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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 14089/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si caratterizza, con riferimento ad entrambi i motivi ivi articolati, dall'assoluta genericità delle dispiegate doglianze tali da non consentire l'individuazione delle ragioni, intese quali elementi di fatto o ragioni di diritto, che devono a pena di inammissibilità sorreggere l'impugnativa così come prescritto dall'art. 581 cod. proc. pen.; rilevato che, quanto al primo motivo, la menzione del precedente ivi indicato, afferente alla preclusione per il giudice che emetta sentenza di improcedibilità per l'estinzione del reato in contestazione di pronunciarsi sulla responsabilità penale dell'imputato (sentenza resa da questa Corte n. 12048 del 23.11.2000) è del tutto priva di pertinenza censorea rispetto alla contestata pronuncia di inammissibilità del gravame; rilevato che d'altra parte il generico richiamo all'atto di appello, senza indicare né tantomeno riprodurre i motivi che si assumono non valutati, non consente a questa Corte la possibilità di esercitare il sindacato cui viene sollecitata soltanto in astratto; rilevato che neppure il richiamo a non meglio precisate pronunce della Corte UE, menzionate con il secondo motivo, è idoneo a riempire di contenuto la dispiegata doglianza rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si caratterizza, con riferimento ad entrambi i motivi ivi articolati, dall'assoluta genericità delle dispiegate doglianze tali da non consentire l'individuazione delle ragioni, intese quali elementi di fatto o ragioni di diritto, che devono a pena di inammissibilità sorreggere l'impugnativa così come prescritto dall'art. 581 cod. proc. pen.; rilevato che, quanto al primo motivo, la menzione del precedente ivi indicato, afferente alla preclusione per il giudice che emetta sentenza di improcedibilità per l'estinzione del reato in contestazione di pronunciarsi sulla responsabilità penale dell'imputato (sentenza resa da questa Corte n. 12048 del 23.11.2000) è del tutto priva di pertinenza censorea rispetto alla contestata pronuncia di inammissibilità del gravame; rilevato che d'altra parte il generico richiamo all'atto di appello, senza indicare né tantomeno riprodurre i motivi che si assumono non valutati, non consente a questa Corte la possibilità di esercitare il sindacato cui viene sollecitata soltanto in astratto; rilevato che neppure il richiamo a non meglio precisate pronunce della Corte UE, menzionate con il secondo motivo, è idoneo a riempire di contenuto la dispiegata doglianza rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14089/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris