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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 30794/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 15292/2021 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentato e difeso “ex lege” dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e domiciliato presso i suoi Uffici, in ROMA, v. dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76D05 L219P), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, v.

Sistina, n. 121; - controric orrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di MILANO (R.G. n. 753/2020), emesso il 17/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato il 29 settembre 2020, il Ministero della Giustizia proponeva opposizione – ai sensi dell’art. 5 - ter della legge n. 89/2001 – avverso il decreto del 31 agosto 2020, con cui la Corte di appello di Milano (in composizione monocratica), nel proc. iscritto al n.

R.G. 850/2019, aveva condannato lo stesso Ministero al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 2.100,00, oltre interessi legali, a titolo di equo indennizzo per la durata irragionevole di una procedura fallimentare svoltasi dinanzi al Tribunale di Varese apertasi il 14 luglio 2006.

Decidendo sulla formulata opposizione, la Corte di appello di Milano (in composizione collegiale), con decreto del 17 novembre 2020, l’accoglieva parzialmente e, previa revoca dell’impugnato decreto monocratico ed accertato che la procedura concorsuale in questione aveva avuto un periodo eccedente la ragionevole durata di anni sei, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed a titolo di equo indennizzo, della somma di euro 1.800,00 in linea capitale, pari ad euro 300,00 per ogni anno di ritardo, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione, per intero, delle spese di giudizio.

2. Avverso il suddetto decreto emesso all’esito della formulata opposizione, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il Ministero della Giustizia.

Ha resistito con controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA].

3. Con il primo motivo, il ricorrente Ministero ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 CEDU e dell’art. 2, commi 2 e segg., della legge n. 89/2001, nella parte in cui la Corte milanese aveva interpretato rigidamente l’art. 2, comma 2-bis, citata legge, nel senso che lo stesso imporrebbe di considerare sempre irragionevole la procedura fallimentare conclusa in un arco temporale superiore a sei anni, nel mentre sarebbe stato necessario valutare la complessità della procedura stessa alla stregua dei criteri stabiliti dal precedente comma 2, in modo tale da ritenere ragionevole una durata pari –quantomeno – a sette anni

2. Con il secondo motivo, il Ministero ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per non aver la Corte di appello ritenuto sussistenti le condizioni per addivenire ad una compensazione delle spese giudiziali all’esito dell’opposizione o per disporre una sua condanna alle spese in un importo non superiore a quello indicato nel decreto oggetto di opposizione.

3. Rileva il collegio che la prima censura è infondata e deve, pertanto, essere respinta.

Innanzitutto, bisogna partire dal presupposto che la procedura fallimentare cui si riferisce la domanda di equa riparazione in questione è iniziata con l’emissione della relativa sentenza dichiarativa di fallimento in data 14 luglio 2006, in cui il ricorrente chiedeva di essere ammesso al passivo con istanza del 18 ottobre 2006, e che la stessa procedura, al momento della proposizione del ricorso ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge n. 89/2001 (il 22 ottobre 2019), risultava ancora pendente.

Tale circostanza, tuttavia, non è da considerarsi ostativa alla presentazione del suddetto ricorso per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2018, che, per l’appunto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 4 della legge n. 89/2001 nella parte in cui non prevedeva che la domanda per l’ottenimento dell’equo indennizzo potesse essere proposta anche in pendenza del procedimento presupposto.

La Corte territoriale ha, poi, accertato –individuando il “dies a quo” in quello coincidente con la data di ammissione al passivo fallimentare (cfr., in proposito, ad es., Cass.n. 13819/2016) e il “dies ad quem” in quello corrispondente al momento della proposizione del ricorso per equa riparazione da parte del Pica – che la durata complessiva della procedura fallimentare era stata di 12 anni, 5 mesi e 5 giorni, così risultando accumulatosi un ritardo effettivo – rispetto ai termini previsti dal comma 2-bis dell’art. 2 della legge n. 89/2001 –di sei anni (non rilevando la frazione di anno inferiore a sei mesi).

Pertanto, dovendo trovare applicazione “ratione temporis” il disposto del citato art. 2, comma 2-bis(come inserito dall’art. 55, comma 1, lett. a), n. 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore di detta legge di conversione), la Corte di appello di Milano ha legittimamente ritenuto –in conformità alla prescrizione dettata da tale norma (che ha consentito di superare la mancata previsione, in precedenza, di un termine prestabilito per la durata ragionevole delle procedure concorsuali, ragion per la quale si era sviluppato l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte a cui ha posto riferimento il ricorrente, che non è più, perciò, attualmente applicabile) – che si debba qualificare come irragionevole, per tale procedura, la durata successiva a quella di sei anni (termine da qualificarsi perentorio per effetto del tenore letterale della norma che discorre in termini di “si considera rispettato”, senza indicare apposite deroghe né introducendo la specificazione che detto termine debba applicarsi solo “di regola”).

Pertanto, correttamente, la Corte milanese ha ritenuto che dovesse considerarsi irragionevole la durata della procedura concorsuale in relazione al periodo protrattosi oltre i sei anni, così procedendo alla liquidazione dell’equo indennizzo con riferimento al successivo periodo di durata irragionevole maturato – come già evidenziato - nell’ordine di sei anni all’atto della proposizione del ricorso per ottenerne il riconoscimento.

4. Anche la seconda doglianza è priva di fondamento e deve essere, quindi, rigettata.

Occorre, infatti, osservare che, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca (anche parziale), quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8421/2017 e Cass. n. 26912/2020), quantificazione che non è stata contestata specificamente con la censura in esame (adducendosene soltanto genericamente l’esosità rispetto all’entità dell’indennizzo in concreto riconosciuto e alla natura della causa).

Orbene, nel caso di specie, la Corte di appello di Milano ha rilevato che il Ministero opponente fosse, in effetti, risultato – con riguardo al complessivo procedimento svoltosi (la cui fase di opposizione è pacificamente di natura contenziosa) – soccombente e, perciò, da condannare al pagamento integrale delle spese giudiziali, in applicazione del principio generale di cui all’art. 91, comma 1, c.p.c. (non rilevando, implicitamente, la sussistenza di condizioni tali da legittimare la compensazione parziale o tale delle spese stesse).

5. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con la conseguente condanna del soccombente Ministero ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario (che ne ha fatto richiesta) del controricorrente.

Poiché il ricorso è stato proposto dal Ministero della Giustizia non sussistono i presupposti per dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo comma dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della legge n. 228/2012, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (cfr., per tutte, Cass. n. 5955/2014 e Cass. n. 1778/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.100,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge, con distrazione in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 15292/2021 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentato e difeso “ex lege” dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e domiciliato presso i suoi Uffici, in ROMA, v. dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76D05 L219P), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, v. Sistina, n. 121; - controric orrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di MILANO (R.G. n. 753/2020), emesso il 17/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 29 settembre 2020, il Ministero della Giustizia proponeva opposizione – ai sensi dell’art. 5 - ter della legge n. 89/2001 – avverso il decreto del 31 agosto 2020, con cui la Corte di appello di Milano (in composizione monocratica), nel proc. iscritto al n. R.G. 850/2019, aveva condannato lo stesso Ministero al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 2.100,00, oltre interessi legali, a titolo di equo indennizzo per la durata irragionevole di una procedura fallimentare svoltasi dinanzi al Tribunale di Varese apertasi il 14 luglio 2006. Decidendo sulla formulata opposizione, la Corte di appello di Milano (in composizione collegiale), con decreto del 17 novembre 2020, l’accoglieva parzialmente e, previa revoca dell’impugnato decreto monocratico ed accertato che la procedura concorsuale in questione aveva avuto un periodo eccedente la ragionevole durata di anni sei, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed a titolo di equo indennizzo, della somma di euro 1.800,00 in linea capitale, pari ad euro 300,00 per ogni anno di ritardo, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione, per intero, delle spese di giudizio. 2. Avverso il suddetto decreto emesso all’esito della formulata opposizione, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il Ministero della Giustizia. Ha resistito con controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con il primo motivo, il ricorrente Ministero ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 CEDU e dell’art. 2, commi 2 e segg., della legge n. 89/2001, nella parte in cui la Corte milanese aveva interpretato rigidamente l’art. 2, comma 2-bis, citata legge, nel senso che lo stesso imporrebbe di considerare sempre irragionevole la procedura fallimentare conclusa in un arco temporale superiore a sei anni, nel mentre sarebbe stato necessario valutare la complessità della procedura stessa alla stregua dei criteri stabiliti dal precedente comma 2, in modo tale da ritenere ragionevole una durata pari –quantomeno – a sette anni 2. Con il secondo motivo, il Ministero ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per non aver la Corte di appello ritenuto sussistenti le condizioni per addivenire ad una compensazione delle spese giudiziali all’esito dell’opposizione o per disporre una sua condanna alle spese in un importo non superiore a quello indicato nel decreto oggetto di opposizione. 3. Rileva il collegio che la prima censura è infondata e deve, pertanto, essere respinta. Innanzitutto, bisogna partire dal presupposto che la procedura fallimentare cui si riferisce la domanda di equa riparazione in questione è iniziata con l’emissione della relativa sentenza dichiarativa di fallimento in data 14 luglio 2006, in cui il ricorrente chiedeva di essere ammesso al passivo con istanza del 18 ottobre 2006, e che la stessa procedura, al momento della proposizione del ricorso ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge n. 89/2001 (il 22 ottobre 2019), risultava ancora pendente. Tale circostanza, tuttavia, non è da considerarsi ostativa alla presentazione del suddetto ricorso per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2018, che, per l’appunto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 4 della legge n. 89/2001 nella parte in cui non prevedeva che la domanda per l’ottenimento dell’equo indennizzo potesse essere proposta anche in pendenza del procedimento presupposto. La Corte territoriale ha, poi, accertato –individuando il “dies a quo” in quello coincidente con la data di ammissione al passivo fallimentare (cfr., in proposito, ad es., Cass.n. 13819/2016) e il “dies ad quem” in quello corrispondente al momento della proposizione del ricorso per equa riparazione da parte del Pica – che la durata complessiva della procedura fallimentare era stata di 12 anni, 5 mesi e 5 giorni, così risultando accumulatosi un ritardo effettivo – rispetto ai termini previsti dal comma 2-bis dell’art. 2 della legge n. 89/2001 –di sei anni (non rilevando la frazione di anno inferiore a sei mesi). Pertanto, dovendo trovare applicazione “ratione temporis” il disposto del citato art. 2, comma 2-bis(come inserito dall’art. 55, comma 1, lett. a), n. 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore di detta legge di conversione), la Corte di appello di Milano ha legittimamente ritenuto –in conformità alla prescrizione dettata da tale norma (che ha consentito di superare la mancata previsione, in precedenza, di un termine prestabilito per la durata ragionevole delle procedure concorsuali, ragion per la quale si era sviluppato l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte a cui ha posto riferimento il ricorrente, che non è più, perciò, attualmente applicabile) – che si debba qualificare come irragionevole, per tale procedura, la durata successiva a quella di sei anni (termine da qualificarsi perentorio per effetto del tenore letterale della norma che discorre in termini di “si considera rispettato”, senza indicare apposite deroghe né introducendo la specificazione che detto termine debba applicarsi solo “di regola”). Pertanto, correttamente, la Corte milanese ha ritenuto che dovesse considerarsi irragionevole la durata della procedura concorsuale in relazione al periodo protrattosi oltre i sei anni, così procedendo alla liquidazione dell’equo indennizzo con riferimento al successivo periodo di durata irragionevole maturato – come già evidenziato - nell’ordine di sei anni all’atto della proposizione del ricorso per ottenerne il riconoscimento. 4. Anche la seconda doglianza è priva di fondamento e deve essere, quindi, rigettata. Occorre, infatti, osservare che, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca (anche parziale), quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8421/2017 e Cass. n. 26912/2020), quantificazione che non è stata contestata specificamente con la censura in esame (adducendosene soltanto genericamente l’esosità rispetto all’entità dell’indennizzo in concreto riconosciuto e alla natura della causa). Orbene, nel caso di specie, la Corte di appello di Milano ha rilevato che il Ministero opponente fosse, in effetti, risultato – con riguardo al complessivo procedimento svoltosi (la cui fase di opposizione è pacificamente di natura contenziosa) – soccombente e, perciò, da condannare al pagamento integrale delle spese giudiziali, in applicazione del principio generale di cui all’art. 91, comma 1, c.p.c. (non rilevando, implicitamente, la sussistenza di condizioni tali da legittimare la compensazione parziale o tale delle spese stesse). 5. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con la conseguente condanna del soccombente Ministero ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario (che ne ha fatto richiesta) del controricorrente. Poiché il ricorso è stato proposto dal Ministero della Giustizia non sussistono i presupposti per dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo comma dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della legge n. 228/2012, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (cfr., per tutte, Cass. n. 5955/2014 e Cass. n. 1778/2016). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.100,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge, con distrazione in favor
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