CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32387/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
026 del Tribunale del riesame di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 2 aprile 2026, il Tribunale di Catanzaro accoglieval’appello cautelare proposto dal Procuratore Generale di Catanzaro avversol’ordinanza della Corte di appello, la quale aveva sostituito la misura cautelaredella custodia in carcere applicata all’odierno ricorrente con quella gradata degliarresti domiciliari e applicava nuovamente la misura custodiale massima.Osservava che le ragioni addotte dalla Corte territoriale a supporto delladecisione, ovvero il tempo trascorso in misura cautelare (anni cinque e mesi sei)e la buona condotta carceraria (durante la detenzione il ricorrente avevacostantemente lavorato e si era iscritto all’università), non costituivanoargomenti sufficienti a fondare la sostituzione della misura. Ciò in quanto:- il ricorrente era stato condannato per associazione adelinquere di stampo mafioso per avere fatto parte, in qualità dipartecipe, dell’associazione ‘ndranghetistica [OSCURATO:PERSONA]-Fruci, al verticedella quale si poneva il padre del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], nonché perplurimi reati fine; la condanna inflitta in secondo grado era stata dianni 12 e gg. 20 di reclusione (ridotta rispetto ai 15 anni e mesi 8inflitti in primo grado all’esito di giudizio abbreviato);- la cosca in oggetto è operativa da anni nel Comune diirrevocabile della Corte di appello di Catanzaro del 2005, pronunciatanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + altri;- il ricorrente è stato condannato quale partecipe con funzionidi rilievo nella cosca e la sentenza evidenzia la sua pericolosità socialeessendo stato condannato per una pluralità di gravi reati, alcuni deiquali anche eterogenei rispetto a quelli tipici della cosca, cosìdimostrando una spiccata capacità criminale e un radicamento nelcontesto ella criminalità organizzata;- nessun elemento consentiva di ritenere sussistente una suadissociazione dal sodalizio di appartenenza, né elementi sintomatici diun sicuro ravvedimento;- né l’espletamento di attività lavorativa in carcere, nél’iscrizione all’università, sia pure valutati unitamente al tempodecorso dall’applicazione della misura, sono sufficienti a riteneresuperata la presunzione di pericolosità connessa all’accertato vincoloconsortile;- il tempo trascorso in misura è, in sé, un elemento neutro,specie ove raffrontato all’entità di pena inflitta e non corroborato, nellasua valenza dimostrativa, da altri elementi idonei a suffragare la tesidell’attenuazione delle esigenze cautelari;- unica misura idonea a contenere le esigenze cautelaridoveva ritenersi quella custodiale, tenuto conto del fatto che lecondotte criminose poste in essere dal ricorrente potevano esserebraccialetto elettronico, non erano sufficienti ad escludere lapossibilità che egli continuasse ad esercitare le attività illecite.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e) cod. proc. pen.Censura la decisione del Tribunale per non avere tenuto in debitaconsiderazione il principio del “minimo sacrificio necessario” e la natura“dinamica” della valutazione cautelare e per non aver fornito argomentazionisufficienti a superare la logica argomentativa della ordinanza che avevamodificato, attenuandola, la misura cautelare.Lamenta che il Tribunale non abbia preso in considerazione le provedocumentali allegate e relative allo svolgimento, in ambito carcerario, di attivitàlavorativa quale addetto alle pulizie, all’iscrizione a facoltà universitaria, all’esitopositivo della condotta inframuraria e che, pur avendo valutato come“positivamente apprezzabili” gli elementi dedotti non li abbia ritenuti tali daintegrare il “fatto nuovo” necessario a superare la presunzione di pericolositàconnesso al legame protratto per anni con l’associazione ‘ndraghetistica diappartenenza.Osserva altresì che il Tribunale non ha motivato in ordine alle ragioni checonsentono di differenziare la posizione del ricorrente rispetto a quella diconcorrenti nel reato, condannati con la medesima sentenza, ai quali è stata,invece, concessa la misura gradata con provvedimento non impugnato dalProcuratore generale; che ha ipervalorizzato la caratura criminale del ricorrentecome proiezione di quella del padre, [OSCURATO:PERSONA] (sul punto, peraltro, facendoriferimento all’esito di precedenti giudizi, appartenenti alla scienza dei giudici, manon inserita negli atti del processo); che illogica è la tesi che ritiene inadeguatala misura degli arresti domiciliari, tenuto conto del fatto che nei due mesitrascorsi in misura gradata, non vi sono state violazioni.Ha osservato che il “fatto nuovo” idoneo a rivalutare la persistenza delleesigenze cautelari e l’adeguatezza della misura, ben può essere individuato neltempo trascorso sia in misura cautelare, sia rispetto ai reati commessi, valutatounitamente alla condotta complessivamente tenuta, in quanto indicativa di unapericolosità scemata.Infine, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità in ordine ai requisiti di3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo di dichiarareinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Deve partirsi dalla considerazione che la presunzione diadeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo,cod. proc. pen. opera non solo nel momento di adozione delprovvedimento genetico della misura coercitiva, ma anche nellesuccessive vicende che attengono alla permanenza delle esigenzecautelari. Ne consegue che solo fatti nuovi, anche se apprezzaticongiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti unmutamento "in melius" del quadro indiziario, possono condurre allasostituzione della misura con altra meno afflittiva (Sez. 1, n. 82 del10/11/2015, Rv. 265383-01).Con riferimento alla possibilità di valutare il decorso del tempocome “fatto nuovo”, la giurisprudenza di questa Corte ha osservatoche «In tema di sostituzione o revoca di misure cautelari applicate peril reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ove la condotta siariconducibile alla partecipazione ad una associazione mafiosa "storica",caratterizzata da un risalente radicamento e da una riconosciutastabilità, grava sul giudice un onere motivazionale attenuato in ordinealla persistenza del pericolo cautelare, anche nei casi in cui sussistauna significativa distanza temporale tra l'applicazione della misura e larichiesta di sostituzione della stessa, posto che l'attualità delleesigenze è immanente a tale tipo di reato, potendo essere esclusasolo in presenza di prove della rescissione di ogni rapportodell'accusato con il sodalizio» (Sez. 2, n. 12197 del 14/12/2022, dep.2023, Rv. 284474-01). Nella menzionata sentenza si è ben chiarita ladiversa incidenza del fattore tempo nella fase precedente e in quellasuccessiva all’applicazione della misura cautelare. In particolare, si èosservato che «il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione delreato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emettel'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analogavalutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini dellarevoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unicotempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione odall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenzadi ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere ilvenir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari(Sez. 2, Sentenza n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 -01; Sez. 2, Sentenza n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv.282590)». Nel proseguo, esprimendo un principio che il Collegiocondivide e cui intende dare continuità, la menzionata pronuncia haritenuto che la rilevanza, quale “fatto nuovo”, del tempo trascorsodall’applicazione della misura e la sua incidenza sulla presunzione dipericolosità, dipende dalle caratteristiche del reato per cui si procede,ovvero dalla correlazione della condotta in giudizio con la criminalitàorganizzata riconducibile alle mafie storiche (camorra, 'ndrangheta,sacra corona unita e mafia siciliana). Il reato di partecipazione ad unaassociazione mafiosa storica caratterizzata da un risalenteradicamento e da una riconosciuta stabilità richiede al giudice dellacautela «un onere motivazionale attenuato in ordine alla persistenzadel pericolo cautelare, sia in sede di riesame, che di appello cautelare- quando rileva l'intervallo tra l'applicazione della misura e la richiestadi sostituzione - dato che la attualità delle esigenze è un attributoimmanente al tipo di reato per cui si procede, escludibile solo inpresenza di prove indicative della rescissione di ogni rapportodell'accusato con la mafia storica di riferimento».3. Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha fatto correttaapplicazione di tale principio. Ha osservato che il clan di appartenenzadel ricorrente è storicamente radicato sul territorio, come evincibiledalla sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 9.11.2005,irrevocabile il 9.11.2005 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], padre delricorrente; che il ricorrente è stato stabilmente inserito per anni nellaorganizzazione criminale (come desumibile dalle sentenze di primo esecondo grado che, benché non irrevocabili, comunque forniscono fortielementi di reità), nell’ambito della cui operatività ha dimostratosignificativa capacità criminale sia rispetto ai reati-fine tipicidell’associazione, sia ad altri, eterogenei, ma comunque tali daevidenziare la sua operatività in svariati settori economici; che nessunelemento consente di ritenere che egli si sia dissociato o, almeno, cheabbia avviato una seria rivisitazione critica del proprio percorsocriminale; e ne ha desunto che il lasso di tempo trascorso in misuracautelare non sia in sé sufficiente ad integrare quel “fatto nuovo” checonsente di superare la presunzione, neanche ove si valorizzi lacorretta condotta intramuraria e il percorso risocializzante attraversol’attività lavorativa carceraria e lo studio universitario.Rispetto a tale compendio argomentativo, la difesa non ha potutoopporre argomenti valutabili in questa sede, essendosi limitata,sostanzialmente, a sollecitare una rivalutazione in fatto degli elementiaddotti, rispetto alla cui rilevanza si è già detto.4. Con riferimento alla censura fondata sul fatto che l’ordinanzaprende in considerazione la sentenza della Corte di appello diCatanzaro del 7.6.2005, irrevocabile 9.11.2005, non presente agli attidel processo, ma appartenente al patrimonio conoscitivo delTribunale, si osserva che i precedenti giudiziari, benché non allegatiagli atti del procedimento, possono costituire argomento dimotivazione in quanto appartenenti all’ambito dei c.d. fatti notori.È tale, infatti, ogni dato che può essere facilmente asseribileperché corrispondente a cognizioni comuni, storiche o "de rerumnatura" (cfr. in termini: Cass. Pen. Sez. 6, 4401 del 16/11/1994, dep.1995, Rv 200665, Merla). L’unica condizione richiesta, al fine diconsentire l’utilizzabilità del dato probatorio costituito dal precedentegiudiziario, è che sia compiutamente indicato nella decisione, al fine diconsentire il controllo sia con riferimento alla effettiva sussistenza deirequisiti della notorietà del fatto, sia in relazione alla rilevanza nelcaso concreto (Cass. Pen. Sez. 6, n. 476 del 07/02/1995, Rv.200805, Cerciello).Nel caso in esame, pertanto, il Tribunale del riesame ha fattocorretta applicazione del principio enunciato nel richiamare, a finiargomentativi, la sentenza menzionata che, specificamenteindividuata con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] che l’hapronunciata, alla data di pronuncia e irrevocabilità, al procedimentopenale di riferimento, ne consente l’individuazione e la verifica dipertinenza (nel caso di specie neanche contestata) ed integra fattonotorio in quanto fatto storicamente accertato.5. Quanto alla censura relativa alla c.d. “neutralità” del datotemporale, il Tribunale del riesame ha corredato l’affermazione con laconstatazione dell’assenza di elementi aggiuntivi idonei a superare lapresunzione di pericolosità, in tal modo facendo corretta applicazionedel principio innanzi riportato e relativo: alla insufficienza del merodato temporale rispetto a condotte associative a gruppi “storici”,all’”attivismo” dimostrato dal ricorrente nell’ambito associativo, allaassenza di dissociazione.6. Quanto alla omessa valutazione comparativa della posizionedel ricorrente con quella dei due correi, Ielapi e Masdea, si osservache il Tribunale del riesame non menziona tale argomento tra quellisottoposti al suo esame. In ogni caso, il motivo è infondato sotto unduplice profilo: il Tribunale del riesame deve compiere una valutazionesulla base della situazione specifica del ricorrente, unica rispetto allaquale deve verif icarsi i l presupposto della adeguatezza eproporzionalità; in secondo luogo, la comparazione richiede specificamotivazione nel caso di situazioni analoghe, dove l’analogia risiedenon solo nella tipologia di reati commessi, ma in tutte quellecondizioni che consentono di caratterizzare la condotta e la capacitàcriminale del reo. Nel caso di specie, la difesa si è limitata a dedurreche i due erano inseriti “nel medesimo contesto associativo”,allegazione del tutto insufficiente a ritenere le posizioni analoghe e,quindi, implicanti specifico obbligo di motivazione.7. Quanto, infine, alla attualità e concretezza delle esigenzecautelari, il Tribunale ha diffusamente motivato sulla inidoneità dellamisura gradata in ragione della natura dei reati commessi, dai qualiha desunto, con motivazione logica e solo genericamente censurata,che gli arresti domiciliari non escluderebbero la possibilità di reiterarlianche tramite terze persone e, rispetto ai quali, quindi, il presidio delbraccialetto elettronico è insufficiente.Quanto alla attualità, ha motivato in modo logico sul radicamentoterritoriale della cosca di appartenenza che non consente di accordarefiducia. Rispetto a tale argomento, la difesa ha opposto l’assenza disegnalazioni di violazioni nel periodo (poco più di un mese) nel quale ilricorrente è stato sottoposto alla misura gradata. Pare, tuttavia, chel’argomento sia scarsamente significativo, tenuto conto della brevitàdel tempo rispetto alla durata della condotta criminosa e a quella delradicamento sul territorio della cosca.8. Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettatocon condanna del ricorrente al pagamento delle spese processali.Deve mandarsi alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28del Reg. Esec. Cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]