CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10185/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deduce, con il primo motivo, la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione e di travisamento della prova quanto al mancato riconoscimento dell'uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta in possesso dell'imputato, con il secondo motivo, l'errata applicazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, e, con il terzo motivo, l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto; Considerato che i primi due motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura degli elementi probatori acquisiti, non consentita nel giudizio di legittimità; Rilevato, peraltro, che la Corte di appello, con motivazione non manifestamente illogica, ha escluso l'uso personale a fronte della detenzione di circa 30 grammi complessivi di hashish, dalla disponibilità del bilancino e dalle modalità della condotta e ha rilevato come l'imputato abbia dispiegato una resistenza attiva contro il commissario per impedirgli di prendere lo stupefacente; Ritenuto, inoltre, che il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto i giudici di appello hanno congruamente ritenuto di escludere la particolare tenuità del fatto in ragione del quantitativo di sostanza stupefacente detenuta dall'imputato e dalla condotta dal medesimo tenuta nei confronti dei militari intervenuti; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del W ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 feb