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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 35456/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13228/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesa personalmente ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 100, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di PESCARA n. 3169/2017 depositata il 15/12/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso l’ordinanza n. 3169/2017 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 15 dicembre 2017.

Il Ministero della Giustizia e [OSCURATO:PERSONA], intimati, non hanno svolto attività difensive.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

La ricorrente ha depositato memoria.

Il Tribunale di Pescara, pronunciando in un procedimento di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso liquidazione del compenso in favore del difensore d'ufficio per le attività espletate in un giudizio penale e per le attività di recupero del credito, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha liquidato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] l'importo complessivo di €. 645,00 per compensi, €. 67,11 per spese, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap.

L’ordinanza impugnata, dopo aver evidenziato di dover dare applicazione al d.m. n. 55/2014, ha affermato: “rilevato: che la ricorrente, per come risulta per tabulas, è stata difensore d'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] nell'unica udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui è stata espletata la prova testimoniale e si è svolta la discussione, sicché i compensi vanno liquidati tenendo conto delle fasi di istruzione e di decisione; che, in assenza di questioni sostanziali o processuali di particolare impegno, possono applicarsi i valori minimi previsti nell e Tabelle cennate, vale a dire €. 270,00 per la fase istruttoria ed €. 472,50 per la fase decisoria, per un importo totale di €. 742,50; che, ai sensi dell'art. 106 bis dpr 115/2002, a tale importo va applicata la riduzione di un terzo, così per un totale di € 495, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap; rilevato: che la ricorrente, ai sensi dell'art. 116 dpr 115/2002, ha esperito il tentativo di recupero del credito professionale, per cui vanno riconosciuti i relativi compensi, che possono liquidarsi (sulla base delle stesse Tabelle) in € 100 per il procedimento monitorio ed € 50,00 per il precetto, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap; che alla stessa Forte vanno altresì riconosciute le spese vive pari ad € 67,11; rilevato che il parziale accoglimento della domanda e la mancata costituzione del Ministero costituiscono ragion i per compensare tra le parti le spese di giudizio”.

Il ricorso espone in premessa che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] “in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha depositato istanza di liquidazione al giudice penale, il quale ha emesso il pedissequo decreto di liquidazione il 9/6/17, notificato alla ricorrente il 20/6/2017; (…) in data 7/7/2017, ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione del giudice penale e il giudice dell'opposizione, in data 13/12/17, ha reso la relativa ordinanza depositata e comunicata alla ricorrente il 15/12/17”.

Immediatamente dopo il ricorso passa alla formulazione dei motivi: “Primo motivo - Motivazione incoerente, tautologica, apodittica, insufficiente, contraddittoria all'interno dell'ordinanza stessa e dunque meramente apparente, configurante il vizio di motivazione circa un fatto decisivo della controversia (art.360, comma 1 n. 5) attraverso la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2233 c .c. e dell'art. 13 n. 6/7 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.247 in relazione agli artt. 4 e 29 del DM 55/14”.

La censura sostiene che “ seguendo il ragionamento del giudice a quo (applicazione del DM 55/14 nei valori minimi riconosciuti - tabella 15 per le fasi istruttoria e decisoria riconosciute - riduzione del 30% ex art.116 DPR 115/2002), valori minimi da considerare sono rispettivamente di euro 324,00 (fase istruttoria avente valore medio euro 1.080,00 meno il 70% = 324,00 valore minimo) ed euro 675,00 (fase decisoria avente valore medio euro 1350,00 meno il 50% = 675,00 valore minimo), complessivamente euro 999,00.

Detta somma ridotta ulteriormente di un terzo dà il risultato di euro 699,30 e non la cifra di euro 495,00 liquidata dal giudice a quo”.

Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c., la ricorrente ha peraltro precisato che per errore, da correggere, nel ricorso era “scritto 450,00 in luogo di 425,00”, così dovendosi modificare “il calcolo a pag.4, rigo 8”, per un importo finale di 196,00 “comunque superiore ai 150,00 euro liquidati dal Giudicante “.

“Secondo motivo – Omessa pronunzia ex art. 360 n. 4 c.p.c. – violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 13 n. 6 e 7 legge 247 del 31 dicembre 2012 e con riferimento alla tabella n. 16 di cui all’art. 29 del dm 55/2014”.

Si deduce che “il g iudice a quo non ha liqu idato il compenso del procedimento di esecuzione sebbene esso procedimento abbia avuto esito negativo”.

Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c., la ricorrente ha peraltro precisato che, poiché il Tribunale di Pescara ha “espressamente liquidato i separati compensi del precetto (50,00 euro) e della procedura monitoria (100,00 euro)”, sarebbe “evidente l’omessa pronunzia relativa al compenso del procedimento di esecuzione che comunque spetta alla ricorrente sulla base dell’attività svolta e della prova documentale in atti”.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c.

Si assume che in ipotesi di accoglimento parziale della domanda, pur quando il convenuto si limita solo a difendersi dalle pretese avanzate non può comportare in alcun modo la soccombenza di parte attrice nel pagamento delle spese giudiziali.

Il ricorso è inammissibile, in relazione al requisito imposto dall'articolo 366, comma 1 , n. 3, c.p.c., giacché non contiene l'esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa, l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che giustificano la pretesa della ricorrente e lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, elementi necessari a porre la Corte di cassazione in condizione di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto e di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alla sentenza impugnata.

Non viene indicata l’autorità giudiziaria dinanzi cui si è svolta la prestazione, ovvero le fasi istruttoria e decisionale dedotte, né sono specificati i restanti elementi essenziali per l’applicazione dei parametri generali (caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata, importanza, natura, complessità del procedimento, gravità e numero delle imputazioni, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, esito ottenuto, numero di udienze).

Secondo, peraltro, il consolidato orientamento di questa Corte, la liquidazione a carico dell’erario dell'onorario e delle spese in favore del difensore di ufficio suppone la dimostrazione dell’espletamento di un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, e va effettuata, stante l'espresso richiamo che l'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 fa al precedente art. 82, con riferimento "ai valori medi delle tariffe professionali vigenti", i quali fungono da limite massimo; sicché il compenso ben può essere determinato in misura inferiore alla media delle tariffe medesime, purché non al di sotto di quelle minime (ex multis, Cass. Sez. 2, 28/05/2021, n. 15006; Cass. Sez. 6- 2, 02/12/2019, n. 31404 ).

Su tale importo opera poi la riduzione di un terzo di cui all’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. 6 - 2 , 14/02/2022, n. 4759 ).

Alla luce di tali criteri normativi di liquidazione, risulta ancor più evidente la carenza delle prime due censure articolate con riguardo all’onere di specificare analiticamente le attività effettivamente compiute, nonché le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore.

La ricorrente neppure espone quali fossero state le attività svolte per recuperare il proprio compenso dall’assistito, limitandosi a richiamare la documentazione allegata all’istanza di liquidazione, tra cui un verbale di pignoramento.

Il terzo motivo di ricorso è altresì inammissibile agli effetti dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.

Il Tribunale di Pescara ha posto a fondamento della compensazione delle spese due rationes decidendi : il parziale accoglimento della domanda e la mancata costituzione del Ministero.

Il secondo argomento non è conforme a diritto, in quanto la condanna della parte soccombente alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., non ha natura sanzionatoria.

Essa non avviene, cioè, a titolo di risarcimento dei danni (atteso che il comportamento del soccombente non è assolutamente illecito, in quanto è esercizio di un diritto), ma è conseguenza obiettiva della soccombenza.

Ai relativi fini non rilevano, perciò, i comportamenti neutri della parte contro cui il giudizio venga promosso, e cioè quelli che non implicano l'esclusione del dissenso né importano l'adesione all'avversa richiesta, quali il restare inerte e non dedurre nulla in contrario all'accoglimentodella domanda dell'attore.

Di tal che è ritenuto soccombente e merita la condanna al rimborso delle spese processuali il convenuto contumace, oppure il convenuto che, pur avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa altrui, non abbia fatto nulla per soddisfarla, sì da rendere superfluo il ricorso all'autorità giudiziaria (così Cass. Sez. 3, 28/03/2001, n. 4485; Cass. Sez. 1, 10/12/1988, n. 6722).

Peraltro, l’art. 92, comma 2, c.p.c. utilizza il termine “compensare” per indicare la negazione del diritto al rimborso delle spese processuali alla parte che le abbia effettivamente sopportate, sicché, in caso di convenuto contumace, il quale in realtà non ha anticipato spese, la corretta statuizione da adottare, ove esistano le ragioni di cui alla citata norma, consiste nell’escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice (cfr. Cass. Sez. 5, 12/05/2011, n. 10445).

E’ tuttavia idonea a sorreggere la statuizione di compensazione delle spese processuali l’altra ratio costituita dal “parzia le accoglimento della domanda”.

Non risulta, invero, violato il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., il quale va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, salvo il caso di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa.

La riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale non integra il presupposto della soccombenza, ma di essa il giudice di merito può tener conto per l'eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese, ai sensi dell’art.92 c.p.c.

Va piuttosto riaffermato il principio secondo cui l'art. 92, comma 2, c.p.c., là dove (secondo il testo introdotto dal d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014, ed a seguito di Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77), permette la compensazione delle spese di lite “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza”, oppure allorché concorrano altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche.

Nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, si sostiene proprio che la compensazione delle spese di lite deve dirsi ragionevolmente disposta ove sussistano i presupposti della soccombenza reciproca o nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o, ancora, nelle ipotesi di sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ritenendosi giustificata la discrezionalità lasciata al giudice di compensare le spese di lite anche allorché ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, ovvero in caso di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta (arg. da Cass. Sez.

Unite 15/09/2022, n. 27172; Cass. Sez.

Unite 31/10/2022, n. 32061).

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, non dovendosi provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione perché gli intimati non hanno svolto attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13228/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesa personalmente ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 100, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di PESCARA n. 3169/2017 depositata il 15/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso l’ordinanza n. 3169/2017 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 15 dicembre 2017. Il Ministero della Giustizia e [OSCURATO:PERSONA], intimati, non hanno svolto attività difensive. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. La ricorrente ha depositato memoria. Il Tribunale di Pescara, pronunciando in un procedimento di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso liquidazione del compenso in favore del difensore d'ufficio per le attività espletate in un giudizio penale e per le attività di recupero del credito, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha liquidato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] l'importo complessivo di €. 645,00 per compensi, €. 67,11 per spese, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap. L’ordinanza impugnata, dopo aver evidenziato di dover dare applicazione al d.m. n. 55/2014, ha affermato: “rilevato: che la ricorrente, per come risulta per tabulas, è stata difensore d'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] nell'unica udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui è stata espletata la prova testimoniale e si è svolta la discussione, sicché i compensi vanno liquidati tenendo conto delle fasi di istruzione e di decisione; che, in assenza di questioni sostanziali o processuali di particolare impegno, possono applicarsi i valori minimi previsti nell e Tabelle cennate, vale a dire €. 270,00 per la fase istruttoria ed €. 472,50 per la fase decisoria, per un importo totale di €. 742,50; che, ai sensi dell'art. 106 bis dpr 115/2002, a tale importo va applicata la riduzione di un terzo, così per un totale di € 495, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap; rilevato: che la ricorrente, ai sensi dell'art. 116 dpr 115/2002, ha esperito il tentativo di recupero del credito professionale, per cui vanno riconosciuti i relativi compensi, che possono liquidarsi (sulla base delle stesse Tabelle) in € 100 per il procedimento monitorio ed € 50,00 per il precetto, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap; che alla stessa Forte vanno altresì riconosciute le spese vive pari ad € 67,11; rilevato che il parziale accoglimento della domanda e la mancata costituzione del Ministero costituiscono ragion i per compensare tra le parti le spese di giudizio”. Il ricorso espone in premessa che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] “in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha depositato istanza di liquidazione al giudice penale, il quale ha emesso il pedissequo decreto di liquidazione il 9/6/17, notificato alla ricorrente il 20/6/2017; (…) in data 7/7/2017, ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione del giudice penale e il giudice dell'opposizione, in data 13/12/17, ha reso la relativa ordinanza depositata e comunicata alla ricorrente il 15/12/17”. Immediatamente dopo il ricorso passa alla formulazione dei motivi: “Primo motivo - Motivazione incoerente, tautologica, apodittica, insufficiente, contraddittoria all'interno dell'ordinanza stessa e dunque meramente apparente, configurante il vizio di motivazione circa un fatto decisivo della controversia (art.360, comma 1 n. 5) attraverso la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2233 c .c. e dell'art. 13 n. 6/7 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.247 in relazione agli artt. 4 e 29 del DM 55/14”. La censura sostiene che “ seguendo il ragionamento del giudice a quo (applicazione del DM 55/14 nei valori minimi riconosciuti - tabella 15 per le fasi istruttoria e decisoria riconosciute - riduzione del 30% ex art.116 DPR 115/2002), valori minimi da considerare sono rispettivamente di euro 324,00 (fase istruttoria avente valore medio euro 1.080,00 meno il 70% = 324,00 valore minimo) ed euro 675,00 (fase decisoria avente valore medio euro 1350,00 meno il 50% = 675,00 valore minimo), complessivamente euro 999,00. Detta somma ridotta ulteriormente di un terzo dà il risultato di euro 699,30 e non la cifra di euro 495,00 liquidata dal giudice a quo”. Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c., la ricorrente ha peraltro precisato che per errore, da correggere, nel ricorso era “scritto 450,00 in luogo di 425,00”, così dovendosi modificare “il calcolo a pag.4, rigo 8”, per un importo finale di 196,00 “comunque superiore ai 150,00 euro liquidati dal Giudicante “. “Secondo motivo – Omessa pronunzia ex art. 360 n. 4 c.p.c. – violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 13 n. 6 e 7 legge 247 del 31 dicembre 2012 e con riferimento alla tabella n. 16 di cui all’art. 29 del dm 55/2014”. Si deduce che “il g iudice a quo non ha liqu idato il compenso del procedimento di esecuzione sebbene esso procedimento abbia avuto esito negativo”. Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c., la ricorrente ha peraltro precisato che, poiché il Tribunale di Pescara ha “espressamente liquidato i separati compensi del precetto (50,00 euro) e della procedura monitoria (100,00 euro)”, sarebbe “evidente l’omessa pronunzia relativa al compenso del procedimento di esecuzione che comunque spetta alla ricorrente sulla base dell’attività svolta e della prova documentale in atti”. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c. Si assume che in ipotesi di accoglimento parziale della domanda, pur quando il convenuto si limita solo a difendersi dalle pretese avanzate non può comportare in alcun modo la soccombenza di parte attrice nel pagamento delle spese giudiziali. Il ricorso è inammissibile, in relazione al requisito imposto dall'articolo 366, comma 1 , n. 3, c.p.c., giacché non contiene l'esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa, l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che giustificano la pretesa della ricorrente e lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, elementi necessari a porre la Corte di cassazione in condizione di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto e di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alla sentenza impugnata. Non viene indicata l’autorità giudiziaria dinanzi cui si è svolta la prestazione, ovvero le fasi istruttoria e decisionale dedotte, né sono specificati i restanti elementi essenziali per l’applicazione dei parametri generali (caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata, importanza, natura, complessità del procedimento, gravità e numero delle imputazioni, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, esito ottenuto, numero di udienze). Secondo, peraltro, il consolidato orientamento di questa Corte, la liquidazione a carico dell’erario dell'onorario e delle spese in favore del difensore di ufficio suppone la dimostrazione dell’espletamento di un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, e va effettuata, stante l'espresso richiamo che l'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 fa al precedente art. 82, con riferimento "ai valori medi delle tariffe professionali vigenti", i quali fungono da limite massimo; sicché il compenso ben può essere determinato in misura inferiore alla media delle tariffe medesime, purché non al di sotto di quelle minime (ex multis, Cass. Sez. 2, 28/05/2021, n. 15006; Cass. Sez. 6- 2, 02/12/2019, n. 31404 ). Su tale importo opera poi la riduzione di un terzo di cui all’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. 6 - 2 , 14/02/2022, n. 4759 ). Alla luce di tali criteri normativi di liquidazione, risulta ancor più evidente la carenza delle prime due censure articolate con riguardo all’onere di specificare analiticamente le attività effettivamente compiute, nonché le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore. La ricorrente neppure espone quali fossero state le attività svolte per recuperare il proprio compenso dall’assistito, limitandosi a richiamare la documentazione allegata all’istanza di liquidazione, tra cui un verbale di pignoramento. Il terzo motivo di ricorso è altresì inammissibile agli effetti dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c. Il Tribunale di Pescara ha posto a fondamento della compensazione delle spese due rationes decidendi : il parziale accoglimento della domanda e la mancata costituzione del Ministero. Il secondo argomento non è conforme a diritto, in quanto la condanna della parte soccombente alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., non ha natura sanzionatoria. Essa non avviene, cioè, a titolo di risarcimento dei danni (atteso che il comportamento del soccombente non è assolutamente illecito, in quanto è esercizio di un diritto), ma è conseguenza obiettiva della soccombenza. Ai relativi fini non rilevano, perciò, i comportamenti neutri della parte contro cui il giudizio venga promosso, e cioè quelli che non implicano l'esclusione del dissenso né importano l'adesione all'avversa richiesta, quali il restare inerte e non dedurre nulla in contrario all'accoglimentodella domanda dell'attore. Di tal che è ritenuto soccombente e merita la condanna al rimborso delle spese processuali il convenuto contumace, oppure il convenuto che, pur avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa altrui, non abbia fatto nulla per soddisfarla, sì da rendere superfluo il ricorso all'autorità giudiziaria (così Cass. Sez. 3, 28/03/2001, n. 4485; Cass. Sez. 1, 10/12/1988, n. 6722). Peraltro, l’art. 92, comma 2, c.p.c. utilizza il termine “compensare” per indicare la negazione del diritto al rimborso delle spese processuali alla parte che le abbia effettivamente sopportate, sicché, in caso di convenuto contumace, il quale in realtà non ha anticipato spese, la corretta statuizione da adottare, ove esistano le ragioni di cui alla citata norma, consiste nell’escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice (cfr. Cass. Sez. 5, 12/05/2011, n. 10445). E’ tuttavia idonea a sorreggere la statuizione di compensazione delle spese processuali l’altra ratio costituita dal “parzia le accoglimento della domanda”. Non risulta, invero, violato il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., il quale va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, salvo il caso di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa. La riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale non integra il presupposto della soccombenza, ma di essa il giudice di merito può tener conto per l'eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese, ai sensi dell’art.92 c.p.c. Va piuttosto riaffermato il principio secondo cui l'art. 92, comma 2, c.p.c., là dove (secondo il testo introdotto dal d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014, ed a seguito di Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77), permette la compensazione delle spese di lite “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza”, oppure allorché concorrano altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. Nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, si sostiene proprio che la compensazione delle spese di lite deve dirsi ragionevolmente disposta ove sussistano i presupposti della soccombenza reciproca o nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o, ancora, nelle ipotesi di sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ritenendosi giustificata la discrezionalità lasciata al giudice di compensare le spese di lite anche allorché ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, ovvero in caso di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta (arg. da Cass. Sez. Unite 15/09/2022, n. 27172; Cass. Sez. Unite 31/10/2022, n. 32061). Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, non dovendosi provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione perché gli intimati non hanno svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel
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