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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:T:2008:495
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 novembre 2008 – [OSCURATO:SOCIETA] / Commissione (causa T‑301/06) «Ricorso di annullamento – Dumping – Importazioni di calzature con puntale protettivo originarie della Repubblica popolare cinese e dell’India – Decisione della Commissione che chiude il procedimento antidumping – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità manifesta»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 5, n. 10, e 6, n. 5; decisione della Commissione n. 2006/582) (v. punti 23‑29)

2. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice comunitario – Competenza a conoscere della legittimità e del merito – Ingiunzione rivolta a un’istituzione – Inammissibilità (Artt. 229 CE e 230 CE) (v. punto 31) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione 28 agosto 2006, 2006/582/CE, recante chiusura del procedimento antidumping relativo alle importazioni di calzature con puntale protettivo originarie della Repubblica popolare cinese e dell’India (GU L 234, pag. 33).

Dispositivo 1) Il ricorso è manifestamente irricevibile. 2) La società [OSCURATO:SOCIETA] sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione. 3) L’Associazione nazionale calzaturifici italiani sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 novembre 2008 – [OSCURATO:SOCIETA] / Commissione (causa T‑301/06) «Ricorso di annullamento – Dumping – Importazioni di calzature con puntale protettivo originarie della Repubblica popolare cinese e dell’India – Decisione della Commissione che chiude il procedimento antidumping – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità manifesta» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 5, n. 10, e 6, n. 5; decisione della Commissione n. 2006/582) (v. punti 23‑29) 2. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice comunitario – Competenza a conoscere della legittimità e del merito – Ingiunzione rivolta a un’istituzione – Inammissibilità (Artt. 229 CE e 230 CE) (v. punto 31) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione 28 agosto 2006, 2006/582/CE, recante chiusura del procedimento antidumping relativo alle importazioni di calzature con puntale protettivo originarie della Repubblica popolare cinese e dell’India (GU L 234, pag. 33). Dispositivo 1) Il ricorso è manifestamente irricevibile. 2) La società [OSCURATO:SOCIETA] sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione. 3) L’Associazione nazionale calzaturifici italiani sopporterà le proprie spese.
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