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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2022

Cassazione n. 36447/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze 21 novembre 2016 di condanna dell'odierno ricorrente in relazione a fattispecie di ricettazione di un motociclo.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento il ricorrente, MOUSSI [OSCURATO:PERSONA].

La difesa dell'imputato ha anche depositato anche conclusioni scritte ulteriormente insistendo per l'accoglimento del ricorso

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza di un legittimo impedimento per l'udienza del 1 ottobre 2021, fondato sul rifiuto del ricorrente alla disposta traduzione sulla base di non riscontrate ragioni di salute in presenza di nullaosta rilasciato dal sanitario competente, si basa su elementi meramente ipotetici non essendovi alcuna circostanza concreta che permetta di desumere la persistenza dei sintomi né al momento del rifiuto né al momento dell'accertamento del sanitario e tantomeno in momento successivo.

3.2. Il secondo motivo, con cui si contesta l'intervenuta prescrizìone dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado risulta manifestamente infondato in conseguenza della inammissibilità del primo motivo proposto.

Infatti, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso n Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze 21 novembre 2016 di condanna dell'odierno ricorrente in relazione a fattispecie di ricettazione di un motociclo. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento il ricorrente, MOUSSI [OSCURATO:PERSONA]. La difesa dell'imputato ha anche depositato anche conclusioni scritte ulteriormente insistendo per l'accoglimento del ricorso 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza di un legittimo impedimento per l'udienza del 1 ottobre 2021, fondato sul rifiuto del ricorrente alla disposta traduzione sulla base di non riscontrate ragioni di salute in presenza di nullaosta rilasciato dal sanitario competente, si basa su elementi meramente ipotetici non essendovi alcuna circostanza concreta che permetta di desumere la persistenza dei sintomi né al momento del rifiuto né al momento dell'accertamento del sanitario e tantomeno in momento successivo. 3.2. Il secondo motivo, con cui si contesta l'intervenuta prescrizìone dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado risulta manifestamente infondato in conseguenza della inammissibilità del primo motivo proposto. Infatti, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso n Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36447/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris