CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31356/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: AGLIANO' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta configurabilità della resistenza ascritta al ricorrente in considerazione dell'atteggiamento funzionalmente oppositivo tenuto dall'imputato e con riguardo alla omessa applicazione dell'art 131 bis alla luce delle sintetiche ma adeguate e assorbenti indicazioni rese sul disvalore oggettivo del fatto e sulla intensità del dolo sotteso alla condotta rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.MKari te Dott.ssa