CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2021
Cassazione n. 34519/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17286-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla via STRESA n. 131, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrend - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 6778/2019 della CORTE d'APPELLO di ROMA, depositata il 26/11/2019; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio non partecipata in data 01/07/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] quale conduttore di un appartamento per civile abitazione, sito in Roma alla via G. Pianese, piano terra, int. 3, di proprietà di Angelo e [OSCURATO:PERSONA], risultò moroso dopo che egli stesso aveva comunicato ai locatori che non intendeva rinnovare il contratto di locazione e gli venne ingiunto dal Tribunale di Roma, su ricorso dei locator5 il pagamento di oltre quindicimila curo, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. e oneri accessori. Non avendo, inoltre, il Pedicone rilasciato l'immobile, i locatori gli intimarono lo sfratto per finita locazione e chiesero e ottennero ordinanza di rilascio. [OSCURATO:PERSONA] non si oppose al rilascio e nel detto procedimento intervenne [OSCURATO:PERSONA], che, quale ex convivente del Pedicone, dichiarò di voler rimanere nell'appartamento sebbene non fosse stata pattuito alcunché a tal fine con il titolare del contratto. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al monitorio e nel relativo giudizio chiese l'intervento, ai fini della manleva, della sua convivente, [OSCURATO:PERSONA]. L'opposizione al decreto ingiuntivo venne accolta dal Tribunale di Roma. Su appello di Angelo e [OSCURATO:PERSONA] la Corte di Appello di Roma ha riformato, sul punto, la sentenza, affermando che Procaccini non era subentrata nel contratto di locazione, e quindi era il Pedicone, in quanto unico titolare del rapporto, a dover corrispondere la somma. Ricorre con unico motivo [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 17286 sez. M3 - ud. 01-07-2021 -2- Resistono con controricorso, salvo quanto si va a esporre, Angelo e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. La dsa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui all'art.375 cod. proc. civ. La proposta di manifesta infondatezza, e comunque di inammissibilità del ricorso, è stata ritualmente comunicata alle parti. Non risulta il deposito di memorie. Il controricorso di Angelo e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto non risulta corredato da valida asseverazione della notifica, non risultando la stessa firmata né sulla copia cartacea né digitalmente. L'unico motivo di ricorso deduce: violazione dell'art. 6 della legge n. 392 del 27/07/1978, dell'art. 132 cod. proc. civ. in relazione all'art.360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., per non avere la Corte d'appello fatto corretta applicazione della normativa in tema di successione nel contratto di locazione di immobile per civile abitazione, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 07/04/1988, con riferimento all'affermazione della detta sentenza relativa all'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 392 del 1978 laddove non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza a favore del già convivente quando vi sia prole naturale. L'assunto è errato. Il motivo di ricorso non deduce alcun errore di diritto, limitandosi a porre la censura senza alcuna esplicazione, mentre la Corte territoriale ha spiegato in motivazione i presupposti per poter ritenere verificato il subentro del convivente del locatore (provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare o accordo tra i conviventi Ric. 2020 n. 17286 sez. M3 - ud. 01-07-2021 -3- 1,4101n*!.., .1.1745ty - •"), L1 La Corte territoriale ha, quindi, riscontato la carenza di un accordo formalizzato in tal senso tra il Pedicone e la Procaccini e anche escluso che un accordo potesse essere ritenuto sussistente in via di mero fatto, in quanto il Pedicone aveva comunicato il recesso dopo che la disgregazione del nucleo familiare di fatto era già intervenuta e che la Procaccini non aveva avuto alcun rapporto con i Bigossi. Il motivo di ricorso non investe in alcun modo detta parte della sentenza d'appello, con la conseguenza che le censure mosse non hanno fondamento alcuno. Deve peraltro rilevarsi, procedendosi in tal senso a integrazione della decisione impugnata, che il Pedicone, al quale, giusta quanto sopra affermato, erano riferibili il contratto di locazione dell'immobile e i suoi effetti, non ha riconsegnato l'immobile stesso, e, anzi, si è opposto al rilascio, rimanendo in tal modo inadempiente. L'incontroverso mancato rilascio comporta in ogni caso l'infondatezza del ricorso. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato. Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione, non essendovi stata, giusta quanto rilevato circa l'asseverazione della notifica del controricorso, valida costituzione della controparte Angelo e [OSCURATO:PERSONA] ed essendo la Procaccini rimasta intimata. Deve, infine, darsi atto della sussistenza, nei confronti del ricorrente, dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se effettivamente dovuto. Ric. 2020 n. 17286 sez. M3 - ud. 01-07-2021 -5- P.Q.M. Rigetta il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data r luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]