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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2000

ECLI:EU:C:2000:115
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61998CJ0386_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-386/98, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori P.J.

Kuijper, consigliere giuridico, e A. Aresu, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del medesimo servizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dal professor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor D. [OSCURATO:PERSONA], avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,$ convenuta, avente ad oggetto il ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18), e/o non avendo comunicato tali disposizioni alla [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE,

LA CORTE

(Seconda Sezione), composta dai signori R. Schintgen, presidente di sezione, G. Hirsch e

V. Skouris (relatore), giudici, avvocato generale: F.G.

Jacobs cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 novembre 1999, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 26 ottobre 1998, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18; nel prosieguo: la «direttiva»), e/o non avendo comunicato tali disposizioni alla [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE. 2 L'art. 18, n. 1, lett. a) e c), di tale direttiva dispone che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi ad essa al più tardi il 23 novembre 1996 o provvedono affinché, entro tale data, le parti sociali applichino consensualmente le disposizioni necessarie, fermo restando che gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per poter garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla presente direttiva, e che essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 3 Emerge dal fascicolo che la Repubblica italiana non ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] le disposizioni prese per conformarsi alla direttiva. 4 [OSCURATO:PERSONA], non disponendo di alcun altro elemento d'informazione che gli permettesse di concludere che la Repubblica italiana aveva adottato le disposizioni necessarie a tale effetto, ha intrapreso la procedura di cui all'art. 169 del Trattato CE, ingiungendo al Governo italiano, con lettera 30 maggio 1997, di presentare nel termine di due mesi le sue osservazioni riguardo all'inadempimento ad esso imputato. 5 Con lettera 11 luglio 1997, le autorità italiane hanno trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] le loro osservazioni, in cui si indicava che esse stavano approntando le misure necessarie per conformarsi alla direttiva. 6 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa alle misure adottate, la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 24 giugno 1998, ha indirizzato alla Repubblica italiana un parere motivato. 7 Nel corso di un incontro organizzato dai servizi della [OSCURATO:PERSONA], tenutosi a Roma il 15 e il 16 ottobre 1998, le autorità italiane hanno fornito talune informazioni riguardanti i lavori preliminari relativi alla trasposizione della direttiva. 8 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'art. 46 del progetto di legge n. 128, divenuto poi la legge comunitaria 1995-1997, adottata il 24 aprile 1998 e pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, che faceva riferimento alla direttiva, è stato stralciato, di modo che nel testo definitivo non vi è più alcun riferimento ad essa.

Le autorità italiane hanno preferito introdurre un riferimento alla direttiva nel progetto di legge sull'organizzazione dell'orario di lavoro. 9 [OSCURATO:PERSONA] ha poi ricevuto informazioni supplementari relative allo stato della procedura di trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico italiano.

Tuttavia, nessuna disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa adottata allo scopo di conformarsi alla direttiva è stata ad essa comunicata. 10 Stando così le cose, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso. 11 La Repubblica italiana, pur facendo valere che la legislazione nazionale è già conforme a talune delle disposizioni della direttiva e che, l'11 novembre 1997, le parti sociali hanno siglato una dichiarazione comune relativa alla sua attuazione, la quale trova applicazione generalizzata nel settore industriale, non nega la mancanza addebitatale e sostiene che la normativa di trasposizione completa della direttiva è in corso di adozione. 12 Pertanto, non essendo stata la direttiva trasposta completamente nel termine da essa prescritto, occorre ritenere fondato il ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 13 Di conseguenza, occorre dichiarare che, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 14 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della Repubblica italiana, che è risultata soccombente, quest'ultima va condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

(Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61998CJ0386_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-386/98, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori P.J. Kuijper, consigliere giuridico, e A. Aresu, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del medesimo servizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dal professor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor D. [OSCURATO:PERSONA], avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,$ convenuta, avente ad oggetto il ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18), e/o non avendo comunicato tali disposizioni alla [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori R. Schintgen, presidente di sezione, G. Hirsch e V. Skouris (relatore), giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 novembre 1999, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 26 ottobre 1998, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18; nel prosieguo: la «direttiva»), e/o non avendo comunicato tali disposizioni alla [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE. 2 L'art. 18, n. 1, lett. a) e c), di tale direttiva dispone che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi ad essa al più tardi il 23 novembre 1996 o provvedono affinché, entro tale data, le parti sociali applichino consensualmente le disposizioni necessarie, fermo restando che gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per poter garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla presente direttiva, e che essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 3 Emerge dal fascicolo che la Repubblica italiana non ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] le disposizioni prese per conformarsi alla direttiva. 4 [OSCURATO:PERSONA], non disponendo di alcun altro elemento d'informazione che gli permettesse di concludere che la Repubblica italiana aveva adottato le disposizioni necessarie a tale effetto, ha intrapreso la procedura di cui all'art. 169 del Trattato CE, ingiungendo al Governo italiano, con lettera 30 maggio 1997, di presentare nel termine di due mesi le sue osservazioni riguardo all'inadempimento ad esso imputato. 5 Con lettera 11 luglio 1997, le autorità italiane hanno trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] le loro osservazioni, in cui si indicava che esse stavano approntando le misure necessarie per conformarsi alla direttiva. 6 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa alle misure adottate, la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 24 giugno 1998, ha indirizzato alla Repubblica italiana un parere motivato. 7 Nel corso di un incontro organizzato dai servizi della [OSCURATO:PERSONA], tenutosi a Roma il 15 e il 16 ottobre 1998, le autorità italiane hanno fornito talune informazioni riguardanti i lavori preliminari relativi alla trasposizione della direttiva. 8 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'art. 46 del progetto di legge n. 128, divenuto poi la legge comunitaria 1995-1997, adottata il 24 aprile 1998 e pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, che faceva riferimento alla direttiva, è stato stralciato, di modo che nel testo definitivo non vi è più alcun riferimento ad essa. Le autorità italiane hanno preferito introdurre un riferimento alla direttiva nel progetto di legge sull'organizzazione dell'orario di lavoro. 9 [OSCURATO:PERSONA] ha poi ricevuto informazioni supplementari relative allo stato della procedura di trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico italiano. Tuttavia, nessuna disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa adottata allo scopo di conformarsi alla direttiva è stata ad essa comunicata. 10 Stando così le cose, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso. 11 La Repubblica italiana, pur facendo valere che la legislazione nazionale è già conforme a talune delle disposizioni della direttiva e che, l'11 novembre 1997, le parti sociali hanno siglato una dichiarazione comune relativa alla sua attuazione, la quale trova applicazione generalizzata nel settore industriale, non nega la mancanza addebitatale e sostiene che la normativa di trasposizione completa della direttiva è in corso di adozione. 12 Pertanto, non essendo stata la direttiva trasposta completamente nel termine da essa prescritto, occorre ritenere fondato il ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 13 Di conseguenza, occorre dichiarare che, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva. Decisione relativa alle spese Sulle spese 14 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della Repubblica italiana, che è risultata soccombente, quest'ultima va condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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