CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35000/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA sul ricorso iscritto al n. 18147/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliati in Roma alla via Crescenzio n. 2; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Romaalla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1054/25/2014 della Commissione tributaria regionale della Toscana,emessa in data 16 maggio 2014 e de positata in data23 maggio 2014; IRPEF, IVA, IRAP r.g. n. 18147/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa nella pubblica udienza del 17 novembre 2023, tenuta dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’estinzione del giudizio; udital’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso per l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate ha emesso due distinti avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2004 e 2005 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. effettuando riprese a fini Irap e Iva nonché avvisi per Irpef nei confronti dei soci, avendo essi optato per il regime di trasparenza ai sensi dell’art. 116 t.u.i.r.; in particolare le riprese nascevano dalla riqualificazione come operazioni permutative di due rapporti tra la società contribuente e la società ciclistica GS Miche MT 2002 e cioè la fornitura del materiale tecnico per l’attività agonistica in termini di sponsorizzazione tecnica e la concessione in comodato d’uso di alcuni automezzi che rappresentava una controprestazione di prestazioni pubblicitarie, operazioniper le quali la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto emettere fattura per la cessione dei beni e la concessione degli automezzi in favore della società ciclistica e avrebbe dovuto esporre nella dichiarazione dei redditi i ricavi corrispondenti al valore dei beni o delle prestazioni; inoltre era contestata la indebita deduzione dei costi della quota di competenza del 2004 afferente ad un contratto di prestazione pubblicitaria stipulato con la società bulgara Hemus, priva di riscontro documentale; infine, era recupera t a a tassazione la variazione delle rimanenze finali di magazzino rispetto a quelle iniziali. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Arezzo, riuniti i due distinti ricorsi, li rigettava. r.g. n. 18147/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello nel merito ma lo accoglieva parzialmente in merito alle sanzioni, rideterminate nel minimo. 4. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione la società e le socie, sulla base di otto motivi. Resiste con controricorso l’Agenziadelle Entrate. La causa èstata rinviata per l’acquisizione del fascicolo dei gradi di merito e poi fissata per l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 12 della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., censurando la decisione della CTR laddove non ha ritenuto esistente uno specifico obbligo di motivazione in merito alle osservazioni presentate dai contribuenti al processo verbale di constatazione. Con il secondo motivo deducono l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con particolare riferimento all’esistenza della pattuizione di un corrispettivo delle prestazioni rese in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. Col terzo motivo deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1362, 1363 e ss. cod. civ., dei principi regolatori del negozio socialmente tipico di sponsorizzazione nonché dell’art. 85 d.P.R. n. 917 del 1986, dell’art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997, e degli artt. 2, 3 e 11 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , lamentando l’errata qualificazione del negozio in termini di sponsorizzazione tecnica. Col quarto motivo deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 85, 86, 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, dell’art. 5 del d.lgs. n. r.g. n. 18147/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 446 del 1997, e degli artt. 2, 3 e 11 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., evidenziando che le prestazioni oggetto di operazioni permutativ e non potevano generare alcun reddito imponibile né alcun debito Iva sia in capo alla MT 2002-[OSCURATO:PERSONA] sia in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. Col quinto motivo deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in riferimento al contratto con la società bulgara Hemus per il quale era statocontabilizzato un costo nel 2004 di euro 200.000,00, negato dalla CTR per mancanza di prova della certa esistenza. Col sesto motivo deducono violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando l’omessa pronuncia sull’eccezione concernente la ripresa relativa alle rimanenze. Col settimo motivo deducono violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, dell’art. 1 della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. Con l’ottavo motivo deducono violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ. 2. In data 9/10/2023 le parti ricorrenti hanno depositato le domande di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. n. 197/2022 (una per ciascun avviso oggetto di causa, sia in relazione agli avvisi emessi nei confronti della società che agli avvisi emessi nei confronti delle due socie, cui i redditi erano stati attribuiti per trasparenza), corredate della quietanza del pagamento della prima rata, con prova della loro presentazione telematica in data 8/06/2023. 3. Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificati dall’art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34/2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie r.g. n. 18147/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima ratae, in tal caso, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit. «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200). Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione e' di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200(comma 201). Pertanto, alla luce delle predette disposizioni e dei documenti depositati, va dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi della predetta normativa, esito cui ha aderito la difesa erariale con apposita memoria. 4. Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022. r.g. n. 18147/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazion