CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02146/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 marzo 2023 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Frosinone in data 13 aprile 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta semplice documentale in concorso, di cui al capo A) - in relazione all'omessa tenuta delle sc:ritture contabili della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 9 ottobre 2012 -, e di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in concorso, di cui al capo B) - in relazione a condotte di distrazione e di omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili commesse nella qualità di amministratori della [OSCURATO:PERSONA]., dichiarata fallita dal Tribunale di Frosinone il 9 ottobre 2012 -, ha dichiarato non doversi procedere per il delitto di cui al capo A), perché estinto per prescrizione, ed ha eliminato la relativa pena; ha rideterminato la pena per il delitto di cui al capo B), riconoscendo ai soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante contestata e il beneficio della sospensione condizionale della pena; ha, infine, revocato nei confronti degli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici e ridotto nei confronti di tutti gli imputati la durata delle pene accessorie fallimentari, ragguagliandola alla durata della pena principale loro rispettivamente inflitta. 2. E' proposto ricorso per cassazione nell'interesse di ciascuno degli imputati dal loro difensore mediante distinti atti di impugnativa. 2.1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di sei motivi. - Il primo motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine alla prova della qualità di amministratore di fatto della fallita [OSCURATO:PERSONA]. in capo al ricorrente. Diversamente, infatti, da quanto ritenuto dalla Corte di appello la detta qualità non avrebbe trovato alcuna conferma all'esito dell'istruttoria dibattimentale del giudizio di primo grado, vuoi perché gli ex dipendenti [OSCURATO:SOCIETA]. si erano limitati a riferire di aver ricevuto "ordini lavorativi" da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza specificarne né la frequenza, né il contenuto, né la collocazione temporale, vuoi perché il curatore fallimentare aveva riferito che la STL Sri. e la [OSCURATO:PERSONA]. avevano sedi in locali diversi e che la [OSCURATO:PERSONA], aveva sede operativa in Supino. Dunque, la sentenza impugnata era affetta da motivazione apparente o, comunque, contradditoria, perché non si era confrontata criticamente con le richiamate evidenze probatorie, specificamente allegate nell'atto di gravame, le quali, ove adeguatamente valutate, avrebbero dimostrato che non vi era stata alcuna ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della fallita [OSCURATO:PERSONA]..- Il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine alla prova dell'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui al capo B) della rubrica. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, che neppure in relazione a tale profilo si era specificamente confrontata con le argomentazioni rassegnate nel gravame, i due finanziamenti, disposti il 27 ottobre 2008 e il 7 gennaio 2009 dall'assemblea dei soci della [OSCURATO:PERSONA]. in favore della [OSCURATO:PERSONA]., erano privi di valenza depauperatoria del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA]., perché decisi in un'epoca in cui non era ancora possibile ipotizzare concretamente un'irreversibile crisi dell'impresa e, anzi, prospettandosi in quel momento, l'investimento di risorse finanziarie in un impianto di produzione di olio e biodisel, un'operazione proficua per la [OSCURATO:PERSONA].. Quanto alla distrazione di beni mobili strumentali all'esercizio dell'impresa, la Corte territoriale avrebbe immotivatamente o, comunque, illogicamente disatteso gli elementi concreti, addotti dalla difesa, atti a dimostrare, per un verso, che i suddetti beni - stimati di valore prossimo (pari a Euro 326.000,00) a quello indicato nello stato patrimoniale al 31 dicembre 2011 - erano stati fatti oggetto di due distinti pignoramenti nell'interesse di Equitalia; per altro verso, che le macchine elettroniche e gli arredi, presenti nella sede legale della [OSCURATO:PERSONA]. erano stati consegnati al proprietario dell'immobile in cui quest'ultima era ubicata, nel momento in cui ne aveva avuto luogo la restituzione. Quanto all'omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili della fallita, il giudice censurato aveva omesso di valutare le dichiarazioni del curatore fallimentare, che, all'udienza del 19 gennaio 2018, aveva riferito al Tribunale che l'amministratrice della [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA], gli aveva consegnato documentazione correttamente tenuta ad eccezione del bilancio del 2010, in quanto non approvato. - Il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine all'attenuante speciale di cui all'art. 219, comma 3, L.F.. Nulla sarebbe stato argomentato dalla Corte territoriale per disattendere il motivo di appello con il quale le era stata sottoposta la questione della applicabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità: e ciò, ancorché ne sussistessero i presupposti, posto che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la concedibilità della stessa, in ipotesi di bancarotta patrimoniale, va valutata in relazione all'importo della distrazione e non, invece, all'entità del passivo, e, in ipotesi di bancarotta documentale, esige la valutazione del danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela dei creditori.- Il quarto e il quinto motivo denunciano la violazione dell'art. 223, comma 1, in relazione agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, e 219, comma 2, n. 1. L.F. quanto al riconoscimento della qualità di amministratore di fatto della fallita in capo al ricorrente e dell'elemento oggettivo del delitto contestato e quanto al diniego di riconoscimento dell'attenuante speciale del danno patrimoniale di speciale tenuità. - Il sesto motivo denuncia la violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 111, comma 6, Cost., in ragione dell'omessa rispcsta al motivo di gravame con il quale era stata eccepita la carenza di motivazione della sentenza di primo grado. 2.2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di cinque motivi. Il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla prova dell'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui al capo B) della rubrica, riproduce pedissequamente le argomentazioni sviluppate a sostegno del secondo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Parimenti, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto, indicati, rispettivamente in ricorso, come il terzo, il quarto, il quinto e il sesto, riproducono pedissequamente le argomentazioni sottese al terzo, al quarto, al quinto e al sesto motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di modo che, ai fini della relativa illustrazione, può farsi rinvio a quanto esposto nel paragrafo che precede. 2.3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di sei motivi, che costituiscono integrale trasposizione di quelli articolati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di modo che per l'illustrazione delle argomentazioni a sostegno può farsi integrale rinvio a quanto esposto nel paragrafo 2.1. 3. Con requisitoria in data 31 ottobre 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi. 4. Con memoria trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 15 novembre 2023, il difensore dei ricorrenti ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate. 1. Colgono nel segno il primo e il quarto motivo dei ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].1.1. L'art. 2639 cod. civ. stabilisce, in riferimento ai reati societari, che «al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione». Interpretando la norma richiamata, la giurisprudenza di legittmità ha affermato che la nozione di amministratore di fatto postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, anche se significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma, soltanto, l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale; donde, ha concluso che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534; Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Rv. 232456). 1.2. Questa Corte ha, poi, costantemente affermato che anche i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 L. F. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Rv. 280550; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Rv. 279497; Sez. 5, n. 19145 del 13/04/2006), di modo che, pure in tema di reati fallimentari, la prova della qualifica di a mnninistratore di fatto di una società fallita esige l'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto - quale "intraneus" che svolge funzioni gerarchiche e direttive - in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi (rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti) ed in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare, con apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273; Sez. 1, n. 18464 del 12/05/2006, Rv. 234254). 1.3. Pertanto, ai fini dell'attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto di un organismo imprenditoriale occorre la prova dell'esercizio, in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione o anche soltanto di alcuni di essi, spettando al giudice di merito di valutare la pregnanza dei singoli poteri in concreto esercitati dal soggetto agente e di dare congruamente conto della loro attitudine a dimostrare lo svolgimento di compiti direttivi dell'attività aziendale. 1.4. Alla stregua di tale indicazione ermeneutica, va riconosciuto che la Corte territoriale, nell'argomentare in punto di prova della qualifica di amministratori di fatto della [OSCURATO:PERSONA]. attribuita a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], si è sottratta all'obbligo motivazionale impostole, come sopra delineato; con il richiamare il fatto che i detti imputati si fossero comportati rispetto alla [OSCURATO:SOCIETA]. e alla [OSCURATO:PERSONA]. come se si trattasse di un'unica realtà imprenditoriale, tanto vero che i dipendenti dell'una avevano ricevuto ordini dall'amministratore dell'altra ed avevano lavorato per entrambe le società in modo promiscuo, ha, infatti, valorizzato elementi di prova non idonei a fungere in modo univoco da indici di significatività della funzione gestoria da loro, in ipotesi, svolta. Invero, per sfuggire allo stigma dell'apparenza di motivazione, i giudici di merito avrebbero dovuto, quantomeno, identificare il contenuto concreto dei ridetti ordini impartiti dagli imputati, al fine di consentire di discernerne la connotazione: ossia, se fossero, effettivamente, espressione di un'attività di direzione organizzativa dell'attività imprenditoriale ovvero se fossero espressione di ordinaria esecuzione di compiti aziendali (ad esempio, lo spostamento di strumenti di lavoro da un opificio ad un altro o la dislocazione di merci da una sede operativa ad un'altra della società non denotano inequivocabilmente l'esercizio di fatto di una funzione gestoria, potendo rientrare anche nei compiti di un mero preposto ad un settore di attività). 1.5. Il rilievo che precede impone l'annullamento della sentenza impugnata, affinché in sede di nuovo giudizio di merito la questione della qualifica di amministratori di fatto degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia rivalutata al lume dei principi di diritto richiamati, colmando il deficit motivazione evidenziato tramite la specifica indicazione di concreti indici di significatività della funzione gestoria da loro svolta. 2. Il secondo e il quarto motivo dei ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e il primo e il terzo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono, invece, infondati. Nella sentenza impugnata si dà conto della sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, ascritta ai ricorrenti al capo B) della rubrica, evidenziando come:- il finanziamento, disposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. in favore della [OSCURATO:PERSONA] (società partecipata al 50% dalla [OSCURATO:PERSONA]., della quale condivideva sede sociale e amministratore), in un'epoca (tra il 27 ottobre 2008 e il 7 gennaio 2009) in cui - a dire dello stesso amministratore, [OSCURATO:PERSONA] - la crisi economica della società erogante era già insorta, ed erogato tramite "la compensazione delle fatture da emettere dal socio [OSCURATO:PERSONA]. a fronte della vendita di impianti e macchinari", senza prevedere alcun tipo di garanzia né un termine per la restituzione, avesse determinato un depauperamento secco e ingiustificato del patrimonio della fallita; - i beni strumentali indicati nel capo d'imputazione come oggetto di distrazione non potessero essere quelli sottoposti alle due procedure esecutive mobiliari promosse tra il 2009 e il 2010 da Equitalia, vuoi perché nei verbali di pignoramento, esam nati dal curatore, i beni esecutati erano descritti genericamente, vuoi perché la Cappaverde S1-1., per potere continuare ad operare almeno fino alla fine del 2012, aveva dovuto necessariamente valersi di beni strumentali diversi da quelli pignorati, come desumibile dalle dichiarazioni del teste Mance, che aveva riferito che, all'atto dello sfratto della società fallita dai locali nei quali era ubicata la sua sede, erano presenti in essi macchine elettroniche, attrezzature, beni mobili e strumentali: beni, tuttavia, non rinvenuti dalla curatela fallimentare; - le scritture contabili societarie fossero state consegnate in maniera parziale e incompleta dall'amministratore, [OSCURATO:PERSONA], al curatore fallimentare, tanto che vero che questi non aveva potuto ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della [OSCURATO:PERSONA].. A fronte della riportata motivazione, che non è apparente, perché è dotata di quei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza tali da rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692) e non è né manifestamente illogica né scorretta in diritto, i rilievi difensivi articolati al riguardo, non solo non si confrontano compiutamente e criticamente con tutte ragioni argomentate a sostegno della ritenuta natura distrattiva delle operazioni di distoglimento di risorse aziendali dagli scopi imprenditoriali in assenza di effettiva e comprovata contropartita economica, ma pretendono di sovvertire l'esito della valutazione delle prove, siccome conformemente operata dai giudici di merito di entrambi i gradi, senza allegare specifici elementi probatori atti a mettere nel nulla la logica dell'impianto argomentativo della decisione impugnata. Ciò è a dirsi, in particolare: I.) per la deduzione secondo la quale le dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] sarebbero state tali da dimostrare che i beni strumentali, presenti nella sede della società al momento dello sfratto intimato dal proprietario dei locali in cui essa era ubicata, non erano stati distratti perché riconsegnati al locatore, atteso che tale affermazione (peraltro, meramente asse-tiva) avrebbe spiegato l'efficacia giustificativa auspicata soltanto se i ricorrenti avessero provato che anche i beni mobili Pr strumentali erano di proprietà del locatore; II.) per la deduzione secondo la quale il curatore avrebbe riferito in dibattimento che la documentazione consegnatagli era corretta e completa, mancando solo l'ultimo dei bilanci, posto che, avendo il giudice della sentenza impugnata richiamato i documenti di cui il curatore era venuto in possesso (ossia, quelli di cui agli elenchi contenuti nei verbali del 18 gennaio 2013 e del 18 febbraio 2013), i ricorrenti avrebbero avuto l'onere di allegare l'intero verbale delle dichiarazioni dibattimentali del curatore fallimentare (almeno indicandone la collocazione agli atti in ossequio al disposto ci cui all'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.), così da dimostrare la evidente fallacia dell'ini:erpretazione della prova dichiarativa richiamata offerta dai giudici di merito. 3. Il terzo e il quinto motivo dei ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo e il quarto motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. Il diniego di riconoscimento della circostanza attenuante speciale del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 219, comma 3, L.F., è stato giustificato nella sentenza impugnata sulla base dell'ammontare niente affatto modesto delle diverse dist razioni acclarate nonché dell'ammontare del passivo fallimentare, pari a oltre un milione di euro. Al riguardo, deve riconoscersi che la motivazione rassegnata dalla Corte territoriale è corretta nella parte in cui giustifica la mancata concessione dell'attenuante speciale sulla base dell'ammontare niente affatto modesto delle diverse distrazioni acclarate, posto che la giurisprudenza di questa Corte è concorde nell'affermare che, in tema di bancarotta fraudolenta, la speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267, va valutata in relazione all'importo della distrazione, e non invece all'entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Rv. 277658; Sez. 5, n. 5300 del 16/01/2008, Rv. 239118). L'autosufficienza, ai fini dell'esclusione della concedibilità del beneficio richiesto, della prima delle rationes decidendi sottese alla relativa statuizione - con la quale, peraltro, i ricorrenti non si sono neppure confrontati specificamente -, esime la Corte dall'esaminare i rilievi afferenti alla applicabilità dell'attenuante ex art. 219, comma 3, L.F. alla fattispecie, pure ritenuta e contestata, di bancarotta fraudolenta documentale. 4. Il sesto motivo dei ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e il quinto motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Per il diritto vivente, infatti, la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen„ per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118). 5. Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla qualifica di amministratori di fatto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, mentre i loro ricorsi devono essere rigettati nel resto. Va rigettato il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q . NII. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla qualifica di amministratori di fatto con rinvio per nuovo giudizio ad a