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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 48141/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NNN "N, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 22/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano resa in data 09/12/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico della reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto ampiamente provato l'assunto accusatorio, considerata pure la somma non irrilevante pervenuta sul conto corrente dell'odierno ricorrente, nonché la mancanza di cause e/o giustificazioni credibili in ordine all'accredito della somma in questione, proveniente da uno studio legale con cui il Corsaro non aveva alcun tipo di rapporto, così fornendo esaustiva ed articolata risposta alle doglianze difensive; difatti, la Corte di appello ha puntualizzato pure che la mancata allegazione di una versione alternativa dei fatti si pone come coerente prova della consapevolezza dell'imputato in ordine alla provenienza delittuosa della somma di denaro, in adesione - peraltro - al costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la prova dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in malafede.

Cfr. sul punto Cass. Sez. 2, Sent. n. 29198 del 25/05/2010, Rv. 248265); ritenuto pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NNN "N, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 22/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano resa in data 09/12/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico della reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto ampiamente provato l'assunto accusatorio, considerata pure la somma non irrilevante pervenuta sul conto corrente dell'odierno ricorrente, nonché la mancanza di cause e/o giustificazioni credibili in ordine all'accredito della somma in questione, proveniente da uno studio legale con cui il Corsaro non aveva alcun tipo di rapporto, così fornendo esaustiva ed articolata risposta alle doglianze difensive; difatti, la Corte di appello ha puntualizzato pure che la mancata allegazione di una versione alternativa dei fatti si pone come coerente prova della consapevolezza dell'imputato in ordine alla provenienza delittuosa della somma di denaro, in adesione - peraltro - al costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la prova dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in malafede. Cfr. sul punto Cass. Sez. 2, Sent. n. 29198 del 25/05/2010, Rv. 248265); ritenuto pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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