CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46190/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del 17/07/2013 del Tribunale di Lucca, ritenuta l'ipotesi attenuata di cui al terzo comma dell'art. 648-bis cod. pen., confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio, rideterminando la pena. Tale reato era stato contestato al Sermattei - che era stato sottoposto a controllo da parte della Polizia di frontiera dello Scalo marittimo di Civitavecchia mentre stava imbarcando l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] su una motonave diretta in Tunisia - perché, senza avere concorso nel reato presupposto di appropriazione indebita di tale autovettura commesso da [OSCURATO:PERSONA] (il quale, avendone avuto il possesso, quale amministratore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sulla base di un contratto di leasing, se ne era appropriato), compiva in relazione a detto automezzo l'operazione consistita nell'utilizzo di una falsa carta di circolazione, redatta su un modulo risultato rubato in bianco alla Motorizzazione civile e compilato con i dati dell'automezzo e la falsa indicazione, quale proprietario, della predetta [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della menzionata automobile. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., e in riferimento agli artt. 125, «n. 3», 546, «n. 1 lett e)» e 603 dello stesso codice, nonché all'art. 648-bis cod. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al diniego, da parte della Corte d'appello di Firenze, della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale richiesta nel proprio atto di appello al fine di assumere le prove indicate alle pagg. 11, 12 e 15 dello stesso atto. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Firenze abbia, con motivazione viziata, negato di assumere tali prove - necessarie al fine di ricostruire la catena dei soggetti che ebbero il possesso dell'autovettura prima del Sermattei - e, in particolare, di disporre il richiesto esame di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo indicato dall'imputato, nelle sommarie informazioni da lui rese alla polizia giudiziaria il 22 giugno 2012, come la persona dalla quale aveva acquistato, per il prezzo di € 18.000,00, l'autovettura. Il ricorrente rappresenta altresì che la Corte d'appello di Firenze avrebbe travisato dette sommarie informazioni - secondo cui il figlio dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] si era recato a Genova a ritirare l'autovettura ed era tornato «a Serravezza [luogo di domicilio del padre] con l'auto e nell'occasione erano presenti» - attribuendo la mancata indicazione di tali soggetti «presenti» all'imputato anziché a un difetto nella verbalizzazione delle sue dichiarazioni. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., e in riferimento agli artt. 125, «n. 3», 546, «n. 1 lett e)», 530, 533 e 603 dello stesso codice, nonché agli artt. 42, 43, 47 e 648-bis cod. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'«erronea definizione giuridica della condotta contestata all'imputato, ritenuta integrante il delitto di riciclaggio [...] anche in conseguenza della denegata rinnovazione del dibattimento», nonché l'«omessa applicazione» dell'art. 47 cod. pen., degli artt.1523 e 1571 cod. civ. e dell'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il ricorrente lamenta il carattere anapodittico e illogico della motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe altresì violato le invocate disposizioni della legge penale e altre norme giuridiche, con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di riciclaggio, rappresentando al riguardo come gli elementi della mancata contraffazione del numero di telaio e della targa dell'autovettura, della perfezione della falsificazione della carta di circolazione (che «avrebbe ingannato chiunque»), del reperimento, nel cruscotto dell'autovettura («nelle scartoffiette da tutti ritenute inutili e giammai guardate»), della carta di circolazione autentica (che «il colpevole d'un disegno criminoso di riciclaggio mai avrebbe osato mettersi addosso») e dell'intervenuta scadenza del contratto di leasing (che «giustificava appieno [Ilappartenenza» dell'autovettura a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) avrebbero dovuto indurre la Corte d'appello di Firenze a ritenere la verosimiglianza di quanto riferito dal Sermattei alla polizia giudiziaria in ordine all'acquisto dell'autovettura dal Romanelli, la cui condotta integrerebbe una truffa ai danni dello stesso Sermattei, che corrispose, per tale acquisto, in «prezzo adeguato», che, per mera colpa, «non provvide sollecitamente al passaggio di proprietà» e che, come riferito dal figlio Alberto, si doveva recare in Tunisia «per suoi lavori». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale svolta in primo grado e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria. Tale accertamento è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620-01; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228353-01; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, Ligresti, Rv. 229666-01). L'impossibilità di decidere allo stato degli atti sussiste unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo a inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228-01; Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Firenze ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto insussistente il presupposto di legge della necessità della sollecitata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, rappresentando, oltre ai fatti che l'assunzione delle nuove prove avrebbe potuto essere richiesta dalla difesa in sede di deposito della lista ex art. 468 cod. proc.pen. e che la stessa difesa non si era opposta alla revoca, da parte del Tribunale di Lucca, dell'ammissione dell'esame del testimone Romanello, come i dati probatori già acquisiti gli consentissero di decidere allo stato degli atti, atteso che i dati concorrenti costituiti dal fatto che l'imputato aveva mancato di dare una spiegazione verosimile delle circostanze in cui aveva ricevuto l'autovettura, avendo, tra l'altro, omesso di depositare le copie degli assegni, che si era riservato di fornire, mediante i quali avrebbe pagato la stessa al Romanello, e dalle circostanze del fatto - in particolare, alla luce del tentativo del Sermattei di esportare l'autovettura utilizzando una falsa carta di circolazione che, solo grazie al fatto di recare l'indicazione, quale proprietario e non quale locatario, di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avrebbe potuto essere esportata (e considerata anche l'assoluta genericità dell'asserzione del Sermattei secondo cui si sarebbe recato in Tunisia «per affari») - costituivano, di per sé, un indice certo della «malafede» dell'imputato e della «finalizzazione illecita« della sua condotta. Tale motivazione appare adeguata e logicamente corretta, sicché non è censurabile in questa sede di legittimità. 2. Il secondo motivo è inammissibile. 2.1. Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615- 01). È parimenti consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01).Costituisce, ancora, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione - e anch'esso, come i precedenti, condiviso dal Collegio - quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 2.2. Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza, in capo al Sermattei, del dolo del delitto di riciclaggio - che comprende la volontà di compiere le attività volte a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni, o altre utilità nella consapevolezza di tale loro origine (Sez. 5, n. 25924 del 02/02/2017, Bassanello, Rv. 270199-01; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Berruti, Rv. 249445-01; Sez. 4, n. 6350 del 30/01/2007, Cazzella, Rv. 236111-01) - sulla base degli elementi concorrenti costituiti: dal fatto che l'imputato aveva mancato di dare una spiegazione verosimile delle circostanze in cui aveva ricevuto l'autovettura, avendo, tra l'altro, omesso di depositare le copie degli assegni, che si era riservato di fornire, mediante i quali avrebbe pagato la stessa al Romanello; dalle circostanze del fatto, in particolare, dal tentativo del Sermattei di esportare l'autovettura utilizzando una falsa carta di circolazione che, solo grazie al fatto di recare l'indicazione, quale proprietario e non quale locatario, di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avrebbe potuto essere esportata, fornendo una giustificazione del suo viaggio in Tunisia del tutto generica («per affari») e, perciò, inverosimile; dal fatto che il Sermattei, a distanza di più di sei mesi dall'asserito acquisto dell'autovettura, non risultava essersi attivato presso il dante causa per ottenerne il passaggio di proprietà. Tale motivazione appare priva di contraddizioni o illogicità, tanto meno manifeste e, a fronte di ciò, il motivo di ricorso si limita a contestare la persuasività della stessa motivazione, sollecitando una differente comparazione del significato probatorio da attribuire ai ricordati elementi di prova, utilizzati dai giudici di merito, o evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria dei singoli elementi, ciò che non è ammesso in questa sede di legittimità.3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e