CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18630/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro- controricorrente -avverso la sentenza n. 654/2022 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 15 novembre 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 17marzo 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] domandò giudizialmente la condanna di AnnaAnecchino, sua coniuge divorziata, al pagamento, quale ingiustificatoarricchimento ex art. 2041 cod. civ., della somma di euro 58.489,91,Numero registro generale 3487/2023Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 18630/2026Data pubblicazione 08/06/2026dall’attore corrisposta, in costanza di matrimonio (precisamente, dalgiugno 2001 all’ottobre 2012), in adempimento rateale di un mutuocontratto per l’acquisto della casa familiare in proprietà esclusiva dellaAnecchino compiuto tramite assegnazione di alloggio di cooperativaedilizia, di cui la stessa era socia.Nell’attiva resistenza della convenuta, l’adito Tribunale di Materaaccolse la domanda, per l’importo richiesto.2. La decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interpostoda [OSCURATO:PERSONA] la quale ricorre pertanto per cassazione, articolandoquattro motivi di impugnazione di legittimità.Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, è inammissibile per tardività la costituzionedella parte controricorrente: applicandosi alla controversia il dispostodell’art. 370 cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022,n. 149, il controricorso risulta depositato nel fascicolo il 4 aprile 2023,elasso il termine di quaranta giorni decorrente dalla notifica del ricorso,avvenuta il giorno 7 febbraio 2023.2. Il primo motivo lamenta violazione o falsa applicazione dell’art.2042 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 1111 cod. civ. in materiadi comunione ordinaria.Assume parte ricorrente l’improponibilità della esperita azione diarricchimento senza causa per difetto del requisito della sussidiarietà:i pagamenti delle rate di mutuo per l’acquisto della casa era cointestatoagli ex coniugi, [OSCURATO:PERSONA] «ben avrebbe potuto azionare i rimediprevisti per lo scioglimento della comunione ordinaria».2.1. Il motivo è inammissibile, per novità della questione, posta perla prima volta in sede di legittimità.r.g. n. 3487/2023 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 3487/2023Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 18630/2026Data pubblicazione 08/06/2026Dell’esistenza di una comunione ordinaria sul conto correntebancario e della praticabilità di azioni di scioglimento dello stesso nonvi è traccia nella pronuncia gravata; di tali questioni parte ricorrenteha omesso di specificare l’avvenuta deduzione davanti al giudice dimerito e, a fortiori, di indicare in quale atto del precedente giudizio loabbia fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis laveridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (sul tema,ex plurimis, Cass. 31/01/2024, n. 2887; Cass. 17/11/2022, n. 33925;Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass.06/06/2018, n. 14477).3. Il secondo motivo denuncia «violazione o falsa applicazionedell’art. 2041 cod. civ. sotto il profilo dell’ingiustificato arricchimento(in senso inverso) del sig. [OSCURATO:PERSONA] in virtù della sentenza impugnata.Violazione o falsa applicazione dell’art. 1325 cod. civ. sotto il profilodella sussistenza della causa dello spostamento di ricchezza».Ad avviso dell’impugnante, la Corte territoriale ha omesso di«esaminare la circostanza decisiva secondo la quale, ove il sig. [OSCURATO:PERSONA] dalla ex moglie la restituzione di tutte le rate di mutuo da luipro quota corrisposte per l’acquisto della casa coniugale (n. 137 ratedi € 426,93 cadauna, per un totale di € 58.489,41), si gioverebbe delgodimento gratuito dell’immobile adibito a dimora familiare per unperiodo di tempo pari a 12 anni, senza alcuna giustificazione, dandoluogo ad un suo indebito arricchimento e ad un contestualeimpoverimento della sua ex moglie».Con la conseguenza che «nessun ingiustificato arricchimento si èrealizzato nel caso di specie perché all’arricchimento senza causaoccorreva detrarre l’utilitas economica di cui ha beneficiatol’impoverito, che nel caso di specie è pari quantomeno all’importomensile corrisposto pro quota per la rata di mutuo».3.1. Il motivo è fondato nei termini in appresso precisati.r.g. n. 3487/2023 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 3487/2023Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 18630/2026Data pubblicazione 08/06/20263.1.1. L’azione generale di ingiustificato arricchimento postula chela locupletazione di un soggetto a danno dell’altro sia avvenuta senza«giusta causa»: l’assenza di questa, dunque, costituisce elemento cheintegra la fattispecie contemplata dall’art. 2041 cod. civ..In altri termini, colui che agisce con l’azione in parola è onerato diallegare che il proprio depauperamento, correlato da nesso di causalitàcon l’altrui arricchimento o con la causa di quest’ultimo, sia privo diuna legittima causa dell’attribuzione o trasferimento patrimoniale.In ciò si identifica il fatto costitutivo tipico della domanda ex art.2041 del codice civile: pertanto, «non è dato invocare la mancanza ol’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di uncontratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità odell’adempimento di un’obbligazione naturale» (cfr., ex plurimis,Cass. 13/06/2023, n. 16864; Cass. 16/02/2023, n. 4909; Cass.16/02/2022, n. 5086; Cass. 24/06/2020, n. 12405; Cass. 07/06/2018,n. 14732; Cass. 15/05/2009, n. 11330).La nozione di arricchimento di cui all’art. 2041 cod. civ., poi, vaintesa, indifferentemente, in senso qualitativo o in senso quantitativo:può consistere, cioè, tanto in un incremento patrimoniale, quanto in unrisparmio di spesa oppure in una mancata perdita economica;correlativamente il depauperamento può consistere tanto in erogazionidi un’entità pecuniaria, quanto in attività o prestazioni di cui siavvantaggia l’arricchito.L’indennizzo previsto dall’art. 2041 cod. civ., infine, è finalizzato areintegrare il patrimonio del depauperato: esso va quindi commisuratoall’arricchimento, riconoscendo, in via sostitutiva, al depauperato unquid monetario nei limiti dello stesso arricchimento, altrimentiverificandosi un arricchimento in senso inverso.3.1.2. Tanto precisato in linea generale, per fermo convincimentodel giudice di nomofilachia, le attribuzioni patrimoniali (o le prestazionir.g. n. 3487/2023 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 3487/2023Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 18630/2026Data pubblicazione 08/06/2026a carattere patrimoniale) effettuate da un coniuge a favore dell’altronel corso del matrimonio configurano, al pari di quelle eseguite traconviventi more uxorio, l’adempimento di una obbligazione naturale exart. 2034 cod. civ., dacché espressione della solidarietà che avvincedue persone unite da legame stabile e duraturo, a condizione, tuttavia,che siano rispettati i princìpi di proporzionalità ed adeguatezza, il cuicontenuto va in concreto parametrato alle condizioni sociali edeconomiche dei componenti della famiglia.Le attribuzioni eseguite durante la convivenza matrimoniale perconcorrere a realizzare un progetto di vita comune si presumonoeseguite in adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni dellafamiglia, ai sensi dell’art. 143 cod. civ., e sono, pertanto, irripetibili inquanto normalmente sorrette da una giusta causa; è invece possibileconfigurare un arricchimento ingiustificato di un coniuge in dannodell’altro soltanto in presenza di prestazioni che travalichino i limiti diproporzionalità ed adeguatezza connotanti il mero adempimento delleobbligazioni nascenti dal rapporto di coniugio o convivenza.La valutazione di proporzionalità ed adeguatezza compete, qualetipico apprezzamento di fatto, al giudice di merito: essa richiede, però,la considerazione di tutte le circostanze del caso specifico, ovvero dellecondizioni socio-economiche dei componenti della famiglia (anche difatto) e della entità del patrimonio e delle capacità reddituali delsolvens (Cass. 30/04/2025, n. 11337; Cass. 01/07/2021, n. 18721).3.1.3. Nella vicenda in esame, detta valutazione non è statacompiuta dal giudice territoriale in conformità agli esposti princìpi.In specie, risulta radicalmente omessa, nella scarna motivazioneofferta sul punto, la considerazione della rilevanza da attribuire, ai finidel giudizio di proporzionalità e adeguatezza di cui sopra, alla fruizionedella casa familiare anche ad opera dell’odierno controricorrente.r.g. n. 3487/2023 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 3487/2023Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 18630/2026Data pubblicazione 08/06/2026Se è infatti vero che la destinazione causale del mutuo adempiutocon i pagamenti effettuati pro quota da [OSCURATO:PERSONA] era l’attribuzionein proprietà esclusiva dell’immobile ad [OSCURATO:PERSONA], è del pari veroche il cespite in tal guisa acquistato è stato adoperato (circostanzapacifica) per lungo tempo quale casa familiare, soddisfacendo ancheesigenze abitative riferibili alla singola persona del [OSCURATO:PERSONA].Orbene, il godimento di un bene immobile integra una situazionegiuridica soggettiva che ben può essere distinta dalla titolarità deldiritto dominicale sul cespite stesso e che, soprattutto, ha un valoreeconomico proprio ed autonomo: situazione meritevole, in caso diingiusta lesione, di tutela anche per equivalente monetario di solitoparametrato al canone locativo di mercato (sul punto, in linea generale,cfr. Cass., Sez. U, 15/11/2022, n. 33645).I pagamenti delle rate del mutuo eseguiti dal controricorrente sonostati, in concreto, funzionali a garantire il godimento ad opera dellacoppia di coniugi (ma anche dello stesso solvens) di una casa familiare,a realizzare, cioè, l’interesse alla coabitazione: in questa prospettiva etenendo conto dell’autonoma rilevanza economica del godimento delbene andava apprezzato il controverso apporto economico del [OSCURATO:PERSONA].Più specificamente, occorreva verificare se l’entità dei versamentidelle rate di mutuo dedotti in causa, rapportata alle sostanze e capacitàreddituali del solvens ed alle complessive condizioni socio-economichedella famiglia, fosse proporzionata e adeguata (sì da ricondurre talipagamenti ad una modalità di collaborazione e di assistenza morale emateriale doverosa nell’ambito di un consolidato rapporto affettivo)oppure trascendesse i limiti di proporzionalità ed adeguatezza (sì dapoter determinare un ingiustificato arricchimento da parte dell’altroconiuge beneficiario della intestazione esclusiva del bene).Più in generale, in vicenda come quella per cui è causa, è d’uopointerrogarsi se, alla luce dell’analisi concreta e complessiva del caso,r.g. n. 3487/2023 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 3487/2023Numero sezionale 1026/2026Numero di raccolta generale 18630/2026Data pubblicazione 08/06/2026la circostanza del silenzio serbato in sede di separazione e divorzio inordine ai pregressi pagamenti del mutuo contratto per acquistare lacasa da destinare ad abitazione familiare costituisca circostanzasignificativa nel senso di escludere il valore dei pagamenti delle rate disua spettanza da parte di un coniuge come arricchente l’altro coniugecui la proprietà del bene è stata attribuita in via esclusiva.Le ipotizzate valutazioni, naturalmente calate nella concretezza delcaso e di quanto acquisito, indefettibili per vagliare in iure la fondatezzadella esperita azione ex art. 2041 cod. civ. risultano omessenell’impugnata sentenza: questa va pertanto cassata, con rinvio, pernuovo esame della causa, alla Corte di appello di Potenza in diversacomposizione.4. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso assorbe lo scrutiniodelle doglianze sollevate con il terzo ed il quarto motivo, siccomelogicamente e giuridicamente dipendenti dall’esito dell’apprezzamentoda compiersi in sede di rinvio.5. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MDichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie ilsecondo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata inrelazione e rinvia alla Corte di appello di Potenza, in diversacomposizione, cui demanda altresì di provvedere alla regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 17 marzo 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 3487/2023 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]