CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25115/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 81 e 644 cod. pen., travisamento della prova, vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato ed alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto n. 4, cod. pen. nonché intervenuta prescrizione del reato in considerazione dell'insussistenza della contestata aggravante sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; osservato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato gli elementi (le attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa suffragate dai risultati della consulenza tecnica) idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di usura aggravata ai sensi dell'art. 644, comma quinto n. 4, cod. pen. (vedi pagg. da 3 a 8 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa, né alcun interesse all'accusa da parte della vittima di usura (vedi pagg. da 3 a 7 della sentenza impugnata). osservato che l'ulteriore doglianza con cui il ricorrente eccepisce la sopravvenuta prescrizione del reato è manifestamente infondata. I giudici di appello, con percorso argomentativo privo di errori logici e giuridici, hanno ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto n. 4, cod. pen. in considerazione del fatto che il reato è stato commesso in danno di un soggetto che svolgeva attività imprenditoriale nella sua qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA]- (vedi pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata); in considerazione della data di commissione del reato di usura aggravata (2 dicembre 2009), il termine massimo di prescrizione si perfezionerà solo in data 2 settembre 2028 e, quindi, in un momento successivo alla definizione del presente giudizio.rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024