavi accertati in capo alla società; accoglie parzialmente i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento delsocio [OSCURATO:PERSONA] determinando in capo alla società il maggior reddito peril 2003 in Euro 381.950,13, per il 2004 ni Euro 569.257,11, per il 2005 in Euro397.099,50 e ciò ai fini delle imposte dirette ed Irap e confermando il maggior imponibile ai fini Iva, nella percentuale pari al 20% degli importi di cui aimaggiori ricavi accertati, rispettivamente in Euro 663.223,00 ; in Euro 1.103.211,00 ed in Euro 1.121.750,00.Manda all'Ufficio per la rideterminazione del dovuto quanto ad imposte sanzionied interessi.

Vista la parziale soccombenza si ritiene di compensare le spese delgiudizio.».

La CTP ha quindi pronunziato il seguente dispositivo: « [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, dichiara la decadenza dell'Agenzia delle Entrate dall'accertamento in capo aBrunato Marco e [OSCURATO:PERSONA] per gli anni d'imposta 2003, 2004, 2005; accoglie i ricorsi riuniti contro le cartelle esattoriali; accoglie parzialmente iricorsi di [OSCURATO:PERSONA] per il 2003, 2004, 2005 determinando il maggiorreddito della società per il 2003 in E. 381.950,13, per il 2004 in E. 569.257,11 eper il 2005 in E. 397.099,50 e ciò ai soli fini delle imposte dirette ed Irap.

Respinge nel resto.

Spese compensate.».

Avverso la sentenza di primo grado, per i capi a sé sfavorevoli, ha proposto appello l’Agenzia delle entrate, che comunque, in ottemperanza alla stessa decisione della CTP, che aveva dichiarato la decadenza dell'Agenzia delle Entrate dall'accertamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e BrunatoDaniela per gli anni di imposta 2003-2004-2005, aveva sgravato le cartelle di pagamento nn. 11320140001634947 a carico di [OSCURATO:PERSONA] n. 11320140001106968002 a carico di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, conla sentenza di cui all’epigrafe, ha rigettato l’appello erariale.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, proponendo tre motivi d’impugnazione.

Si sono difesi con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali soci della cessata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] stessi controricorrenti hanno depositato nota dichiarando che si sono avvalsi della procedura didefinizione agevolata della controversia, come previsto dall’art. 1 , commi 186 e ss.,della legge n. 197 del 2022 , e dando atto di produrre c opia della domanda di definizione agevolata, con attestazione dell’A genzia d i deposito della domanda e di avvenuto pagamento del dovuto, « per ciascunaannualità dei tributi in contestazione», chiedendo pertanto che sia dichiarata l’estinzione del procedimento.

Il Procuratore Generale, nella persona del SostitutoGiuseppe Locatelli, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per l’intervenuta definizione agevolata.

I contribuenti hanno depositato memoria, nella qualehanno nuovamente richiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per la definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, deve rilevarsi chein udienza le parti, espressamente sollecitate dalla relazione introduttiva, hanno dato atto , senza riserve, della coincidenza tra la definizione agevolata della controversia - ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., della legge n. 197 del 2022-invocata dai contribuenti con produzione di documentazione al riguardo ( che trova peraltro riscontro , al meno con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell’apposito elenco trasmesso a questa Corte dall’Agenzia delle entrate, in ottemperanza all’articolo 40, comma 3, del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023 n. 411, dal quale non risultano diniego del beneficio né limitazioni all’effetto di quest’ultimo rispetto alla controversia) e la materia del contenderedi cui al ricorso erariale, tant’è che la stessa parte ricorrente si è associata alla richiesta delle controparti di dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022, in conformità alle conclusioni anche del P.G., senza alcuna limitazione.

Tale dichiarazione concordedelle parti tutte - comunque quanto meno sostanzialmente abdicativa, per mancanza d’interesse, dell’intero ricorso da parte dell’Agenzia, con relativa accettazione-è conforme alla richiesta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale e determina l’estinzione del giudizio.

Tanto premesso, il processo va dichiarato estinto e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, restando le spese a caric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2593/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresentae difende per legge . -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], ciascuno sia in proprio che nella qualità di ex socio della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentatiedifesi nel presente giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale, e domiciliati presso la cancelleria della Corte Suprema di cassazione, in piazza Cavour, Roma. -controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n . 62 /201 7 , depositata il 10 gennaio 2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 marzo 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendodi dichiarare estinto il giudizio ex art. 1 legge n. 197 del 2022; udito per l’Avvocatura generale dello Stato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto l’ effetto estintivo, associandosi, senza riserve, alla richiesta di parte avversaria; udito per li contribuenti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega scritta dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto l’integrale effetto estintivo;[OSCURATO:PERSONA] 1.All’esito di indagini di polizia giudiziariaeseguite nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., poi divenuta s.n.c., e di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, l’Agenzia delle entrate emise, per gli anni 2003, 2004 e 2005, avvisi di accertamento in capo alla società (cancellata dal registro delle imprese il 31/12/2008) e, per il principio di trasparenza ex art. 5 t.u.i.r., in capo ai soci, per i loro redditi partecipazione (in proporzione alle quote). Per la riscossione frazionata dei predetti avvisi vennero poi iscritti a ruolo gli importi dovuti provvisoriamente, in pendenza di giudizio, con la conseguente notifica del l e cartelle di pagamento. 2.Tutti gli atti vennero impugnati con separati ricorsi da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno sia in proprio che nella qualità di ex socio della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] aver riunito i giudizi, l’adita Commissionetributaria provinciale di Trevisoli accolse, così in conclusione motivando (come trascritto nel ricorso erariale, senza contestazioni): « [OSCURATO:PERSONA],ogni altra istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, dichiara la decadenza dell'Agenzia delle Entratedall'accertamento in capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2003- 2004 e 2005; accoglie i ricorsi proposti avverso le cartelle esattoriali dai soci della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. essendo gli atti prodromici (avvisi di accertamento), per i due soci Brunato dichiarati illegittimi per decadenza del termine di accertamento, per il socio [OSCURATO:PERSONA] rideterminato inconsiderazione dell'incidenza dei costi sui maggiori ricavi accertati in capo alla società; accoglie parzialmente i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento delsocio [OSCURATO:PERSONA] determinando in capo alla società il maggior reddito peril 2003 in Euro 381.950,13, per il 2004 ni Euro 569.257,11, per il 2005 in Euro397.099,50 e ciò ai fini delle imposte dirette ed Irap e confermando il maggior imponibile ai fini Iva, nella percentuale pari al 20% degli importi di cui aimaggiori ricavi accertati, rispettivamente in Euro 663.223,00 ; in Euro 1.103.211,00 ed in Euro 1.121.750,00.Manda all'Ufficio per la rideterminazione del dovuto quanto ad imposte sanzionied interessi. Vista la parziale soccombenza si ritiene di compensare le spese delgiudizio.». La CTP ha quindi pronunziato il seguente dispositivo: « [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, dichiara la decadenza dell'Agenzia delle Entrate dall'accertamento in capo aBrunato Marco e [OSCURATO:PERSONA] per gli anni d'imposta 2003, 2004, 2005; accoglie i ricorsi riuniti contro le cartelle esattoriali; accoglie parzialmente iricorsi di [OSCURATO:PERSONA] per il 2003, 2004, 2005 determinando il maggiorreddito della società per il 2003 in E. 381.950,13, per il 2004 in E. 569.257,11 eper il 2005 in E. 397.099,50 e ciò ai soli fini delle imposte dirette ed Irap. Respinge nel resto. Spese compensate.». Avverso la sentenza di primo grado, per i capi a sé sfavorevoli, ha proposto appello l’Agenzia delle entrate, che comunque, in ottemperanza alla stessa decisione della CTP, che aveva dichiarato la decadenza dell'Agenzia delle Entrate dall'accertamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e BrunatoDaniela per gli anni di imposta 2003-2004-2005, aveva sgravato le cartelle di pagamento nn. 11320140001634947 a carico di [OSCURATO:PERSONA] n. 11320140001106968002 a carico di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, conla sentenza di cui all’epigrafe, ha rigettato l’appello erariale. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, proponendo tre motivi d’impugnazione. Si sono difesi con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali soci della cessata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] stessi controricorrenti hanno depositato nota dichiarando che si sono avvalsi della procedura didefinizione agevolata della controversia, come previsto dall’art. 1 , commi 186 e ss.,della legge n. 197 del 2022 , e dando atto di produrre c opia della domanda di definizione agevolata, con attestazione dell’A genzia d i deposito della domanda e di avvenuto pagamento del dovuto, « per ciascunaannualità dei tributi in contestazione», chiedendo pertanto che sia dichiarata l’estinzione del procedimento. Il Procuratore Generale, nella persona del SostitutoGiuseppe Locatelli, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per l’intervenuta definizione agevolata. I contribuenti hanno depositato memoria, nella qualehanno nuovamente richiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per la definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, deve rilevarsi chein udienza le parti, espressamente sollecitate dalla relazione introduttiva, hanno dato atto , senza riserve, della coincidenza tra la definizione agevolata della controversia - ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., della legge n. 197 del 2022-invocata dai contribuenti con produzione di documentazione al riguardo ( che trova peraltro riscontro , al meno con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell’apposito elenco trasmesso a questa Corte dall’Agenzia delle entrate, in ottemperanza all’articolo 40, comma 3, del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023 n. 411, dal quale non risultano diniego del beneficio né limitazioni all’effetto di quest’ultimo rispetto alla controversia) e la materia del contenderedi cui al ricorso erariale, tant’è che la stessa parte ricorrente si è associata alla richiesta delle controparti di dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022, in conformità alle conclusioni anche del P.G., senza alcuna limitazione. Tale dichiarazione concordedelle parti tutte - comunque quanto meno sostanzialmente abdicativa, per mancanza d’interesse, dell’intero ricorso da parte dell’Agenzia, con relativa accettazione-è conforme alla richiesta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale e determina l’estinzione del giudizio. Tanto premesso, il processo va dichiarato estinto e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, restando le spese a caric