Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26387/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o, nella persona del sostituto P.G.

LauraCondemi, la quale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata in ordine al trattamento sanzionatorio;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

XXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso lasentenza in epigrafe indicata che, in riforma della sentenza del Tribunale di Rieti,ha dichiarato il ricorrente colpevole dei reati ascritti: al capo A), riqualificato inesercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen., aggravato ex art.61 n. 11 cod. pen.; al capo C (estorsione) e al capo D (evasione); unificati i reatisotto il vincolo della continuazione e “con le attenuanti generiche equivalenti allacontestata recidiva, nonché l’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. ritenutaprevalente sulla recidiva”, ha rideterminato la pena complessiva in anni quattromesi tre e giorni quindici di reclusione ed euro 1.850,00 di multa, con la penaaccessoria dell’interdizione dai pp.uu. per la durata di anni cinque.2.

La difesa affida il ricorso a tre motivi che, ai sensi dell’art. 176 disp. att.cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione.2.1.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in ordine aldelitto di estorsione di cui al capo C) della rubrica.Lamenta il ricorrente che la prova documentale (“quanto ripreso dalletelecamere”) cui la Corte di merito aveva fatto riferimento a sostegno dellasussistenza del reato di cui al capo C) si riferiva, in realtà, all’episodio del 7maggio 2024 di cui al capo A) della rubrica, originariamente contestato comerapina, ma riqualificato dallo stesso giudice di appello nella fattispecie menograve di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.Quanto, poi, alle dichiarazioni della persona offesa, pure richiamate insentenza a fondamento dell’estorsione, rileva la difesa come i riferimenti adepisodi di violenza avulsi da quello sopra menzionato – e riferito a diversafattispecie - fossero collocati nel passato, non essendovi alcunché riguardo allacontestata ipotesi di una costrizione volta alla corresponsione di una diariagiornaliera in favore del ricorrente.

Anzi si sottolinea come la stessa personaoffesa avesse precisato che, al rifiuto di corrispondere le somme richieste, ilricorrente le avesse reperite aliunde.2.2.

Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge, anche sotto ilprofilo del divieto di reformatio in peius, nonché il vizio di motivazione in ordineal trattamento sanzionatorio con particolare riguardo agli aumenti operati per lacontinuazione.In punto di violazione di legge e del principio del divieto di reformatio inpeius, il ricorrente lamenta:- che, nonostante la derubricazione del reato di rapina di cui al capo A) inquello di cui all’art. 393 cod. pen., la Corte d’appello era giunta ad una penacomunque elevata e sproporzionata (mesi quattro di reclusione) a fronte di unafattispecie che prevedeva una pena edittale massima di anni uno di reclusione eadducendo che, nel primo grado, il Tribunale avesse “applicato un aumentosuperiore di appena un mese per il ben più grave delitto di rapina”;- che la Corte d’appello, nel rideterminare la pena base - al pari del primogiudice - sul delitto di estorsione di cui al capo C), pur avendo stabilito lareclusione in misura inferiore a quella del Tribunale (anni cinque e mesi dieci direclusione a fronte di anni sei di reclusione), aveva però computato mesi dieciper la continuazione interna che, invece, in primo grado era stata esclusa;- che, riguardo all’aumento operato per la continuazione in ordineall’evasione di cui al capo D), era stata stabilita una pena ben superiore a quellastimata dal Tribunale (giorni 45 di reclusione a fronte di giorni 15).2.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio dibilanciamento delle circostanze.In difetto della contestazione della recidiva reiterata, la Corte di meritoaveva effettuato un anomalo doppio giudizio di bilanciamento, prima inequivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva e, successivamente, inprevalenza rispetto all’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen., così violando laregola dell’unitarietà di tale giudizio posta dall’art. 69 cod. pen.3.

Con requisitoria-memoria del 30 giugno 2026, la Procura generale, nellapersona della sostituta P.G. [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la fondatezza del secondo edel terzo motivo di ricorso, ha concluso per l’annullamento con rinvio su taliprofili della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato con riguardo al giudizio di bilanciamento circostanzialee alla commisurazione degli aumenti per la continuazione.

È inammissibile nelresto.2.

Il primo motivo è manifestamente infondato.Il ricorrente, infatti, muove dall’indimostrato presupposto dell’esistenza diuna sovrapposizione probatoria tra l’episodio del 7 maggio 2024, contestatocome rapina al capo A) e poi ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 393 cod.pen. e quello di estorsione di cui al capo C).

Invero, va anzitutto precisato chel’indicazione del 7 maggio 2024 nel capo di imputazione relativo all’estorsione siriferisce al momento dell’accertamento, dovendosi, invece, riferire la condottaestorsiva, per come espressamente precisato nella contestazione, “a tempidiversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso”.

Si è al cospetto,pertanto, di un concorso formale di reati in ragione della natura reiterata neltempo di violenze e minacce ai danni della persona offesa (la madredell’imputato), realizzate anche in epoca precedente all’episodio di cui al capo A),volte ad ottenere sistematicamente somme di denaro al fine di far fronte allostato di tossicodipendenza in cui il ricorrente si trovava.Quanto, poi, alla prova del reato, questa è stata ricavata dalle dichiarazionidella persona offesa, per come riportate diffusamente nella sentenza di primogrado.

La denuncia di travisamento - formulata mediante una ricognizioneparziale del dichiarato della persona offesa al fine di svilirne la pregnanzacontenutistica, nonché avvalendosi di profili di censura non previamentesottoposti al giudice di appello - finisce per contestare il risultato (a carico) dellaprova, cui il giudice del merito è giunto attraverso una motivazione che dà contosia dell’attendibilità del narrato della principale teste di accusa sia dell’esistenzadi elementi di convergenza che, come noto, non debbono assumere lo spessoredi una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la “chiamata” nonavrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni enon sul dichiarato della testimone.3.

Quanto al trattamento sanzionatorio, manifestamente infondata è ladoglianza in ordine alla continuazione interna del delitto estorsivo, posto che, percome si è nel precedente paragrafo evidenziato, si è al cospetto di un’ipotesi diconcorso formale di reati che trova chiara contestazione nello stesso capo diimputazione.

Pertanto, anche a voler ritenere che la continuazione interna nonsia stata rilevata dal Tribunale, l’aumento di pena a tale proposito stabilito dallaCorte d’appello non viola il divieto di reformatio in peius,in quanto la pena inflittaper tale reato risulta complessivamente inferiore, nel suo complesso, a quellastabilita dal primo giudice.4.

A diverse conclusioni, invece, deve giungersi con riferimento al giudizio dibilanciamento delle circostanze e all’aumento in continuazione per il delitto dievasione.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte di merito hastabilito la pena base in anni cinque di reclusione ed euro duemila di multa inordine al più grave delitto di estorsione di cui al capo C) della rubrica (contestatoai sensi degli artt. 81 cpv. e 629 cod. pen., “con l’aggravante di avere commessoil fatto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ultra sessantacinquenne e con larecidiva”), “con giudizio di equivalenza tra le generiche e la recidiva”(omettendosi, quindi, il richiamo all’aggravante speciale dell’estorsione di cui alcomma 3-quinques dell’art. 628 cod. pen., a carattere mobile, espressamentecontestata e ritenuta dal Tribunale a pag. 15).

Ha, poi, apportato unadiminuzione “per concessione dell’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen., ritenutainvece prevalente sulla recidiva”, giungendo, quanto alla reclusione, financo aduna pena inferiore al limite legale stabilendola in anni tre di reclusione ed euro1.500,00 di multa (anziché anni tre e mesi quattro, profilo non censurabile inquesta sede in assenza di impugnazione del pubblico ministero), aumentata pereffetto della continuazione interna ad anni tre mesi e dieci di reclusione ed euro1.700,00 di multa; aumentata ulteriormente di mesi quattro di reclusione edeuro 100,00 di multa per la continuazione con il reato di cui al capo A),diversamente qualificato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393cod. pen., aggravato dalla relazione familiare ex art. 61 n. 11 cod. pen. (semprecon generiche equivalenti alla recidiva e tenuto conto della diminuzione di 1/3per l’applicazione dell’attenuante ex art. 89 cod. pen.

“giudicata inveceprevalente”); aumentata ancora di giorni 45 di reclusione ed euro 50,00 di multaa titolo di continuazione con il delitto di evasione di cui al capo D), sempre congeneriche equivalenti alla recidiva e tenuto conto della diminuzione di 1/3 perl’applicazione dell’attenuante ex art. 89 cod. pen.

“giudicata invece prevalente”.Tanto premesso, non ricorrendo, quanto alla recidiva, l’ipotesi ostativa di cuial quarto comma dell’art. 99 cod. pen., nessuna preclusione vi era in ordine adun pieno giudizio di bilanciamento in ordine a tutti i reati che rientravano nelcalcolo della pena.

Nell’imputazione, infatti, con riguardo ai reati di cui ai capi A),C) e D) il pubblico ministero ha espressamente contestato “con la recidiva” e lesentenze di merito (in particolare quella di primo grado), pur dando atto chel’imputato è “pluripregiudicato”, omettono del tutto di precisare il tipo di recidivae la ricorrenza dei relativi presupposti applicativi, con la conseguenza che lacircostanza va ritenuta, per come espressamente contestata, nella sua formasemplice.

Avvalora, del resto, tale conclusione il fatto che l’unica ipotesi direcidiva qualificata – e ostativa al giudizio di prevalenza – riguardava il reato dicome “specifica, reiterata e infraquinquennale”, ma si tratta di un’ipotesi dalquale il ricorrente è stato assolto in primo grado “perché il fatto non sussiste”).La Corte di merito, pertanto, libera da vincoli in tema di bilanciamento,allorché ha riconosciuto sia le circostanze attenuanti generiche che quella di cuiall’art. 89 cod. pen., in ossequio alla regola posta dall’art. 69 cod. pen., dovevaapportare tante diminuzioni di pena quante dovute alla presenza dei plurimielementi circostanziali e non poteva suddividere il relativo giudizio in termini diequivalenza per le prime e di prevalenza per la seconda (Sez. 6, n. 6 del26/11/2013, dep. 2014, Acquafredda, Rv. 258457 – 01; Sez. 3, n. 28258 del09/05/2008, Cecchini, Rv. 240820 – 01; Sez. 6, n. 2024 del 02/05/1994, Cioffi,Rv. 199135 - 01).5.

Parimenti fondata è anche la censura svolta in ordine alla violazione delprincipio del divieto di reformatio in peius riguardo al maggiore aumento operatoper il reato di evasione posto in continuazione, essendosi stabilita una pena digiorni 45 di reclusione a fronte di giorni 15 inflitti dal Tribunale.Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui nelgiudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dalsolo imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti glielementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (vedi in propositoSez.

U, n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv. 232066; Sez. 5, n. 34497 del07/07/2021, Maccarrone, Rv. 281831-01; Sez. 2, n. 16995 del 28/01/2022,Somma, Rv. 283113-01; da ultimo, proprio con riguardo a fattispecie analoga,Sez. 6, n. 1079 del 29/10/2024, Sorce, non massimata; Sez. 2, n. 34682 del16/09/2025, Stefani, non massimata; Sez. 2, n. 27474 del 25/07/2025,Beherem, non massimata).6.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata in ordine albilanciamento tra le circostanze eterogenee concorrenti ed alla relativacommisurazione degli aumenti per la continuazione, con rinvio per nuovo giudiziosui predetti punti a diversa sezione della Corte di appello di Roma.Va, invece, dichiarato inammissibile nel resto il ricorso, dichiarandosiirrevocabile l’affermazione di responsabilità dell’imputato.7.

In ragione della condizione di soggetto vuknerabile della persona offesa, anorma dell’art 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, va apposta, a cura dellacancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere,in caso di riproduzione dello stesso in qualsiasi forma, l’indicazione dellegeneralità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nelprovvedimento.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al bilanciamento tra le circostanzeeterogenee concorrenti ed alla commisurazione degli aumenti per lacontinuazione, con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezionedella Corte di appello di Roma.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso edirrevocabile l'affermazione di responsabilità.Così è deciso, 06/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, nella persona del sostituto P.G. LauraCondemi, la quale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata in ordine al trattamento sanzionatorio;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. XXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso lasentenza in epigrafe indicata che, in riforma della sentenza del Tribunale di Rieti,ha dichiarato il ricorrente colpevole dei reati ascritti: al capo A), riqualificato inesercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen., aggravato ex art.61 n. 11 cod. pen.; al capo C (estorsione) e al capo D (evasione); unificati i reatisotto il vincolo della continuazione e “con le attenuanti generiche equivalenti allacontestata recidiva, nonché l’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. ritenutaprevalente sulla recidiva”, ha rideterminato la pena complessiva in anni quattromesi tre e giorni quindici di reclusione ed euro 1.850,00 di multa, con la penaaccessoria dell’interdizione dai pp.uu. per la durata di anni cinque.2. La difesa affida il ricorso a tre motivi che, ai sensi dell’art. 176 disp. att.cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in ordine aldelitto di estorsione di cui al capo C) della rubrica.Lamenta il ricorrente che la prova documentale (“quanto ripreso dalletelecamere”) cui la Corte di merito aveva fatto riferimento a sostegno dellasussistenza del reato di cui al capo C) si riferiva, in realtà, all’episodio del 7maggio 2024 di cui al capo A) della rubrica, originariamente contestato comerapina, ma riqualificato dallo stesso giudice di appello nella fattispecie menograve di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.Quanto, poi, alle dichiarazioni della persona offesa, pure richiamate insentenza a fondamento dell’estorsione, rileva la difesa come i riferimenti adepisodi di violenza avulsi da quello sopra menzionato – e riferito a diversafattispecie - fossero collocati nel passato, non essendovi alcunché riguardo allacontestata ipotesi di una costrizione volta alla corresponsione di una diariagiornaliera in favore del ricorrente. Anzi si sottolinea come la stessa personaoffesa avesse precisato che, al rifiuto di corrispondere le somme richieste, ilricorrente le avesse reperite aliunde.2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge, anche sotto ilprofilo del divieto di reformatio in peius, nonché il vizio di motivazione in ordineal trattamento sanzionatorio con particolare riguardo agli aumenti operati per lacontinuazione.In punto di violazione di legge e del principio del divieto di reformatio inpeius, il ricorrente lamenta:- che, nonostante la derubricazione del reato di rapina di cui al capo A) inquello di cui all’art. 393 cod. pen., la Corte d’appello era giunta ad una penacomunque elevata e sproporzionata (mesi quattro di reclusione) a fronte di unafattispecie che prevedeva una pena edittale massima di anni uno di reclusione eadducendo che, nel primo grado, il Tribunale avesse “applicato un aumentosuperiore di appena un mese per il ben più grave delitto di rapina”;- che la Corte d’appello, nel rideterminare la pena base - al pari del primogiudice - sul delitto di estorsione di cui al capo C), pur avendo stabilito lareclusione in misura inferiore a quella del Tribunale (anni cinque e mesi dieci direclusione a fronte di anni sei di reclusione), aveva però computato mesi dieciper la continuazione interna che, invece, in primo grado era stata esclusa;- che, riguardo all’aumento operato per la continuazione in ordineall’evasione di cui al capo D), era stata stabilita una pena ben superiore a quellastimata dal Tribunale (giorni 45 di reclusione a fronte di giorni 15).2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio dibilanciamento delle circostanze.In difetto della contestazione della recidiva reiterata, la Corte di meritoaveva effettuato un anomalo doppio giudizio di bilanciamento, prima inequivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva e, successivamente, inprevalenza rispetto all’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen., così violando laregola dell’unitarietà di tale giudizio posta dall’art. 69 cod. pen.3. Con requisitoria-memoria del 30 giugno 2026, la Procura generale, nellapersona della sostituta P.G. [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la fondatezza del secondo edel terzo motivo di ricorso, ha concluso per l’annullamento con rinvio su taliprofili della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato con riguardo al giudizio di bilanciamento circostanzialee alla commisurazione degli aumenti per la continuazione. È inammissibile nelresto.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.Il ricorrente, infatti, muove dall’indimostrato presupposto dell’esistenza diuna sovrapposizione probatoria tra l’episodio del 7 maggio 2024, contestatocome rapina al capo A) e poi ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 393 cod.pen. e quello di estorsione di cui al capo C). Invero, va anzitutto precisato chel’indicazione del 7 maggio 2024 nel capo di imputazione relativo all’estorsione siriferisce al momento dell’accertamento, dovendosi, invece, riferire la condottaestorsiva, per come espressamente precisato nella contestazione, “a tempidiversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso”. Si è al cospetto,pertanto, di un concorso formale di reati in ragione della natura reiterata neltempo di violenze e minacce ai danni della persona offesa (la madredell’imputato), realizzate anche in epoca precedente all’episodio di cui al capo A),volte ad ottenere sistematicamente somme di denaro al fine di far fronte allostato di tossicodipendenza in cui il ricorrente si trovava.Quanto, poi, alla prova del reato, questa è stata ricavata dalle dichiarazionidella persona offesa, per come riportate diffusamente nella sentenza di primogrado. La denuncia di travisamento - formulata mediante una ricognizioneparziale del dichiarato della persona offesa al fine di svilirne la pregnanzacontenutistica, nonché avvalendosi di profili di censura non previamentesottoposti al giudice di appello - finisce per contestare il risultato (a carico) dellaprova, cui il giudice del merito è giunto attraverso una motivazione che dà contosia dell’attendibilità del narrato della principale teste di accusa sia dell’esistenzadi elementi di convergenza che, come noto, non debbono assumere lo spessoredi una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la “chiamata” nonavrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni enon sul dichiarato della testimone.3. Quanto al trattamento sanzionatorio, manifestamente infondata è ladoglianza in ordine alla continuazione interna del delitto estorsivo, posto che, percome si è nel precedente paragrafo evidenziato, si è al cospetto di un’ipotesi diconcorso formale di reati che trova chiara contestazione nello stesso capo diimputazione. Pertanto, anche a voler ritenere che la continuazione interna nonsia stata rilevata dal Tribunale, l’aumento di pena a tale proposito stabilito dallaCorte d’appello non viola il divieto di reformatio in peius,in quanto la pena inflittaper tale reato risulta complessivamente inferiore, nel suo complesso, a quellastabilita dal primo giudice.4. A diverse conclusioni, invece, deve giungersi con riferimento al giudizio dibilanciamento delle circostanze e all’aumento in continuazione per il delitto dievasione.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte di merito hastabilito la pena base in anni cinque di reclusione ed euro duemila di multa inordine al più grave delitto di estorsione di cui al capo C) della rubrica (contestatoai sensi degli artt. 81 cpv. e 629 cod. pen., “con l’aggravante di avere commessoil fatto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ultra sessantacinquenne e con larecidiva”), “con giudizio di equivalenza tra le generiche e la recidiva”(omettendosi, quindi, il richiamo all’aggravante speciale dell’estorsione di cui alcomma 3-quinques dell’art. 628 cod. pen., a carattere mobile, espressamentecontestata e ritenuta dal Tribunale a pag. 15). Ha, poi, apportato unadiminuzione “per concessione dell’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen., ritenutainvece prevalente sulla recidiva”, giungendo, quanto alla reclusione, financo aduna pena inferiore al limite legale stabilendola in anni tre di reclusione ed euro1.500,00 di multa (anziché anni tre e mesi quattro, profilo non censurabile inquesta sede in assenza di impugnazione del pubblico ministero), aumentata pereffetto della continuazione interna ad anni tre mesi e dieci di reclusione ed euro1.700,00 di multa; aumentata ulteriormente di mesi quattro di reclusione edeuro 100,00 di multa per la continuazione con il reato di cui al capo A),diversamente qualificato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393cod. pen., aggravato dalla relazione familiare ex art. 61 n. 11 cod. pen. (semprecon generiche equivalenti alla recidiva e tenuto conto della diminuzione di 1/3per l’applicazione dell’attenuante ex art. 89 cod. pen. “giudicata inveceprevalente”); aumentata ancora di giorni 45 di reclusione ed euro 50,00 di multaa titolo di continuazione con il delitto di evasione di cui al capo D), sempre congeneriche equivalenti alla recidiva e tenuto conto della diminuzione di 1/3 perl’applicazione dell’attenuante ex art. 89 cod. pen. “giudicata invece prevalente”.Tanto premesso, non ricorrendo, quanto alla recidiva, l’ipotesi ostativa di cuial quarto comma dell’art. 99 cod. pen., nessuna preclusione vi era in ordine adun pieno giudizio di bilanciamento in ordine a tutti i reati che rientravano nelcalcolo della pena. Nell’imputazione, infatti, con riguardo ai reati di cui ai capi A),C) e D) il pubblico ministero ha espressamente contestato “con la recidiva” e lesentenze di merito (in particolare quella di primo grado), pur dando atto chel’imputato è “pluripregiudicato”, omettono del tutto di precisare il tipo di recidivae la ricorrenza dei relativi presupposti applicativi, con la conseguenza che lacircostanza va ritenuta, per come espressamente contestata, nella sua formasemplice. Avvalora, del resto, tale conclusione il fatto che l’unica ipotesi direcidiva qualificata – e ostativa al giudizio di prevalenza – riguardava il reato dicome “specifica, reiterata e infraquinquennale”, ma si tratta di un’ipotesi dalquale il ricorrente è stato assolto in primo grado “perché il fatto non sussiste”).La Corte di merito, pertanto, libera da vincoli in tema di bilanciamento,allorché ha riconosciuto sia le circostanze attenuanti generiche che quella di cuiall’art. 89 cod. pen., in ossequio alla regola posta dall’art. 69 cod. pen., dovevaapportare tante diminuzioni di pena quante dovute alla presenza dei plurimielementi circostanziali e non poteva suddividere il relativo giudizio in termini diequivalenza per le prime e di prevalenza per la seconda (Sez. 6, n. 6 del26/11/2013, dep. 2014, Acquafredda, Rv. 258457 – 01; Sez. 3, n. 28258 del09/05/2008, Cecchini, Rv. 240820 – 01; Sez. 6, n. 2024 del 02/05/1994, Cioffi,Rv. 199135 - 01).5. Parimenti fondata è anche la censura svolta in ordine alla violazione delprincipio del divieto di reformatio in peius riguardo al maggiore aumento operatoper il reato di evasione posto in continuazione, essendosi stabilita una pena digiorni 45 di reclusione a fronte di giorni 15 inflitti dal Tribunale.Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui nelgiudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dalsolo imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti glielementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (vedi in propositoSez. U, n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv. 232066; Sez. 5, n. 34497 del07/07/2021, Maccarrone, Rv. 281831-01; Sez. 2, n. 16995 del 28/01/2022,Somma, Rv. 283113-01; da ultimo, proprio con riguardo a fattispecie analoga,Sez. 6, n. 1079 del 29/10/2024, Sorce, non massimata; Sez. 2, n. 34682 del16/09/2025, Stefani, non massimata; Sez. 2, n. 27474 del 25/07/2025,Beherem, non massimata).6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata in ordine albilanciamento tra le circostanze eterogenee concorrenti ed alla relativacommisurazione degli aumenti per la continuazione, con rinvio per nuovo giudiziosui predetti punti a diversa sezione della Corte di appello di Roma.Va, invece, dichiarato inammissibile nel resto il ricorso, dichiarandosiirrevocabile l’affermazione di responsabilità dell’imputato.7. In ragione della condizione di soggetto vuknerabile della persona offesa, anorma dell’art 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, va apposta, a cura dellacancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere,in caso di riproduzione dello stesso in qualsiasi forma, l’indicazione dellegeneralità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nelprovvedimento. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al bilanciamento tra le circostanzeeterogenee concorrenti ed alla commisurazione degli aumenti per lacontinuazione, con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezionedella Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso edirrevocabile l'affermazione di responsabilità.Così è deciso, 06/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.