CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18210/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 febbraio 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato quella emessa il 9 dicembre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di porto e detenzione illecita di armi e della contravvenzione di detenzione abusiva di cartucce e di una spada tipo Katana. 1.1. Il procedimento ha avuto origine da un intervento della Polizia in data 13 settembre 2019 a seguito della segnalazione, al numero di emergenza 113, di una lite avvenuta tra due soggetti. Nel corso della discussione uno dei contendenti aveva anche puntato una pistola verso l'altro. In occasione dei controlli immediatamente successivi all'intervento, gli operanti avevano rivenuto dentro il furgone che era nella disponibilità di Biancalani un marsupio con all'interno una pistola con matricola abrasa cal. 6.35 con caricatore, a sua volta, contenente quattro cartucce cal. 6.35. L'arma presentava anche modifiche sul vivo di volata funzionali al montaggio di un silenziatore. Nell'abitazione dell'imputato venivano sequestrati una pistola cal. 38, un fucile, così detto, «a canne mozze», una spada del tipo Katana, un silenziatore artigianale e diverso munizionamento. La pistola rinvenuta nel furgone, rispetto alla disponibilità del quale Biancalani nulla aveva eccepito al momento del controllo, è stata ritenuta arma comune da sparo e non clandestina, con conseguente esclusione della responsabilità sia per il reato di cui all'art. 23, comma quarto, legge n. 110 del 1975 che della relativa ricettazione. 1.2. Con specifico riferimento ai motivi di appello proposti dalla difesa, la Corte fiorentina ha, dapprima, escluso la ricorrenza dei presupposti per dubitare della volontarietà della richiesta dell'imputato di ammissione al giudizio abbreviato sulla base delle dedotte intimidazioni subite per opera di [OSCURATO:PERSONA] (il soggetto che lo aveva minacciato con la pistola) durante l'esecuzione della misura cautelare in carcere. Per dimostrare le minacce subite, la difesa aveva chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'escussione del compagno di cella di Biancalani che avrebbe dovuto riferire in merito alle predette minacce. Sul punto, la Corte di appello ha evidenziato che si trattava di informazioni che il teste richiesto aveva appreso de relato dallo stesso imputato e che non vi erano elementi per sostenere che quelle (eventuali) minacce avevano avuto una efficacia causale esclusiva nella scelta processuale di Biancalani siccome riferita, in gran parte, a imputazioni estranee a qualsiasi ruolo o coinvolgimento di Barushi. In ordine all'ulteriore richiesta di rinnovazione istruttoria mediante l'escussione di [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe dovuto riferire circa la non disponibilità del furgone da parte di Biancalani il giorno del sequestro della pistola ivi rinvenuta, la Corte ha evidenziato che l'adempimento, a fronte delle acquisizioni istruttorie, si sarebbe posto in termini contraddittori rispetto alla natura del giudizio abbreviato quale procedimento definito «allo stato degli atti». Analoga, in sostanza la motivazione riferita alla richiesta audizione degli operanti, allo scopo di far loro precisare le modalità di accertamento della disponibilità del furgone da parte dell'imputato. La Corte di appello ha, inoltre, ritenuto infondato il motivo di impugnazione relativo al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla recidiva, alla pena edittale e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo con il quale ha eccepito plurimi vizi di motivazione in relazione all'affermata disponibilità del furgone sul quale è stata rinvenuta la pistola cal. 6.35 di cui al capo 1) della rubrica, nonché alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'escussione di [OSCURATO:PERSONA] e degli operanti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto dell'imputato. Il ricorrente ha ritenuto «apodittica e laconica» la motivazione (fondata sulle sole risultanze del verbale di arresto) con la quale i giudici di merito hanno giudicato dimostrata la disponibilità del furgone da parte dell'imputato. Il solo verbale di arresto costituirebbe un dato privo di univocità, contrariamente a quanto affermato dalla Corte toscana e ciò in assenza di qualsiasi elemento ulteriore come, per esempio, la disponibilità delle chiavi del veicolo: si tratta di elemento sul quale non è stata fornita alcuna precisazione, contrariamente alla disponibilità delle chiavi dell'abitazione dell'imputato. Pertanto, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante la teste [OSCURATO:PERSONA] (già escussa dalla difesa) avrebbe consentito di chiarire come Biancalani era arrivato sul luogo della lite con Barushi, secondo quanto dichiarato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] in sede di indagini difensive. Il ricorso si è altresì soffermato sulla decisione della Corte di appello di non accogliere la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in relazione alla dedotta non integrità del consenso dell'imputato rispetto alla scelta di definire il giudizio con il rito alternativo.Sul punto ha ritenuto non logica la motivazione fondata sulla sostanziale prognosi di inattendibilità del compagno di cella dell'imputato (in quanto fonte de relato) e sulla (affermata) non credibilità della prosecuzione delle minacce di Barushi in carcere. In sostanza, la mancata escussione della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe precluso la possibilità di dimostrare che il furgone, il giorno 13 settembre 2019, era nella disponibilità di Barushi e che questi aveva continuato a minacciare l'imputato anche in carcere allo scopo di indurlo ad una scelta processuale tale da impedire che la circostanza emergesse nel corso di un dibattimento. Allo stesso modo, la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'escussione degli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto e la perquisizione personale dell'imputato ha precluso di comprendere da quale elemento di fatto gli stessi abbiano effettivamente desunto la disponibilità del furgone da parte di Biancalani il giorno 13 settembre 2019. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'atto introduttivo propone una censura articolata secondo un unico composito motivo con il quale viene eccepito il vizio di motivazione della sentenza impugnata sotto un duplice profilo. Da un lato, il vizio riguarderebbe alcune lacune ricostruttive afferenti alla disponibilità del veicolo a bordo del quale sono state rivenute le armi di cui al capo 1), dall'altro la mancata effettuazione degli approfondimenti istruttori sollecitati dalla difesa alla Corte di appello di Firenze a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. 2.1. Per esigenze di ordine logico appare necessario affrontare, in primo luogo, tale secondo aspetto del motivo di ricorso. La richiesta di rinnovazione dell'istruzione a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. ha avuto ad oggetto l'escussione di diversi soggetti: il compagno di cella di Biancalani ([OSCURATO:PERSONA]) il quale avrebbe dovuto confermare di avere appreso dall'imputato delle minacce subite dallo stesso, per opera del Barushi, nel periodo di comune detenzione, [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe dovuto riferire in merito alle modalità con le quali Biancalani sarebbe giunto sul luogo in cui si è verificata la lite che ha determinato l'intervento della polizia (con mezzo diverso dal citato furgone che, quel giorno, era stato dato in prestito proprio a Barushi), gli operatori di polizia giudiziaria che hanno eseguito il sequestro della pistola rinvenuta sul furgone (capo 1)) della rubrica, allo scopo di verificare con quali modalità è avvenuto l'accertamento della disponibilità del furgone in capo all'imputato il giorno dei fatti. L'approfondimento, secondo la difesa, avrebbe dovuto far emergere due circostanze ritenute fondamentali: 1) l'avvenuta opzione processuale mediante la richiesta di accesso al giudizio abbreviato, proprio a causa delle intimidazioni subite per opera del Barushi; 2) la disponibilità del furgone, il giorno 13 settembre 2019, in capo allo stesso cittadino straniero e non a Biancalani che la sera prima aveva prestato il furgone al predetto. Secondo la prospettazione difensiva, la prima circostanza non era funzionale a ottenere la «revoca» dell'ammissione al giudizio abbreviato (stante l'irretrattabilità della scelta processuale) quanto, piuttosto, a rafforzare la tesi della scelta di un modulo procedimentale a prova «contratta» anche per timore delle conseguenze che avrebbero potuto derivare dalla chiamata in correità di Barushi che ci sarebbe sicuramente stata nell'eventuale dibattimento. 2.2. Su tali aspetti la Corte di appello ha motivato in termini esenti dai lamentati vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà. Sulla mancata escussione di [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato (in termini assolutamente consentiti, conservando il giudice una discrezionale, purché motivata, potestà decisoria sull'ammissione della prova subordinatamente alla valutazione della sua rilevanza e, comunque, decisività) la natura de relato delle dichiarazioni e la contraddittorietà (di ordine logico) della eventuale deposizione con altre fonti acquisite nel corso del procedimento. Inoltre, ha svolto una significativa precisazione in ordine all'oggetto del presente procedimento che non riguarda solo il reato di cui al capo 1) in relazione al quale risulta di rilievo la figura di Barushi, ma anche i capi 3) e 5) per i quali la scelta del giudizio abbreviato non interseca, in alcun modo, la posizione del predetto. In ordine alle richieste relative alla teste [OSCURATO:PERSONA] e agli agenti di polizia, ha ulteriormente evidenziato la completezza delle acquisizioni istruttorie in ordine alle circostanze sule quali gli stessi avrebbero dovuto riferire e ciò proprio alla luce del contenuto dei verbali di perquisizione e arresto. 2.3. Si tratta di argomentazioni che non presentano vizi di alcun genere e che sono del tutto coerenti con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in ordine alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di procedimenti definiti secondo le forme del giudizio abbreviato «secco». Sul punto, è qui condiviso e ribadito il principio per cui «nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado» ( fra le più recenti, Sez. 2 , n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585, Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061). La mancata effettuazione della rinnovazione, inoltre, è sindacabile in sede di legittimità, solo nella misura in cui determina un vizio della motivazione. Il principio precedentemente citato, infatti, va coordinato con quello ulteriore secondo cui «nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza» (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163). 2.3. La mancanza di vizi nella motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità e della contraddittorietà consente, quindi, di ritenere inammissibile il motivo di ricorso relativo alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. La pretesa, inoltre, di censurare il percorso motivazionale attraverso la mera enunciazione della sua apoditticità e insufficienza presta, comunque, il fianco al rilievo della sua inammissibilità in quanto generica e priva di un confronto effettivo e completo con l'intera ratio decidendi delle conformi sentenze di merito. Le stesse poggiano su un insieme di elementi indiziari costituiti dalle risultanze dei verbali di perquisizione e di arresto, dal comportamento processuale dell'imputato e dalla circostanza che il furgone è stato restituito al padre dello stesso. A fronte di tale complessivo compendio le contestazioni sono state articolate in termini assolutamente generici. 3. Sulla base delle complessive considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammis