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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28668/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],quale difensore di sé stesso; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - resistente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, sez. staccata di Latina, n. 2672/40/16 depositata il 4 maggio 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’undici settembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia notificava al ricorrente avviso di accertamento per recupero di IRPEF, iva e IRAP a seguito di indagini bancarie.

La CTP accoglieva il ricorso, ma la CTR invece riformava la sentenza di primo grado accogliendo parzialmente il gravame proposto dall’ufficio, dando peraltro atto del formarsi del giudicato circa l’accoglimento del ricorso in relazione all’IRAP.

Ricorre il contribuente in cassazione affidandosi a due motivi.

L’Agenzia non si è regolarmente e tempestivamente costituita a [OSCURATO:PERSONA] mezzo di controricorso, limitandosi a depositare un atto di “costituzione” finalizzato alla partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Il contribuente ha altresì depositato memoriaillustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia vizio di ultrapetizione, avendo la CTR accolto l’appello anche in riferimento al recupero impositivo operato sui prelevamenti, laddove in proposito la stessa Agenzia aveva chiesto la cessazione della materia del contendere.

1.1. Il motivo è fondato, tanto risultando dagli atti e non avendo assolutamente distinto la CTR fra prelevamenti e versamenti.

Peraltro, deve rimarcarsi in proposito che, svolgendo il ricorrente attività di libero professionista (Avvocato), per i prelevamenti come noto non opera la presunzione di reddito con riguardo ai relativi importi, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, essendo venuta meno l’equiparazione in proposito fra attività imprenditoriale e professionale, il tutto fin dalla pronuncia Corte Cost. n. 228 del 2014.

2. Col secondo motivo si deduce contraddittorietà della decisione e sua illogicità manifesta a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.

2.1. Nonostante l’incongrua rubricazione del motivo, appare evidente che il ricorrente abbia dedotto l’omesso esame delle risultanze probatorie relativamente (a questo punto) ai versamenti effettuati e addebitati a ricavo dall’Agenzia.

In effetti in relazione a tali movimentazioni la parte ha dimostrato di aver dedotto elementi probatori tesi a dimostrare la provenienza della provvista necessaria per i versamenti da operazioni già assoggettate a tassazione (nella specie riscossione di titoli postali), ma sul punto la CTR nulla ha motivato, limitandosi piuttosto ad astratte considerazioni circa l’onere della prova a carico del contribuente, ma appunto senza esaminare nella specie se lo stesso sia stato o meno soddisfatto attraverso la documentazione prodotta.

Il motivo sul punto è dunque fondato.

3. Il ricorso dev’essere dunque accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. staccata di Latina che, in diversa composizione, provvederà altresì a liquidare le spese del gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],quale difensore di sé stesso; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - resistente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, sez. staccata di Latina, n. 2672/40/16 depositata il 4 maggio 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’undici settembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia notificava al ricorrente avviso di accertamento per recupero di IRPEF, iva e IRAP a seguito di indagini bancarie. La CTP accoglieva il ricorso, ma la CTR invece riformava la sentenza di primo grado accogliendo parzialmente il gravame proposto dall’ufficio, dando peraltro atto del formarsi del giudicato circa l’accoglimento del ricorso in relazione all’IRAP. Ricorre il contribuente in cassazione affidandosi a due motivi. L’Agenzia non si è regolarmente e tempestivamente costituita a [OSCURATO:PERSONA] mezzo di controricorso, limitandosi a depositare un atto di “costituzione” finalizzato alla partecipazione all’eventuale udienza di discussione. Il contribuente ha altresì depositato memoriaillustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia vizio di ultrapetizione, avendo la CTR accolto l’appello anche in riferimento al recupero impositivo operato sui prelevamenti, laddove in proposito la stessa Agenzia aveva chiesto la cessazione della materia del contendere. 1.1. Il motivo è fondato, tanto risultando dagli atti e non avendo assolutamente distinto la CTR fra prelevamenti e versamenti. Peraltro, deve rimarcarsi in proposito che, svolgendo il ricorrente attività di libero professionista (Avvocato), per i prelevamenti come noto non opera la presunzione di reddito con riguardo ai relativi importi, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, essendo venuta meno l’equiparazione in proposito fra attività imprenditoriale e professionale, il tutto fin dalla pronuncia Corte Cost. n. 228 del 2014. 2. Col secondo motivo si deduce contraddittorietà della decisione e sua illogicità manifesta a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. 2.1. Nonostante l’incongrua rubricazione del motivo, appare evidente che il ricorrente abbia dedotto l’omesso esame delle risultanze probatorie relativamente (a questo punto) ai versamenti effettuati e addebitati a ricavo dall’Agenzia. In effetti in relazione a tali movimentazioni la parte ha dimostrato di aver dedotto elementi probatori tesi a dimostrare la provenienza della provvista necessaria per i versamenti da operazioni già assoggettate a tassazione (nella specie riscossione di titoli postali), ma sul punto la CTR nulla ha motivato, limitandosi piuttosto ad astratte considerazioni circa l’onere della prova a carico del contribuente, ma appunto senza esaminare nella specie se lo stesso sia stato o meno soddisfatto attraverso la documentazione prodotta. Il motivo sul punto è dunque fondato. 3. Il ricorso dev’essere dunque accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. staccata di Latina che, in diversa composizione, provvederà altresì a liquidare le spese del gi
Sentenza Cassazione n. 28668/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris