CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 ottobre 1952
Cassazione n. 05979/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/10/1952 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché conclusioni scritte nell'interesse delljimputato che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 17 gennaio 2022 la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81 e 494 cod. pen. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, sottolineando che il querelante aveva interesse ad accusare altri di avere speso il suo nome per sottrarsi al pagamento degli oneri relativi alle utenze telefoniche attivate prima con il gestore Telecom e poi con il gestore Wind Infostradi3. In ogni caso, l'accertamento diretto a collegare siffatte utenze all'imputato era del tutto privo di univocità. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano, in via subordinata, vizi motivazionali in relazione all'attribuzione del fatto all'imputato, anziché ad altri occupanti della medesima abitazione: e ciò soprattutto alla luce del fatto che la figlia dell'imputato si era autoaccusata del fatto. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione all'esclusione dell'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. I primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per assenza di specificità. L'assoluta inverosimiglianza che, nel momento in cui l'agente operante ebbe a chiamare il numero relativo all'utenza attivata spendendo il nome della persona offesa, potesse squillare, per una contestuale, diversa telefonata, il telefono situato nell'abitazione dell'imputato, diventa ancora più incredibile -collocandosi al di fuori di qualunque ragionevolezza del dubbio - se si considera la dichiarazione della figlia dell'imputato di essere stata indotta dalla persona offesa a concludere il contratto del quale si tratta. Quanto alla valutazione di inattendibilità della vicenda narrata dalla teste, è sufficiente considerare che le critiche del ricorrente sono del tutto generiche.In ogni caso, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). Del pari di assoluta genericità è il dubbio che altro convivente potesse avere attivato la linea. 2. Inammissibile è poi il terzo motivo per assenza di specificità. Infatti, come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto anche del grado di colpevolezza desumibile dalle modalità della condotta e dell'entità del danno o del pericolo arrecato alla persona offesa e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Si tratta esattamente della cornice nella quale si è mossa la sentenza impugnata che, senza esporsi ad alcuna illogicità, ha valorizzato l'entità del danno potenziale (pari ad oltre settecento euro) e le modalità della condotta. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre