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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 aprile 1977

Cassazione n. 45858/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/4/1977 avverso la sentenza emessa il 13 luglio 2021 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in subordine, ha eccepito la prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la sua condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato, per i reati di cui agli artt. 337 e 612 cod. pen.

Deduce due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 1.1 Violazione del diritto di difesa a seguito della mancata assunzione della prova decisiva consistente nella deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], Sovr. della Polizia di Stato, disposta dal Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. e poi revocata a seguito della mancata presentazione del teste in udienza. 1.2 Violazione dell'art. 337 cod. pen. in quanto, con riferimento alla condotta di fuga a bordo del ciclomotore, l'imputato si è limitato a mera resistenza passiva e, quanto alla condotta tenuta in Commissariato, lo stesso si è difeso dall'aggressione degli operanti documentata dal referto medico attestante la lesione al costato e le ferite per i colpi ricevuti dagli agenti.

2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 e dell'art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza, rilevando che l'integrazione probatoria è stata disposta in ragione delle discrasie tra il verbale di arresto e l'annotazione gli atti e che l'incompleto accertamento della prima fase della condotta ridonda sulla valutazione di gravità complessiva della condotta che ha determinato la quantificazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Dall'esame della sentenza impugnata risulta, infatti, che l'integrazione probatoria era stata disposta non sulle discrasie tra il verbale di arresto e l'annotazione di polizia giudiziaria, ma sulla circostanza della guida del ciclomotore.

Ciò in quanto nell'annotazione del Sovr.

Giammanco si riferiva che l'imputato tentò di allontanarsi senza attendere la Palmitessa, con la quale si trovava al momento dei fatti.

La Corte ha ritenuto superflua l'audizione del teste vista la successiva condotta tenuta dall'imputato in caserma.

A fronte di tale adeguata motivazione del provvedimento, ritiene il Collegio che non si è verificata alcuna violazione del diritto di difesa, vertendo la prova, come dedotto dalla stessa Corte territoriale, su una circostanza irrilevante ai fini della valutazione della responsabilità del Barnaba che, quanto al reato di cui all'art. 337 cod. pen., cui si riferisce l'impugnazione in esame, è stata affermata alla luce della condotta tenuta dall'imputato una volta condotto in caserma e non in relazione alla breve fuga a bordo del ciclomotore.

Va, peraltro, ribadito che in tema di giudizio abbreviato, il giudice può legittimamente revocare l'ordinanza con la quale ha disposto d'ufficio, ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., l'escussione di un teste, quando ritenga tale prova superflua, indipendentemente dai presupposti in base ai quali la prova stessa risultava ammessa in giudizio (Sez. 3, n. 15943 del 27/01/2006, Zeno, Rv. 234317).

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto di carattere confutativo e volto a sollecitare una diversa lettura degli elementi probatori agli atti, incompatibile con il perimetro del giudizio di legittimità.

La sentenza impugnata, senza incorrere in alcuna violazione di legge, ha affermato al responsabilità dell'imputato sulla base di una ricostruzione della sua condotta pienamente aderente alle risultanze probatorie, considerando, in particolare, la condotta tenuta una volta giunto in Commissariato, dove l'imputato, nel rifiutare di sottoporsi al test alcolimetrico, oltre ad esercitare violenza sulle cose, sferrando calci alle sedie, e sulla persona del Sovr.

Giammanco, ha posto in essere degli atti di autolesionismo lanciandosi contro una porta di vetro.

La Corte territoriale ha, inoltre, considerato prive di riscontri le accuse mosse dall'imputato all'operato degli agenti e ritenuto compatibili le lesioni refertate con gli atti di autolesionismo descritti agli atti.

Così facendo la sentenza ha fatto buon governo del consolidato principio di diritto in forza del quale ai fini della configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che la violenza o la minaccia sia usata sulla persona del pubblico ufficiale, ma soltanto che sia stata posta in essere per opporsi allo stesso nel compimento di un atto di ufficio, con la conseguenza che è sufficiente anche la violenza sulle cose, la quale non è però configurabile quando la condotta si traduce in un mero atteggiamento di resistenza passiva, non ricorrente nel caso di specie (Sez. 6, n. 6069 del 13/01/2015, Malcangi, Rv. 262342).

3. Va tuttavia rilevato che in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. è ormai decorso il termine di prescrizione, maturato alla data del 29 febbraio 2022.

Per tale ragione va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché detto reato è estinto per prescrizione e va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di ari per la rideterminazione della pena in ordine al residuo reato di cui al capo B).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per la rideterminazione della pena in relazione al residuo reato di cui al capo B).

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/4/1977 avverso la sentenza emessa il 13 luglio 2021 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in subordine, ha eccepito la prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la sua condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato, per i reati di cui agli artt. 337 e 612 cod. pen. Deduce due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 1.1 Violazione del diritto di difesa a seguito della mancata assunzione della prova decisiva consistente nella deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], Sovr. della Polizia di Stato, disposta dal Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. e poi revocata a seguito della mancata presentazione del teste in udienza. 1.2 Violazione dell'art. 337 cod. pen. in quanto, con riferimento alla condotta di fuga a bordo del ciclomotore, l'imputato si è limitato a mera resistenza passiva e, quanto alla condotta tenuta in Commissariato, lo stesso si è difeso dall'aggressione degli operanti documentata dal referto medico attestante la lesione al costato e le ferite per i colpi ricevuti dagli agenti. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 e dell'art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza, rilevando che l'integrazione probatoria è stata disposta in ragione delle discrasie tra il verbale di arresto e l'annotazione gli atti e che l'incompleto accertamento della prima fase della condotta ridonda sulla valutazione di gravità complessiva della condotta che ha determinato la quantificazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Dall'esame della sentenza impugnata risulta, infatti, che l'integrazione probatoria era stata disposta non sulle discrasie tra il verbale di arresto e l'annotazione di polizia giudiziaria, ma sulla circostanza della guida del ciclomotore. Ciò in quanto nell'annotazione del Sovr. Giammanco si riferiva che l'imputato tentò di allontanarsi senza attendere la Palmitessa, con la quale si trovava al momento dei fatti. La Corte ha ritenuto superflua l'audizione del teste vista la successiva condotta tenuta dall'imputato in caserma. A fronte di tale adeguata motivazione del provvedimento, ritiene il Collegio che non si è verificata alcuna violazione del diritto di difesa, vertendo la prova, come dedotto dalla stessa Corte territoriale, su una circostanza irrilevante ai fini della valutazione della responsabilità del Barnaba che, quanto al reato di cui all'art. 337 cod. pen., cui si riferisce l'impugnazione in esame, è stata affermata alla luce della condotta tenuta dall'imputato una volta condotto in caserma e non in relazione alla breve fuga a bordo del ciclomotore. Va, peraltro, ribadito che in tema di giudizio abbreviato, il giudice può legittimamente revocare l'ordinanza con la quale ha disposto d'ufficio, ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., l'escussione di un teste, quando ritenga tale prova superflua, indipendentemente dai presupposti in base ai quali la prova stessa risultava ammessa in giudizio (Sez. 3, n. 15943 del 27/01/2006, Zeno, Rv. 234317). 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto di carattere confutativo e volto a sollecitare una diversa lettura degli elementi probatori agli atti, incompatibile con il perimetro del giudizio di legittimità. La sentenza impugnata, senza incorrere in alcuna violazione di legge, ha affermato al responsabilità dell'imputato sulla base di una ricostruzione della sua condotta pienamente aderente alle risultanze probatorie, considerando, in particolare, la condotta tenuta una volta giunto in Commissariato, dove l'imputato, nel rifiutare di sottoporsi al test alcolimetrico, oltre ad esercitare violenza sulle cose, sferrando calci alle sedie, e sulla persona del Sovr. Giammanco, ha posto in essere degli atti di autolesionismo lanciandosi contro una porta di vetro. La Corte territoriale ha, inoltre, considerato prive di riscontri le accuse mosse dall'imputato all'operato degli agenti e ritenuto compatibili le lesioni refertate con gli atti di autolesionismo descritti agli atti. Così facendo la sentenza ha fatto buon governo del consolidato principio di diritto in forza del quale ai fini della configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che la violenza o la minaccia sia usata sulla persona del pubblico ufficiale, ma soltanto che sia stata posta in essere per opporsi allo stesso nel compimento di un atto di ufficio, con la conseguenza che è sufficiente anche la violenza sulle cose, la quale non è però configurabile quando la condotta si traduce in un mero atteggiamento di resistenza passiva, non ricorrente nel caso di specie (Sez. 6, n. 6069 del 13/01/2015, Malcangi, Rv. 262342). 3. Va tuttavia rilevato che in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. è ormai decorso il termine di prescrizione, maturato alla data del 29 febbraio 2022. Per tale ragione va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché detto reato è estinto per prescrizione e va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di ari per la rideterminazione della pena in ordine al residuo reato di cui al capo B). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per la rideterminazione della pena in relazione al residuo reato di cui al capo B). C
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