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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 16188/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15483-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]; - intimata - avverso la sentenza n. 9404/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Plastibit di A. Sacco & C. impugnava l'avviso, con il quale l'Ufficio, sulla scorta di un accertamento ex art. 39 1° comma lett d) dPR 600/73, recuperava a tassazione, per l'anno di imposta 2010, le maggiori imposte Irpef ed Iva 2.[OSCURATO:PERSONA] di Salerno rigettava il ricorso. 3 Sull'impugnazione della contribuente la [OSCURATO:PERSONA] della Campania accoglieva parzialmente l'appello ritenendo ingiustificato uno degli elementi - la mancata esposizione dei canoni locativi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010 - sui quali si fondava l'accertamento analitico induttivo.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.

Il contribuente non ha svolto attività difensive. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con i due motivi di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione degli arti. 132 cpc e 36 d.lvo nr. 546/92 in relazione all'ad 360 1° comma nr. 3 cpc; si sostiene la nullità della Ric. 2020 n. 15483 sez.

MT - ucl. 08-03-2022 -2- sentenza in quanto contenente motivazione apparente, contraddittoria e perplessa. 2 I motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati 2.1 E' ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, net senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione.

E' stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali Ric. 2020 n. 15483 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -3- prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass n. 2876/2017 e 1461/2018). 2.2 Nel caso di specie la motivazione della sentenza in punto di diritto è la seguente << ....Nel merito l'appello deve ritenersi infondato, in quanto il contestato criterio dell'antieconomicità dell'attività svolta dalla società non può ritenersi provato, né deve ritenersi superato dai compensi percepiti dall'amministratore della società di C 44.712,00, comprensivi di un utile fiscale derivante dall'attività di C 19.348,00, in mancanza di prova circa la remunerazione assunta, peraltro neanche inserita nella contabilità, così come per i fringe bene fit.

Il rilevante numero di fatture emesse dalla società non risulta giustificato dall'esclusiva consegna da parte del venditore presso il luogo di destinazione ubicato a pochi metri dalla sede dell'attività, altrettanto ingiustificato e poco credibile risulta poi, il consumo di carburante attribuito al solo uso del muletto all'interno dei locali aziendali.

Dalla disamina delle contestazioni, appare ingiustificato il solo rilievo relativo alla mancata esposizione dei canoni locativi relativi ai mesi gennaio, febbraio e marzo 2010 considerata l'esistenza di un contratto di locazione registrato presso l'ufficio di Salerno al nr 3338 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con decorrenza 01.04.2010.

Allo stesso modo non risulta provata la percentuale di ricarico medio ponderato applicato all'azienda del 30% invece che del 24,82%, in mancanza di chiari e puntuali riferimenti di riscontro.

L'appello, pertanto può essere accolto nei limiti sopraindicati, in quanto le contestazioni dell'ufficio non appaiono adeguatamente motivate e suffragate da idonei elementi probatori».

Ric. 2020 n. 15483 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -4- 2.3 La motivazione sopra passata in rassegna presenta indubbi profili di contraddittorietà in quanto da una parte l'appello viene espressamente dichiarato infondato con indicazione specifica delle ragioni della non condivisione delle contestazioni mosse dal contribuente ad alcuni elementi sui quali si fondava l'atto impositivo e dall'altro l'impugnazione viene accolta sulla scorta della ritenuta infondatezza del rilievo della mancata esposizione dei canoni di locazione relativi ai mesi di gennaio- marzo 2010 e della « mancata prova >> del ricarico applicato. 2.4 Non è dato quindi comprendere se la ritenuta inattendibilità di parte degli indizi che sorreggono l'atto impositivo (a fronte della accertata fondatezza degli altri elementi) abbiano determinato o meno la caducazione dell'intero atto impositivo. 2.5 Ove si volesse ritenere che la CTR abbia inteso annullare in modo parziale l'avviso di accertamento, come farebbero intendere le espressioni utilizzate ( << l'appello, pertanto, può essere accolto nei limiti sopra indicati>>) la motivazione sarebbe comunque connotata da gravé anomalia, sotto il profilo della mancata intellegibilità, in quanto i giudici di seconde cure omettono completamente di indicare la parte dell'avviso di accertamento, e della corrispondente quota economica della pretesa impositiva, che si è voluto elidere

3. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM La Corte; Ric. 2020 n. 15483 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -5- accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso nella Camera di C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15483-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]; - intimata - avverso la sentenza n. 9404/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Plastibit di A. Sacco & C. impugnava l'avviso, con il quale l'Ufficio, sulla scorta di un accertamento ex art. 39 1° comma lett d) dPR 600/73, recuperava a tassazione, per l'anno di imposta 2010, le maggiori imposte Irpef ed Iva 2.[OSCURATO:PERSONA] di Salerno rigettava il ricorso. 3 Sull'impugnazione della contribuente la [OSCURATO:PERSONA] della Campania accoglieva parzialmente l'appello ritenendo ingiustificato uno degli elementi - la mancata esposizione dei canoni locativi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010 - sui quali si fondava l'accertamento analitico induttivo. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. Il contribuente non ha svolto attività difensive. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con i due motivi di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione degli arti. 132 cpc e 36 d.lvo nr. 546/92 in relazione all'ad 360 1° comma nr. 3 cpc; si sostiene la nullità della Ric. 2020 n. 15483 sez. MT - ucl. 08-03-2022 -2- sentenza in quanto contenente motivazione apparente, contraddittoria e perplessa. 2 I motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati 2.1 E' ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, net senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione. E' stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali Ric. 2020 n. 15483 sez. MT - ud. 08-03-2022 -3- prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass n. 2876/2017 e 1461/2018). 2.2 Nel caso di specie la motivazione della sentenza in punto di diritto è la seguente << ....Nel merito l'appello deve ritenersi infondato, in quanto il contestato criterio dell'antieconomicità dell'attività svolta dalla società non può ritenersi provato, né deve ritenersi superato dai compensi percepiti dall'amministratore della società di C 44.712,00, comprensivi di un utile fiscale derivante dall'attività di C 19.348,00, in mancanza di prova circa la remunerazione assunta, peraltro neanche inserita nella contabilità, così come per i fringe bene fit. Il rilevante numero di fatture emesse dalla società non risulta giustificato dall'esclusiva consegna da parte del venditore presso il luogo di destinazione ubicato a pochi metri dalla sede dell'attività, altrettanto ingiustificato e poco credibile risulta poi, il consumo di carburante attribuito al solo uso del muletto all'interno dei locali aziendali. Dalla disamina delle contestazioni, appare ingiustificato il solo rilievo relativo alla mancata esposizione dei canoni locativi relativi ai mesi gennaio, febbraio e marzo 2010 considerata l'esistenza di un contratto di locazione registrato presso l'ufficio di Salerno al nr 3338 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con decorrenza 01.04.2010. Allo stesso modo non risulta provata la percentuale di ricarico medio ponderato applicato all'azienda del 30% invece che del 24,82%, in mancanza di chiari e puntuali riferimenti di riscontro. L'appello, pertanto può essere accolto nei limiti sopraindicati, in quanto le contestazioni dell'ufficio non appaiono adeguatamente motivate e suffragate da idonei elementi probatori». Ric. 2020 n. 15483 sez. MT - ud. 08-03-2022 -4- 2.3 La motivazione sopra passata in rassegna presenta indubbi profili di contraddittorietà in quanto da una parte l'appello viene espressamente dichiarato infondato con indicazione specifica delle ragioni della non condivisione delle contestazioni mosse dal contribuente ad alcuni elementi sui quali si fondava l'atto impositivo e dall'altro l'impugnazione viene accolta sulla scorta della ritenuta infondatezza del rilievo della mancata esposizione dei canoni di locazione relativi ai mesi di gennaio- marzo 2010 e della « mancata prova >> del ricarico applicato. 2.4 Non è dato quindi comprendere se la ritenuta inattendibilità di parte degli indizi che sorreggono l'atto impositivo (a fronte della accertata fondatezza degli altri elementi) abbiano determinato o meno la caducazione dell'intero atto impositivo. 2.5 Ove si volesse ritenere che la CTR abbia inteso annullare in modo parziale l'avviso di accertamento, come farebbero intendere le espressioni utilizzate ( << l'appello, pertanto, può essere accolto nei limiti sopra indicati>>) la motivazione sarebbe comunque connotata da gravé anomalia, sotto il profilo della mancata intellegibilità, in quanto i giudici di seconde cure omettono completamente di indicare la parte dell'avviso di accertamento, e della corrispondente quota economica della pretesa impositiva, che si è voluto elidere 3. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte; Ric. 2020 n. 15483 sez. MT - ud. 08-03-2022 -5- accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso nella Camera di C
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