Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:T:2008:495
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 novembre 2008 – [OSCURATO:SOCIETA] / Commissione
(causa T‑301/06)
«Ricorso di annullamento – Dumping – Importazioni di calzature con puntale protettivo originarie della Repubblica popolare cinese e dell’India – Decisione della Commissione che chiude il procedimento antidumping – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità manifesta»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230,
quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 5, n. 10, e 6, n. 5; decisione della Commissione n. 2006/582)
(v. punti 23‑29)
2.
Ricorso di annullamento – Competenza del giudice comunitario – Competenza a conoscere della legittimità e del merito – Ingiunzione
rivolta a un’istituzione – Inammissibilità (Artt. 229 CE e 230 CE) (v. punto 31)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione 28 agosto 2006, 2006/582/CE, recante chiusura del procedimento antidumping
relativo alle importazioni di calzature con puntale protettivo originarie della Repubblica popolare cinese e dell’India (GU L 234,
pag. 33).
Dispositivo
1)
Il ricorso è manifestamente irricevibile.
2)
La società [OSCURATO:SOCIETA] sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione.
3)
L’Associazione nazionale calzaturifici italiani sopporterà le proprie spese.