CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 gennaio 2026
Cassazione n. 01103/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 18716del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa (P.I. 01426410880), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale arch. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 68A16 G273V), elettivamente domiciliato a Roma in via [OSCURATO:PERSONA] di Bruno n. 52 ([OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA] - pec: gianfrancozacco @ ordineavvocatiroma.org) e rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Ragusa (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 62S23 I754G) giusta procura speciale in calce al ricorso ed in forza della delibera di incarico ASP Rg. n.1295 del 01 giugno 2021, il quale chiede che tutte le comunicazioni gli siano fatte al fax.n.0932.234343 e\o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: danilo.vallone @ avvragusa.legalmail.it). Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], già titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA] della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]” rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 73L08 C927S) del Foro di Ragusa, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato, rilasciata in data 20.7.2021 ed elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 70D28 H163V - pec: gaetanodimartino @ ordineavvocatiroma.org) con studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 270. Il difensore chiede che tutte le comunicazioni e/o notificazioni vengano eseguite all’indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore avv. [OSCURATO:PERSONA] giuseppe.puglisi @ avvragusa.legalmail.it o al [OSCURATO:TELEFONO]. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n° 974 depositata il 6 maggio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 gennaio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il 1° aprile 2008 decedeva il dottor [OSCURATO:PERSONA], titolare di farmacia in Comiso (RG), il quale dispose dei suoi beni per testamento. L’Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Ragusa pagava i corrispettivi dei farmaci venduti ai pazienti nel trimestre da gennaio a marzo 2008 mediante accredito sul conto corrente bancario n° 1132114\41, già a suo tempo indicato dal de cuiused acceso presso la Banca agricola popolare di Ragusa. Vennero così pagati euro 25.311,77 per i farmaci veduti a gennaio 2008, con ordinativo di pagamento n° 2490 del 17 aprile 2008; euro 27.182,54 per i farmaci veduti a febbraio 2008, con ordinativo di pagamento n° 3334 del 14 maggio 2008, ed euro 25.474,10 per i farmaci veduti a marzo 2008, con ordinativo di pagamento n° 3479 del 27 maggio 2008: il tutto per complessivi euro 77.968,41. 2.-[OSCURATO:PERSONA], qualificatasi unica erede dell’Ignaccolo e titolare della “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, otteneva un decreto ingiuntivo contro l’ASP per la somma complessiva indicata al precedente paragrafo, lamentando il mancato pagamento dei corrispettivi. Proposta opposizione, la causa veniva decisa dal Tribunale di Ragusa, che – istruita la causa per interrogatorio formale, testi e documenti – la accoglieva, revocando il decreto ingiuntivo (nonché l’ordinanza emessa in corso di causa exart. 186-quater cod. proc. civ.). 3.- Di diverso segno era la decisione di secondo grado, su appello della soccombente [OSCURATO:PERSONA] “titolare della “[OSCURATO:PERSONA] della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]”: giudizio nel quale interveniva la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., «quale successore a titolo particolare della “[OSCURATO:PERSONA] della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]”». La Corte d’appello di Catania, infatti, accoglieva l’impugnazione e condannava l’ASP a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] euro 77.968,37, “con gli interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002”. Condannava, infine, l’ASP a rifondere le spese del primo grado alla [OSCURATO:PERSONA] ed a rifondere le spese dell’appello sia alla [OSCURATO:PERSONA] che alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] quanto qui ancora interessa, osservava la Corte territoriale, esaminando la scheda testamentaria del defunto [OSCURATO:PERSONA], che il de cuius aveva istituito [OSCURATO:PERSONA] legataria della farmacia, con la conseguenza che la fattispecie era regolata dall’art. 2559 cod. civ. Pertanto, dato che la legataria aveva iscritto nel Registro delle imprese la sua nuova impresa “[OSCURATO:PERSONA] della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]” in data 28 aprile 2008, la “cessione dei crediti (automatica conseguenza della cessione dell’azienda) aveva effetto a prescindere dalla notifica al debitore ceduto”. Ne derivava che i pagamenti del 14 e del 27 maggio 2008 dovevano essere ripetuti in favore della farmacista. Quanto al primo pagamento, la Corte osservava che dalla Delibera dell’ASP 5 giugno 2008 si evinceva che con già con un’autocertificazione del 16 aprile 2008 la [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti per subentrare nella titolarità della farmacia predetta. Vi era, inoltre, in atti la lettera 15 aprile 2008 indirizzata all’ASP e spedita a mezzo fax il 16 aprile 2008, con la quale [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede della farmacia del dott. [OSCURATO:PERSONA], comunicava la propria partita Iva. In conclusione, anche il bonifico del 17 aprile 2008 era stato mal eseguito, anche perché l’ASP, dopo aver ricevuto la comunicazione del 15/16 aprile 2008, avrebbe dovuto chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre il testamento e di fornire gli estremi del conto corrente sul quale effettuare l’accredito. 4.-Ricorre per cassazione l’ASP, affidando il gravame a sette mezzi. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso illustrato da memoria, concludendo per l’inammissibilità dell’impugnazione e, comunque, per la sua reiezione. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 5.- Col primo motivo l’ASP lamenta, in sostanza, la violazione dell’art.1189 cod. civ. e la motivazione apparente della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] si era qualificata unica erede e, pertanto, l’ASP aveva in buona fede provveduto al pagamento in suo favore, in base all’art. 1189 cod. civ., con conseguente effetto liberatorio del pagamento stesso. Anche la comunicazione 16 maggio 2008, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato che il rimborso relativo alle “ricette del mese di aprile” poteva essere accreditato sul nuovo conto corrente, era idonea a far sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione dell’esattezza della destinazione del pagamento delle ricette dei mesi precedenti. 6.- Il motivo è inammissibile, in quanto tende ad ottenere in sede di legittimità una diversa valutazione dei documenti di causa, che, per contro, è del tutto rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (art. 116 cod. proc. civ.). Peraltro, la Corte ha ben chiarito, con motivazione logica e chiaramente espressa, che, quanto ai pagamenti del 17 aprile, nonché del 14 e 27 maggio 2008, la buona fede del solvens era esclusa dalla iscrizione della [OSCURATO:PERSONA] nel Registro delle imprese, in qualità di titolare della nuova impresa “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”: snodo logico che, giusto o sbagliato che sia, non risulta impugnato col mezzo in esame. Del pari valutativa è la diversa interpretazione che la ricorrente fornisce alla missiva del 16 maggio 2008, in quanto essa consiste in una censura all’apprezzamento che la Corte territoriale ha fatto del documento predetto, osservando che la comunicazione non poteva valere come rinuncia ai crediti anteriori. 7.- Col secondo mezzo l’ASP lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo. [OSCURATO:PERSONA] nell’aprile 2008 si sarebbe dichiarata unica erede, mentre tale qualità era esclusa dall’atto pubblico del 28 maggio 2008, col quale il fratello le aveva assegnato la propria quota della farmacia in conto di futura divisione. Per effetto dello speciale regime circolatorio delle farmacie, anche un soggetto privo dei requisiti professionali poteva divenire beneficiario della farmacia, anche se l’esercizio di essa deve essere effettuato sotto la responsabilità di un direttore tecnico. Pertanto, in mancanza di divisione dell’asse ereditario, i pagamenti eseguiti sul conto del defunto dottor Ignaccolo dovevano considerarsi eseguiti in buona fede. 8.- Il m ezzo è inammissibile al pari del primo, sol che si consideri che il regime circolatorio delle farmacie non ha alcun rilievo nella presente lite, nella quale si discute invece della buona fede dell’ASP all’atto dei pagamenti delle partite di gennaio-marzo 2008: elemento soggettivo escluso dalla Corte in base ai documenti versati in atti dalla [OSCURATO:PERSONA] e liberamente apprezzati dal giudice del merito con motivazione logica e comprensibile. 9.- Col terzo mezzo l’ASP si duole della violazione e della falsa applicazione degli artt. 669 e 2559 cod. civ. e dell’omesso esame di fatti decisivi. Secondo la ricorrente, l’art. 2559 cod. civ. non sarebbe nella fattispecie applicabile, in quanto quest’ultimo disciplina la cessione dei crediti dell’azienda, mentre la vicenda era successoria. Sarebbe invece corretta l’applicazione dell’art. 669 cod. civ., fatta dal Tribunale. La Corte territoriale avrebbe inoltre omesso di considerare che lettera 15 aprile 2008 conteneva una mera comunicazione fiscale; non risultava indirizzata al legale rappresentante dell’ASP; l’ASP aveva negato di averla ricevuta; il rapporto di trasmissione del fax era privo di valore probatorio, non essendone dimostrata la riferibilità alla lettera; prima del 17 aprile 2008 l’ASP non aveva ricevuto alcuna comunicazione di trasferimento mortis causadella farmacia. 10.-Anche questo mezzo è inammissibile per più ragioni. È vero che l’art. 2559 cod. civ. non appare invocabile nella vicenda, in quanto tale norma disciplina il trasferimento dei crediti dell’azienda nel caso di sua cessione (disponendo che, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, la cessione ha effetto dall’iscrizione del trasferimento nel Registro delle imprese), mentre nella presente lite si tratta di stabilire se i pagamenti eseguiti dall’ASP vennero fatti secondo le modalità indicate dal soggetto legittimato a riceverli a seguito della vicenda successoria. Nondimeno, è anche vero che il mezzo non coglie l’esatta ratio decidendi della sentenza. La Corte, infatti, ha escluso che i pagamenti fossero liberatori ritenendo che l’ASP sapesse – o, comunque, dovesse sapere – che la [OSCURATO:PERSONA] era subentrata nella gestione della farmacia e che, pertanto, le coordinate bancarie indicate dal defunto [OSCURATO:PERSONA] non potevano conservare validità: la Corte ha poi ritenuto che l’ASP avesse tale consapevolezza in ragione delle lettere inviatele dalla stessa Ignaccolo. La violazione dell’art. 2559 cod. civ., come pure la dedotta mancata applicazione dell’art. 669 cod. civ. (altra disposizione che non ha rilievo nella vicenda), non hanno avuto alcuna ripercussione sul percorso logico di fondo della sentenza gravata, che – come detto – ha ritenuto l’ASP priva di bona fede al momento dei pagamenti, con un passaggio motivazionale che è stato contrastato solo mediante un diverso apprezzamento dei documenti di causa, del tutto inammissibile in sede di legittimità. 11.- Con la quarta doglianza l’ASP lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 100 e 111 cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi, nonché la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., anche sotto il profilo della erronea inversione dell'onere della prova. La Corte avrebbe omesso di considerare che sino al maggio 2008 – quando il fratello della [OSCURATO:PERSONA] le assegnò la sua quota di comproprietà della farmacia “in conto futura divisione” con la precisazione che solo gli utili maturati dopo tale assegnazione sarebbero stati di spettanza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] – l’impresa apparteneva anche al predetto fratello: ne deriverebbe che giammai l’ASP avrebbe potuto essere condannata a pagare l’intero importo di euro 77.968,37 alla sola [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest’ultima poteva averne solo metà. 12.-Motivo è inammissibile al pari dei precedenti. Anzitutto, contrariamente a quanto richiesto dall’art. 366 n° 4 cod. proc. civ., il mezzo non dice perché le norme di legge indicate nella rubrica sarebbero state violate. Secondariamente, il tema della quota parte di eredità spettante al fratello della [OSCURATO:PERSONA] non risulta dalla sentenza gravata: sicché la ricorrente avrebbe dovuto indicare in quale luogo processuale del giudizio di merito esso venne introdotto e trattato. Da ultimo, il tema predetto appare impostato dalla ricorrente in modo totalmente difforme dalla giurisprudenza di questa Corte, sol che si consideri che i crediti ereditari, come si desume dagli artt. 727 e 757 cod. civ., non si dividono tra gli eredi, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere non solo la parte proporzionale alla sua quota ereditaria, ma anche l'intero credito comune (Cass., sez. III, 18 aprile 2024, n° 10585; meno recentemente si veda Cass., sez. un., 28 novembre 2007, n° 24657), come avvenuto nella specie. 13.- Col quinto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 113 e 115 cod. proc. civ., l’erronea e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n° 231 del 2002, per contrasto con la disciplina speciale, contenuta nel d.lgs. 30 dicembre 1992, n° 502, nonché per violazione al d.P.R. 8 luglio 1998, n° 371. In sostanza l’ASP lamenta che la Corte abbia riconosciuto in favore della [OSCURATO:PERSONA] gli interessi moratori ex d.lgs. n° 231/2002, nonostante essi non fossero stati chiesti dalla farmacista. Il riconoscimento di tale saggio di interessi sarebbe inoltre contrario all’orientamento di legittimità espresso da Cass., sez. un., 20 novembre 2020, n° 26496. 14.-Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Come correttamente rileva la resistente (controricorso pagine 24-25), nel ricorso monitorio erano stato ingiunto il pagamento di “interessi moratori”: l’odierna ricorrente avrebbe dovuto, quindi, indicare dove la contestazione della debenza di tale tasso di interesse venne avanzata nel giudizio di merito, anche perché non risulta dalla sentenza gravata che la questione del saggio di interesse sia stata affrontata. L’ASP, per contro, si limita ad asserire che nell’appello, come pure nell’istanza di emissione dell’ordinanza ex art. 186 - quater cod. proc. civ. (atti che, contrariamente all’art. 366 n° 6 cod. proc. civ., non sono stati neppure sommariamente trascritti), gli interessi erano stati richiesti dalla [OSCURATO:PERSONA] al tasso legale. In conclusione, non è stato esplicitato in quale momento del processo di primo grado l’Azienda pubblica avanzò formale contestazione del saggio di interessi applicato. D’altro canto, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia chiesto, secondo la ricorrente, i soli “interessi legali” in appello non sembra possa ex se essere interpretato come una rinuncia a conservare il saggio che le venne riconosciuto in sede monitoria, dato che gli interessi exd.lgs. n° 231/2002 sono pur sempre previsti dalla legge e, dunque, legali (sul che: Cass., sez. III, 23 aprile 2020, n° 8128, con menzione di altri precedenti). Il difetto di autosufficienza del ricorso preclude, ovviamente, l’esame dell’ulteriore questione concernente la violazione del disposto di legge, come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, in base al quale sui crediti del farmacista sui farmaci di classe A sono dovuti solo interessi legali exart. 1284 cod. civ. 15.- Col sesto mezzo l’ASP lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 111 cod. proc. civ., dell’art. 2948 cod. civ., nonché la violazione e la falsa applicazione del d.m. n° 55/2014. In appello era intervenuta la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., soggetto nel quale si sarebbe trasformata l’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, dichiarando di costituirsi in giudizio in luogo ed in sostituzione di quest’ultima. Pertanto, a dire della ricorrente, “(…) al di là dalla cennata titolazione della comparsa di costituzione del 02\03\2021, la società [OSCURATO:PERSONA], non era però un terzo interveniente, ma la stessa farmacia appellante che durante il giudizio aveva assunto una differente denominazione ed assetto organizzativo (…)”. Del tutto erroneamente, dunque, la Corte avrebbe condannato l’ASP a rifondere le spese del grado d’appello sia in favore della “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” che della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 16.-Il mezzo è inammissibile. Non risulta affatto che l’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” si sia “trasformata” nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., né che essa abbia assunto una “differente denominazione ed assetto organizzativo”. Infatti, nella sentenza di secondo grado (pagina 3) è scritto che «Con atto del 2/3/2021 si è costituita in giudizio – facendo proprie le difese dell’appellante - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale successore a titolo particolare della “[OSCURATO:PERSONA] della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]”, giusta atto di costituzione della società, con conferimento dell’azienda farmaceutica». [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deve essere, dunque, considerata nella presente sede un successore a titolo particolare della dottoressa [OSCURATO:PERSONA] (giova rammentare che non vi è distinzione, sotto il profilo civilistico, tra impresa e persona fisica dell’imprenditore). Tanto premesso, l’art. 111 cod. proc. civ. prevede che il successore a titolo particolare possa intervenire o essere chiamato nel processo (che prosegue tra le parti originarie) e che l’alienante (o il successore universale) possa esserne estromesso: evento processuale, quest’ultimo, che si verifica solo col provvedimento del giudice. Ora, l’Asp non ha chiesto l’estromissione dell’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, con la conseguenza che è completamente priva di rilievo, al fine di escludere le spese legali della [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che l’intervenuta in appello abbia aderito alle difese dell’appellante, titolare della [OSCURATO:PERSONA], dato che l’unicità della difesa non unifica le due parti processuali. D’altro lato, è del tutto nuova l’allegazione della trasformazione dell’impresa individuale in società di capitali. Ne deriva che, trattandosi di una parte processuale che ha legittimamente preso parte al giudizio di appello, ha anche diritto ad ottenere la rifusione delle spese di difesa sostenute in ragione della soccombenza della controparte (sul che, anche se in fattispecie non perfettamente sovrapponibile alla presente, si veda Cass., sez. II, 14 maggio 2018, n° 11670). 17.- Col settimo motivo l’ASP si duole della violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. La Corte avrebbe dovuto dichiarare l’appello inammissibile, poiché “le censure mosse alla sentenza di primo grado non erano affatto commisurate all'ampiezza ed alla specificità della motivazione” (ricorso pagina 17). Ancorché sollevati, gli eccepiti profili di inammissibilità dell’appello risultano essere stati disattesi del tutto e senza motivazione. 18.-Il motivo è inammissibile per più ragioni. Anzitutto per la sua assoluta genericità e per la mancata trascrizione dell’appello: carenza che impedisce a questa Corte di esaminarne il contenuto e di verificare che esso fosse effettivamente inammissibile come dedotto nel mezzo. Secondariamente, il mezzo prospetta un’omissione di pronuncia del tutto insussistente. È noto, infatti, che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancanza di espressa statuizione sul punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto. Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta, infatti, la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Sicché deve escludersi il suddetto vizio quando la decisione del giudice si ponga in contrasto logico e giuridico con la pretesa avanzata dalla parte (ex multis: Cass., sez. V, 6 dicembre 2017 n° 29191 e, più recentemente, Cass., sez. III, 29 gennaio 2021, n° 2151). Tanto premesso, è palese che l’esame del merito della vicenda implica la reiezione dell’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dall’Asl. 19.- Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, per la cui liquidazione –fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 77,9 mila) –si rimanda al dispositivo che segue. 20.- Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. P.Q.M la Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp