CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 aprile 2023
Cassazione n. 24593/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 15899/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliato ex legein Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’, difensore in proprio ex art. 86 cpc, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], 33 PEC: -controricorrente - avverso la sentenza n. 514/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/02/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio l’avvocata [OSCURATO:PERSONA] assumendo che la convenuta aveva usato, negli atti giudiziari nei quali ella difendeva il cliente [OSCURATO:PERSONA], e in atti in cui essa stessa era parte, espressioni offensive all’indirizzo dell’attore,provocando nocumento alla sua reputazione; in particolare, nei contenziosi che la opponevano ad una cliente ed ad un collega di studio del Corrado,aveva sistematicamente sollevato questioni di falso sulle firme dei difensori ed aveva descritto il collega come persona connotata da “assoluto disprezzo non solo delle regole del contraddittorio ma dei precetti penali e di quelli deontologici riguardanti il rispetto della verità processuale, traducendosi in mancanza totale di considerazione dell’[OSCURATO:PERSONA]”, nonché lo aveva descritto comeconnotato “da assoluta mancanza di osservanza delle regole del gioco processuale che si traduce nella mancanza di rispetto per gli altri interlocutori del processo, giudici o controparti che siano”, oltretutto deditoa “confondere le acque, circolarizzando firme vere e firme false così da costruirsi una possibilechance difensiva in ogni sede”; sulla base degli enunciati presupposti chiese che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìt i in conseguenza dell a condotta diffamatoria e quantificati in € 50.000; la convenuta si costituì in giudizio contestando le avverse domande e propose una domanda riconvenzionale affermando di essere stata a sua volta diffamata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e chiedendo analoga somma;il Tribunale rigettò entrambe le domande compensando le spese; a seguito di appello del Corrado la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 12/2/2020, ha rigettato il gravame condannando l’appellante alle spese del grado; avverso la sentenza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; ha resistito l’avvocataMirella Cicciò con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale, sussistendo i presupposti di cui all’art. 380bisc.p.c. entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo di ricorso - acquiescenza parziale alla sentenza impugnata. Rinuncia alla domanda di risarcimento in relazione al contenuto della comparsa di costituzione e risposta nella causa davanti al Tribunale di Milano e nel ricorso possessorio redatto dalla resistente per conto di [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Napoli - il ricorrente limita la prospettazione delle proprie censure al solo contenuto degli atti del giudizio svoltosi presso il Tribunale di Milano ed in particolare alle due comparse conclusionali redatte dalla convenuta, unaquale difensore di se stessa, l’altra pressoch é identica quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], datate [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositate in via telematica, nonché alle due memorie di replica anch’esse depositate in via telematica; il primo motivo dunque non è un motivo di censura ma una semplice delimitazione dell’oggetto del contendere; con il secondo motivo - violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 89 e 115 c.p.c. in relazione alla dichiarazione di incompetenza/improcedibilità in ordine alla domanda di risarcimento ex art. 598, co. 2 c.p. -il ricorrente impugna il capo di sentenza con cui la corte d’appello avrebbe ritenuto inammissibile, in un giudizio distinto e separato da quelli in cui le espressioni offensive furono utilizzate, la domanda risarcitoria “posto che la competenza a decidere della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per le offese contenute in scritti o discorsi dinanzi alla autorità giudiziaria, scriminabili ai sensi dell’art. 598 c.p., spetta solo al giudice della causa nell’ambito della quale furono pronunciate le frasi offensive”; ad avviso del ricorrente la sentenza, nel declinare la propria competenza,avrebbe violato il combinato disposto degli artt. 89 e 115 c.p.c. sotto due distinti e concomitanti ordini di ragioni: sia perché l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non era parte di nessuno dei giudizi in questione, sia perché l’avvocata Cicciò era pa rte ma i danni di cui il ricorrente chiede il risarcimento si erano manifestati in uno stadio processuale in cui non era più possibile farli valere tempestivamente davanti al giudice del merito; la sentenza, anziché declinare la propria competenza, avrebbe dovuto applicare la pronuncia di questa Corte n. 16121 del 2009 secondo cui, pur essendo competente ad accertare e liquidare il danno derivante dall’uso di espressioni offensive lo stesso giudice dinanzi al quale si svolge il giudizio nel quale sono stateusate le stesse espressioni, a tale competenza è necessario derogare quando il giudice non possa o non possa più provvedere con sentenza sulla domanda di risarcimento, perché i danni si manifestano in uno stadio processuale in cui non è più possibile farli valere davanti al giudice del merito o perché la domanda risarcitoria è proposta nei confronti non della parte ma del suo difensore”; il motivo è inammissibile in quanto il capo di sentenza impugnato non ha costituito ratio decidendi, essendo la considerazione dell’impugnata sentenza neutra rispetto alla portata complessiva della decisione; questa, lungi dal declinare la propria competenza, ha pronunciato, invero, nel merito delle domande dell’appellante ed ha escluso che, nella condotta difensiva posta in essere dalla parte resistente, ricorresse la sussistenza dell’illecito aquiliano; dopo una ampia trattazione relativa al merito della vicenda e all’esclusione della punibilità delle condotte denunziate, la corte del gravame ha evidenziato, senza che ciò spiegasse effetti sulla ratio decidendi della pronuncia, anche la questione dell’ipotizzata incompetenza del giudice adito in favore di quello davanti al quale erano stati censurati gli scritti difensivi; la corte d’appello, sottintendendo evidentemente che la questione della competenza non era più tempestivamente rilevabile neppure d’ufficio, si è volutamente espressa usando il condizionale sarebbe, e non ha pertanto arrecato alcun vulnus alle ragioni del ricorrente. con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 51 c.p. e dell’art. 598 c.p.c. perché la sentenza ne avrebbe ipotizzato l’applicazione pur in presenza di espressioni offensive in relazione alle quali, per pacifico orientamento giurisprudenziale, l e scriminant i e la causa di giustificazione non possono trovare ingresso; in particolare , la sentenza sarebbe da riformare nella parte in cui ha ritenuto l’applicabilità dell’art. 51 c.p. e dell’art. 598 c.p. anche agli scrittidifensivi redatti dall’avvocata Cicciò nel suo proprio interesse; con il quarto motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell’art. 51 c.p. che non può trovare applicazione alle espressioni offensive e/o alle accuse che eccedono le esigenze difensive – si lamenta sotto un ulteriore profilo la violazione dell’art. 51 c.p. per non aver rilevato la Corte territoriale che le difese svolte eccedevano il limite della necessità di accusare l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, attesane la intrinseca connessione,sono del tutto infondati; il giudice d’appello ha ritenuto che alla fattispecie fosse applicabile la scriminante di cui all’art. 598 c.p.,secondo cui non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all’autorità giudiziaria. La scriminante è stata ritenuta applicabile nei riguardi di giudizi espressi in ordine all’attribuzione al legale Corrado dell’avvenuta falsificazione della firma del fratello [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che le affermazioni in esame concernessero in modo diretto ed immediato l’oggetto della controversia, ed avessero rilevanza funzionale rispetto alle argomentazioni difensive poste a sostegno delle tesi prospettate; la sentenza aggiunge altresì che,in relazione ad offese contenute in scritti o discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie ed ai fini dell’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 598 c.c., è sufficiente che le offese provengano dalle parti o dai loro patrocinatori e che concernano l’oggetto della causa a nulla rilevando che esse siano dirette a persone diverse dalle controparti o dai loro patrocinatori purchéesse concernano l’oggetto della causa dal momento che la ratio legis è quella di consentire la massima libertà nell’esplicazione del diritto di difesa. L’esimente non opera nel caso di calunnia, cioè nel caso di attribuzione volontaria della condotta costituente reato nella consapevolezza della falsità delle accuse; la sentenza è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui “qualora ci si trovi di fronte ad espressioni offensive che, pur avendo attinenza con l’oggetto della causa esorbitino rispetto alle oggettive necessità difensive,si deve applicare l’art. 598 c.p. in luogo dell’art. 51 c.p.c , mentre si applica viceversa l’art. 598 c.p. quando c’è stretta attinenza, come in questo caso, con l’oggetto della causa (Cass., 5, n. 39934 del 2005; Cass.,5, n. 9071 del 7/2/2008; Cass., 5, n. 2507 del 24/11/2016; Cass., 5, n. 8421 del 23/1/2019); quanto alla censura relativa alla pretesa violazione dell’art. 51 c.p., a nch’essa è p a les e mente infondata. La sentenza, premesso che la causa di giustificazione non opera nel caso di calunnia, ha ritenuto che il problema consistessenel verificare se colui che abbia attribuito alla persona offesa una condotta costituente reato lo abbia fatto nella consapevolezza della falsità delle accuse; consapevolezza da escludersi quando l’autore del fatto abbia agito basandosi su circostanze di fatto non solo veritiere ma la cui forza rappresentativa sia tale da indurre una persona di normale cultura e capacità di discernimento a ritenere la colpevolezza dell’accusato (Cass., 6, n. 3964 del 6/11/2009). Ebbene,secondo la sentenza impugnata, non constano elementi in atti dai quali si evinca che [OSCURATO:PERSONA] abbia agito ad onta della coscienza che le accuse mosse all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] fossero false ovvero sulla base di circostanze di fatto privedi valenza corroborante della tesi sostenuta; la sentenza, la cui ratio decidendi non è neppure idoneamente censurata avendo la doglianza natura meramente fattuale , è in ogni caso del tutto conforme alla citata giurisprudenza di questa Corte cui il Collegio intende dare continuità; alle pregresse considerazioni segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio , liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 3.100 (oltre € 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per