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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 13197/2023

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to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 9602del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] 2010 [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia - Romagna n. 1032 / 11 /20 19 , depositata in data 5 ottobre 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] lia [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] rigettato l’appello proposto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rap presentante pro tempore , avverso la sentenza n. 662 /0 4/201 6 della [OSCURATO:PERSONA] di Parma di accoglimento parziale del ricorso proposto dall a suddetta societàavverso provvedimento di diniego della richiesta del 3.11.2014 di rimborso del credito Ivadi euro 66.013,00 indicato nel quadro RX (compensazione e rimborsi) – rigo RX2 (credito da utilizzare in compensazione/detrazione) della dichiarazione Mod.U. 2011, periodo di imposta 2010, in assenza della presentazione di modello VR, oltre il termine di decadenzabiennale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 ; -la CTR- nel confermare la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso per l’importo di euro 65.203,13, avendo la contribuente riportato in compensazione, in altra dichiarazione, la somma di euro 809,97- per quanto di interesse, ha affermato che dovendo considerarsi già presentata dalla societàEco [OSCURATO:SOCIETA]. la domanda di rimborso del credito d’imposta con la compilazione dei relativi quadri della dichiarazione Iva per l’anno 2010, ed essendo la presentazione del modello “VR” presupposto esclusivamente per l’esigibilità del credito, lo stesso non poteva essere assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 ma solo a quello di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.

La CTR ha poi condannato l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in euro 5.000,00. -la societàcontribuente è rimasta intimata ; -all’udienza del 21 giugno 2022, la Sesta sezione- T rinviava la causa a nuovo ruolo, assegnando all’Agenzia delle entrate termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per rinnovare ai sensi dell'art. 291 c.p.c. la notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente essendo stata effettuata nei confronti del procuratore domiciliatario di primo grado della società contribuente rimasta contumace in grado di appello; -l’Agenzia ha depositato atto di rinnovazione della notifica del ricorso per cassazionespedito, a mezzo servizio postale, in data 4 novembre 2022,presso la sede della società contribuent e ; [OSCURATO:PERSONA] -va preliminarmente osservato che in base all’orientamento maggioritario di questa Corte che questo Collegio condivide, deve ritenersi valida la notifica del ricorso per cassazione già espletata dall’Agenzia delle entrate presso il procuratore domiciliatario in primo grado di parte contribuente, rimasta contumace in grado di appello.

Invero, le sezioni unite con la sentenza n. 14916 del 20/07/2016, hanno affermato che, sebbene in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarieregionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c., tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del d.lgs., 31/12/1992, n. 546, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, cod. proc. civ., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione.

A tali consolidati principi si è uniformata la giurisprudenza successiva, evidenziando che il processo tributario ha un proprio regime di notificazione degli atti, disciplinato dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, a tenore dei quali le notificazioni sono eseguite, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio e l'indicazione della residenza e del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi di giudizio.(cfr., Sez. 5, Sentenza n. 25117 del 07/12/2016, Rv. 641939-01).

Ora, nel caso in esame, il ricorso per cassazione risulta essere stato già notificato tempestivamente, in data 2 aprile 2021,alla parte contribuente presso il domicilio eletto in primo grado (ovvero presso il procuratore domiciliatario), sicché, alla luce dei principi appena esposti (pur mancando agli atti la cartolina di ricevimento dell’atto di rinnovazione della notifica presso la sede della società contribuente) la notifica è corretta con conseguente ammissibilità del ricorso (Cass. sez. 5, n. 11031 del 2021; v. anche, nello stesso senso, ex multis,Cass. n. 26308 del 2020; Cass. 3984 del 2022); -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19,30 e 38bis del d.P.R. n. 633/1972, 21 del d.lgs. n. 546/92, 2946 c.c. nonché 116 c.p.c. per avere la CTR- confermando la decisione di primo grado- ritenuto illegittimo il diniego di rimborso del credito Iva per la somma di euro 65.203,13, ancorché il credito d’imposta (di euro 66.013,00) fosse stato indicato nel quadro RX - rigo RX2 (compensazione e/o detrazione) della dichiarazione Iva per l’anno 2010,non compilando il campo specifico concernente l’indicazione delle somme richieste a rimborso ma quello relativo alle somme da utilizzare in compensazione/detrazione (rigo X2) senza che potesse perciò desumersi la volontà di ottenere il rimborso del credito; il che, ad avviso della ricorrente, trovava conferma nel fatto che solamente con istanza di rimborso “anomala” la contribuente aveva quantificato l’importo da chiedere in restituzione, ridotto dalla CTP nella somma di euro 65.203,13 avendo la contribuente riportato in compensazione in altra dichiarazione la somma di euro 809,97; -con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR condannato l’Ufficio alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in euro 5.000,00, in assenza di specifica impugnazione del capo relativo alle spese di giudizio (compensate dalla CTP) da parte della società contribuente rimasta contumace in sede di gravame e pertanto non avente diritto al rimborso delle spese non avendo espletato alcuna attività processuale; -ilprimo motivo è fondato con assorbimento del secondo ; -la giurisprudenza più recente, ma ormai consolidata, di questa Corte è nel senso che, in tema di IVA, l'esposizione di un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, alfine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendosi solo attendere che l’Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte ovvero, ricorrendone i presupposti, attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione cfr. Cass. 30 settembre 2011, n. 20039).

Ove il credito di imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall’Amministrazione finanziaria, non è infatti necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l'avvio del relativo procedimento, per cui non trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo quello di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. atteso che l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso (v.

Cass. sez. 5, n. 5938 del 2019; Cass. sez. 5 n. 4559 del 22/02/2017 Rv. 643105 — 01; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20678 del 01/10/2014 Rv. 632503 — 01; Cass. 27 marzo 2013, n. 7706; 11 settembre 2012, n. 15229).

Siffatta impostazione è coerente con la giurisprudenza formatasi con riferimento alle imposte sui redditi, in base alla quale qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta non occorre, da parte sua, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento, ma egli deve solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione (l'interpretazione seguita è, altresì, coerente con la disciplina unionale secondo cui le misure adottate dagli Stati membri per l'adempimento degli obblighi di dichiarazione e di pagamento, nonchè per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e per evitare frodi non possono mai porre in discussione il diritto alla detrazione dell'i.v.a. (cfr.

Corte Giust. 8 maggio 2008, Ecotrade);-la Corte ha specificato che per la domanda di rimborso dell’eccedenza d’imposta è sufficiente la manifestazione di una volontà diretta all'ottenimento del rimborso mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro "RX4", anche se non accompagnata dalla presentazione del modello ministeriale "VR", cui è subordinata l'esigibilità del credito (cfr. Cass. 9 ottobre 2015, n. 20255; Cass. 15 maggio 2015, n. 9941; Cass. civ., 28 giugno 2018, n. 17151; Cass. n. 1146 del 2018; n. 24006 del 2019); pertanto, l'esposizione di un credito d'imposta in dichiarazione fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, atteggiandosi quale formale esercizio del diritto e idoneo a far decorrere l'ordinario termine prescrizionale; -peraltro, il quadro RX4 contiene due possibili destinazioni del credito IVA: la compensazione/detrazione ovvero il rimborso, sicché la volontà del contribuente di esercitare il diritto al rimborso, con conseguente prescrizione decennale del credito, deve essere chiaramente manifestata nella dichiarazione annuale, con la compilazione del quadro RX4 nella parte relativa al rimborso; - invero, si è chiarito che «la domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito (mediante l'indicazione del credito nel quadro "RX4" nella dichiarazione annuale), non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992» (Cass.n. 30168 del 22/11/2018; Cass. n. 19764 del 22 settembre 2020); - q uindi il principio secondo cui il rimborso di eccedenze di imposta relative a imposte sui redditi può essere richiesto entro il termine decennale di prescrizione, opera nel caso in cui il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, indicando l'opzione per il rimborso dell'eccedenza di imposta.

In questo caso non trova applicazione, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di rimborso del relativo importo, il rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, perché in tal caso l'amministrazione deve ritenersi edotta della richiesta di rimborso per effetto della presentazione della dichiarazione, senza che sia necessaria una apposita istanza(Cass., Sez.

U., 7 febbraio 2007, n. 2687; Cass., Sez.

V, 17 giugno 2009, n. 14025; Cass., Sez.

V, 15 ottobre 2014, n. n. 21734).

In assenza della indicazione della relativa richiesta nella dichiarazione dei redditi, l'amministrazione finanziaria non può ritenersi edotta della volontà del contribuente di ottenere il rimborso dell'eccedenza di imposta in luogo dell'utilizzo della stessa in compensazione (Cass., sez. 6-5, n. 20696 del 30 settembre 2020); - questa Corte ha anche precisato che, nel caso di compilazione del quadro “RX4”, implicante l’intenzione di portare il credito in detrazione, il termine prescrizionale è stato ritenuto applicabile solo in presenza di eventi eccezionali, in ragione dei quali la richiesta di compensazione non avrebbe più potuto essere effettuata: è il caso della cessazione dell’attività (Cass. n. 6876 dell11/03/2021;) ovvero della morte del contribuente (Cass. n. 15867 del 24/07/2020); in particolare, ove si tratti di richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta risultata alla cessazione dell'attività, la fattispecie è regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, e la richiesta è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, solo in mancanza di disposizione specifiche; e ciò in quanto l'attività non prosegue, sicché non sarebbe possibile portare l'eccedenza in detrazione, e tanto meno in compensazione, l'anno successivo (Cass.9 n. 9941 del 2015, n. 2005 del 2014; nn. 7684, 7685 e 14070 del 2012; nn. 13920 e 20039 del 2011; nn. 9794 e 25318 del 2010; n. 27948 del 2009); -nella sentenza impugnata, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere non applicabile il termine di decadenza di cui all’art. 21 cit. ma quello di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. nel caso – come si evince dalla sentenza impugnata quale circostanza di fatto incontestata- di indicazione del credito di imposta nella dichiarazione per il 2010, nel quadro RX (compensazioni e rimborsi) – rigo RX2 (credito da utilizzare in compensazione e/o detrazione) e non nel campo del modulo ai fini del rimborso, atteso che, in tal modo,alla luce della giurisprudenza richiamata, la contribuente non ha espresso la volontà di chiedere il rimborso del credito d'imposta, avendo soltanto indicato che il credito sarebbe stato utilizzato mediante compensazione/detrazione;invero la CTR si è lim itata erroneamente ad affermare che costituiva circostanza non contestata che “la società appellata aveva presentato la dichiarazione Iva per l’anno 2010 e dunque che la domanda di rimborso del credito d’imposta maturato dalla contribuente doveva considerarsi già presentata con la compilazione dei relativi quadri della dichiarazione annuale” senza fare riferimento-diversamente dal giudice di primo grado- all’ipotesi di una “cessazione” di attività della società contribuente, quale possibile evento giustificativo per l’applicabilità del termine prescrizionale ordinario(che peraltro aveva costituito motivo di specifica censura in appello da parte dell’Ufficio trattandosi, a suo avviso, di società ancora attiva stante soltanto l’omessa presentazione da parte di quest’ultima delle dichiarazioni per le annualità successive del 2011 e 2012); -ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, trova applicazione non già l'ordinario termine di prescrizione decennale ma- così come evidenziato dall'Agenzia delle entrate - il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, pacificamente decorso alla data della presentazione dell'istanza di rimborsodel [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -conseguentemente va accolto il primo motivo di ri corso, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata, e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione; P.Q.

M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il seco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 9602del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] 2010 [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia - Romagna n. 1032 / 11 /20 19 , depositata in data 5 ottobre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] lia [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] rigettato l’appello proposto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rap presentante pro tempore , avverso la sentenza n. 662 /0 4/201 6 della [OSCURATO:PERSONA] di Parma di accoglimento parziale del ricorso proposto dall a suddetta societàavverso provvedimento di diniego della richiesta del 3.11.2014 di rimborso del credito Ivadi euro 66.013,00 indicato nel quadro RX (compensazione e rimborsi) – rigo RX2 (credito da utilizzare in compensazione/detrazione) della dichiarazione Mod.U. 2011, periodo di imposta 2010, in assenza della presentazione di modello VR, oltre il termine di decadenzabiennale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 ; -la CTR- nel confermare la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso per l’importo di euro 65.203,13, avendo la contribuente riportato in compensazione, in altra dichiarazione, la somma di euro 809,97- per quanto di interesse, ha affermato che dovendo considerarsi già presentata dalla societàEco [OSCURATO:SOCIETA]. la domanda di rimborso del credito d’imposta con la compilazione dei relativi quadri della dichiarazione Iva per l’anno 2010, ed essendo la presentazione del modello “VR” presupposto esclusivamente per l’esigibilità del credito, lo stesso non poteva essere assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 ma solo a quello di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. La CTR ha poi condannato l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in euro 5.000,00. -la societàcontribuente è rimasta intimata ; -all’udienza del 21 giugno 2022, la Sesta sezione- T rinviava la causa a nuovo ruolo, assegnando all’Agenzia delle entrate termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per rinnovare ai sensi dell'art. 291 c.p.c. la notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente essendo stata effettuata nei confronti del procuratore domiciliatario di primo grado della società contribuente rimasta contumace in grado di appello; -l’Agenzia ha depositato atto di rinnovazione della notifica del ricorso per cassazionespedito, a mezzo servizio postale, in data 4 novembre 2022,presso la sede della società contribuent e ; [OSCURATO:PERSONA] -va preliminarmente osservato che in base all’orientamento maggioritario di questa Corte che questo Collegio condivide, deve ritenersi valida la notifica del ricorso per cassazione già espletata dall’Agenzia delle entrate presso il procuratore domiciliatario in primo grado di parte contribuente, rimasta contumace in grado di appello. Invero, le sezioni unite con la sentenza n. 14916 del 20/07/2016, hanno affermato che, sebbene in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarieregionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c., tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del d.lgs., 31/12/1992, n. 546, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, cod. proc. civ., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione. A tali consolidati principi si è uniformata la giurisprudenza successiva, evidenziando che il processo tributario ha un proprio regime di notificazione degli atti, disciplinato dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, a tenore dei quali le notificazioni sono eseguite, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio e l'indicazione della residenza e del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi di giudizio.(cfr., Sez. 5, Sentenza n. 25117 del 07/12/2016, Rv. 641939-01). Ora, nel caso in esame, il ricorso per cassazione risulta essere stato già notificato tempestivamente, in data 2 aprile 2021,alla parte contribuente presso il domicilio eletto in primo grado (ovvero presso il procuratore domiciliatario), sicché, alla luce dei principi appena esposti (pur mancando agli atti la cartolina di ricevimento dell’atto di rinnovazione della notifica presso la sede della società contribuente) la notifica è corretta con conseguente ammissibilità del ricorso (Cass. sez. 5, n. 11031 del 2021; v. anche, nello stesso senso, ex multis,Cass. n. 26308 del 2020; Cass. 3984 del 2022); -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19,30 e 38bis del d.P.R. n. 633/1972, 21 del d.lgs. n. 546/92, 2946 c.c. nonché 116 c.p.c. per avere la CTR- confermando la decisione di primo grado- ritenuto illegittimo il diniego di rimborso del credito Iva per la somma di euro 65.203,13, ancorché il credito d’imposta (di euro 66.013,00) fosse stato indicato nel quadro RX - rigo RX2 (compensazione e/o detrazione) della dichiarazione Iva per l’anno 2010,non compilando il campo specifico concernente l’indicazione delle somme richieste a rimborso ma quello relativo alle somme da utilizzare in compensazione/detrazione (rigo X2) senza che potesse perciò desumersi la volontà di ottenere il rimborso del credito; il che, ad avviso della ricorrente, trovava conferma nel fatto che solamente con istanza di rimborso “anomala” la contribuente aveva quantificato l’importo da chiedere in restituzione, ridotto dalla CTP nella somma di euro 65.203,13 avendo la contribuente riportato in compensazione in altra dichiarazione la somma di euro 809,97; -con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR condannato l’Ufficio alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in euro 5.000,00, in assenza di specifica impugnazione del capo relativo alle spese di giudizio (compensate dalla CTP) da parte della società contribuente rimasta contumace in sede di gravame e pertanto non avente diritto al rimborso delle spese non avendo espletato alcuna attività processuale; -ilprimo motivo è fondato con assorbimento del secondo ; -la giurisprudenza più recente, ma ormai consolidata, di questa Corte è nel senso che, in tema di IVA, l'esposizione di un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, alfine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendosi solo attendere che l’Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte ovvero, ricorrendone i presupposti, attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione cfr. Cass. 30 settembre 2011, n. 20039). Ove il credito di imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall’Amministrazione finanziaria, non è infatti necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l'avvio del relativo procedimento, per cui non trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo quello di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. atteso che l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso (v. Cass. sez. 5, n. 5938 del 2019; Cass. sez. 5 n. 4559 del 22/02/2017 Rv. 643105 — 01; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20678 del 01/10/2014 Rv. 632503 — 01; Cass. 27 marzo 2013, n. 7706; 11 settembre 2012, n. 15229). Siffatta impostazione è coerente con la giurisprudenza formatasi con riferimento alle imposte sui redditi, in base alla quale qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta non occorre, da parte sua, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento, ma egli deve solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione (l'interpretazione seguita è, altresì, coerente con la disciplina unionale secondo cui le misure adottate dagli Stati membri per l'adempimento degli obblighi di dichiarazione e di pagamento, nonchè per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e per evitare frodi non possono mai porre in discussione il diritto alla detrazione dell'i.v.a. (cfr. Corte Giust. 8 maggio 2008, Ecotrade);-la Corte ha specificato che per la domanda di rimborso dell’eccedenza d’imposta è sufficiente la manifestazione di una volontà diretta all'ottenimento del rimborso mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro "RX4", anche se non accompagnata dalla presentazione del modello ministeriale "VR", cui è subordinata l'esigibilità del credito (cfr. Cass. 9 ottobre 2015, n. 20255; Cass. 15 maggio 2015, n. 9941; Cass. civ., 28 giugno 2018, n. 17151; Cass. n. 1146 del 2018; n. 24006 del 2019); pertanto, l'esposizione di un credito d'imposta in dichiarazione fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, atteggiandosi quale formale esercizio del diritto e idoneo a far decorrere l'ordinario termine prescrizionale; -peraltro, il quadro RX4 contiene due possibili destinazioni del credito IVA: la compensazione/detrazione ovvero il rimborso, sicché la volontà del contribuente di esercitare il diritto al rimborso, con conseguente prescrizione decennale del credito, deve essere chiaramente manifestata nella dichiarazione annuale, con la compilazione del quadro RX4 nella parte relativa al rimborso; - invero, si è chiarito che «la domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito (mediante l'indicazione del credito nel quadro "RX4" nella dichiarazione annuale), non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992» (Cass.n. 30168 del 22/11/2018; Cass. n. 19764 del 22 settembre 2020); - q uindi il principio secondo cui il rimborso di eccedenze di imposta relative a imposte sui redditi può essere richiesto entro il termine decennale di prescrizione, opera nel caso in cui il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, indicando l'opzione per il rimborso dell'eccedenza di imposta. In questo caso non trova applicazione, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di rimborso del relativo importo, il rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, perché in tal caso l'amministrazione deve ritenersi edotta della richiesta di rimborso per effetto della presentazione della dichiarazione, senza che sia necessaria una apposita istanza(Cass., Sez. U., 7 febbraio 2007, n. 2687; Cass., Sez. V, 17 giugno 2009, n. 14025; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2014, n. n. 21734). In assenza della indicazione della relativa richiesta nella dichiarazione dei redditi, l'amministrazione finanziaria non può ritenersi edotta della volontà del contribuente di ottenere il rimborso dell'eccedenza di imposta in luogo dell'utilizzo della stessa in compensazione (Cass., sez. 6-5, n. 20696 del 30 settembre 2020); - questa Corte ha anche precisato che, nel caso di compilazione del quadro “RX4”, implicante l’intenzione di portare il credito in detrazione, il termine prescrizionale è stato ritenuto applicabile solo in presenza di eventi eccezionali, in ragione dei quali la richiesta di compensazione non avrebbe più potuto essere effettuata: è il caso della cessazione dell’attività (Cass. n. 6876 dell11/03/2021;) ovvero della morte del contribuente (Cass. n. 15867 del 24/07/2020); in particolare, ove si tratti di richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta risultata alla cessazione dell'attività, la fattispecie è regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, e la richiesta è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, solo in mancanza di disposizione specifiche; e ciò in quanto l'attività non prosegue, sicché non sarebbe possibile portare l'eccedenza in detrazione, e tanto meno in compensazione, l'anno successivo (Cass.9 n. 9941 del 2015, n. 2005 del 2014; nn. 7684, 7685 e 14070 del 2012; nn. 13920 e 20039 del 2011; nn. 9794 e 25318 del 2010; n. 27948 del 2009); -nella sentenza impugnata, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere non applicabile il termine di decadenza di cui all’art. 21 cit. ma quello di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. nel caso – come si evince dalla sentenza impugnata quale circostanza di fatto incontestata- di indicazione del credito di imposta nella dichiarazione per il 2010, nel quadro RX (compensazioni e rimborsi) – rigo RX2 (credito da utilizzare in compensazione e/o detrazione) e non nel campo del modulo ai fini del rimborso, atteso che, in tal modo,alla luce della giurisprudenza richiamata, la contribuente non ha espresso la volontà di chiedere il rimborso del credito d'imposta, avendo soltanto indicato che il credito sarebbe stato utilizzato mediante compensazione/detrazione;invero la CTR si è lim itata erroneamente ad affermare che costituiva circostanza non contestata che “la società appellata aveva presentato la dichiarazione Iva per l’anno 2010 e dunque che la domanda di rimborso del credito d’imposta maturato dalla contribuente doveva considerarsi già presentata con la compilazione dei relativi quadri della dichiarazione annuale” senza fare riferimento-diversamente dal giudice di primo grado- all’ipotesi di una “cessazione” di attività della società contribuente, quale possibile evento giustificativo per l’applicabilità del termine prescrizionale ordinario(che peraltro aveva costituito motivo di specifica censura in appello da parte dell’Ufficio trattandosi, a suo avviso, di società ancora attiva stante soltanto l’omessa presentazione da parte di quest’ultima delle dichiarazioni per le annualità successive del 2011 e 2012); -ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, trova applicazione non già l'ordinario termine di prescrizione decennale ma- così come evidenziato dall'Agenzia delle entrate - il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, pacificamente decorso alla data della presentazione dell'istanza di rimborsodel [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -conseguentemente va accolto il primo motivo di ri corso, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata, e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione; P.Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il seco
Sentenza Cassazione n. 13197/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris