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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 18722/2026

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MO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; ritenuto che il primo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge penale in relazione alla qualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 641 cod. pen., anziché ai sensi dell'art. 640 cod. pen., nonché il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 483 cod. pen., e infine il terzo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 -01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni complete ed esenti da vizi logici censurabili in questa sede, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01); che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato in ordine alla responsabilità del ricorrente per entrambi i reati contestati e altresì in merito al positivo accertamento degli elementi costitutivi delle fattispecie (si vedano, in particolare, le pagg. 5-6 della sentenza impugnata ove il giudice del merito correttamente ribadisce la qualificazione del fatto nei termini di truffa, attesa la sussistenza di un'obbligazione assunta in ragione della condotta artificiosa del ricorrente; la pag. 7, con riferimento alla contestazione di cui all'art. 483 cod. pen., ritenuto sussistente in ragione della breve distanza temporale intercorrente tra l'impiego, ai fini della commissione della truffa, dei documenti d'identità del ricorrente nel locale commerciale della persona offesa, ivi peraltro abbandonati, e la denuncia di smarrimento degli stessi presentata appena pochi giorni dopo; le pagg. 7-8, con riferimento all'esclusione dell'applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in ragione della non occasionalità delle condotte, come risulta dalle condanne a carico del ricorrente per reati della stessa indole); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 21 aprile 2026.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente iuseppe [OSCURATO:PERSONA] penali ILML",-D,rk‘"•'-'7. • Ito ,17 2 026 il Ftire 153r.lt4 '- Dy 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; ritenuto che il primo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge penale in relazione alla qualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 641 cod. pen., anziché ai sensi dell'art. 640 cod. pen., nonché il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 483 cod. pen., e infine il terzo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 -01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni complete ed esenti da vizi logici censurabili in questa sede, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01); che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato in ordine alla responsabilità del ricorrente per entrambi i reati contestati e altresì in merito al positivo accertamento degli elementi costitutivi delle fattispecie (si vedano, in particolare, le pagg. 5-6 della sentenza impugnata ove il giudice del merito correttamente ribadisce la qualificazione del fatto nei termini di truffa, attesa la sussistenza di un'obbligazione assunta in ragione della condotta artificiosa del ricorrente; la pag. 7, con riferimento alla contestazione di cui all'art. 483 cod. pen., ritenuto sussistente in ragione della breve distanza temporale intercorrente tra l'impiego, ai fini della commissione della truffa, dei documenti d'identità del ricorrente nel locale commerciale della persona offesa, ivi peraltro abbandonati, e la denuncia di smarrimento degli stessi presentata appena pochi giorni dopo; le pagg. 7-8, con riferimento all'esclusione dell'applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in ragione della non occasionalità delle condotte, come risulta dalle condanne a carico del ricorrente per reati della stessa indole); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 aprile 2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente iuseppe [OSCURATO:PERSONA] penali ILML",-D,rk‘"•'-'7. • Ito ,17 2 026 il Ftire 153r.lt4 '- Dy 3
Sentenza Cassazione n. 18722/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris