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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2023

Cassazione n. 14474/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27988/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona dei soci amministratori Stefano e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , pec [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , pec [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti- avverso la SENTENZAdella CORTE d'Appello di TORINO n. 897/2020 depositata il25/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la società Aretusa conveniva, dinanzi al Tribunale di Biella, Luigi e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], per chiederne la condanna al rilascio dell’unità immobiliare di sua proprietà, che [OSCURATO:PERSONA] aveva detenuto a titolo di comoda to , cessato per accordo tra le parti nel giugno 2008, e al pagamento dell’indennità di occupazione dal luglio 2008, data convenuta per il rilascio del bene, o dal 2016, quando il comodato era cessato per morte della comodataria; i convenuti chiedevano che fosse dichiarata la loro carenza di legittimazione passiva e l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi e, nel merito, domandavano il rigetto della domanda; il Tribunale di Biella condannava i convenuti a rilasciarel’immobile ed al pagamento della somma di euro 3.000,00 per l’occupazione sine titulo; la Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 897/2020, ha accolto l’appello di Luigi e [OSCURATO:PERSONA], e, per l’effetto, ha rigettato la domanda della società Aretusa; segnatamente, la Corte ha ritenuto la domanda di restituzione del bene da parte del comodante nei confronti degli eredi della comodataria defunta subordinata non solo al fatto che gli eredi sapessero che il de cuiusera titolare di un rapporto di comodato, ma anche al fatto che avessero mantenuto il potere di fatto sulla cosa, ed ha rigettato la domanda perché nessuna di tali circostanze era stata provata dalla società appellata; ha escluso ogni rilievo alla lettera indirizzata al difensore della comodataria, quando la stessa era ancora in vita, con cui le veniva concesso un ulteriore trimestre per il rilascio del bene, perché essa non era opponibile agli eredi; la premessa del ragionamento della Corte territoriale è stato il seguente: la domanda azionata in giudizio era quella di adempimento dell’obbligo di restituzione del bene oggetto del comodato da parte degli eredi della originaria comodataria, di cui all’art. 1811 cod.civ.; detta norma non comporta il subentro degli eredi del comodatario nel contratto di comodato, il quale si estingue sempre con la morte del comodatario; nei confronti degli eredi può esercitarsi solo l’azione di restituzione del bene per l’estinzione del comodato; detta azione non può esercitarsi che dopo la morte del comodatario originario, perciò è irrilevante l’iniziale intimazione restitutoria formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quando era ancora in vita; la società Aretusa ricorre per la cassazione di questa sentenza, formulandoquattro motivi; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ePier [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ. il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: 1) con il primo motivo è imputata alla sentenza d'a ppello «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ.

Conseguente nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. per omessa pronuncia (art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ.)»; la tesi della ricorrente è che la Corte territoriale abbia erroneamente fondato la domanda sull’art. 1811 cod.civ. e non anchesull’art. 1810 cod.civ., atteso che il contratto di comodato non era cessato con la morte della comodataria, ma già nel 2008 in seguito al suo scioglimento consensuale, sicché gli eredi erano subentrati nell’obbligo restitutorio; di qui la nullità della sentenza per violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il motivo non può essere accolto, perché la societàAretusa non ha soddisfatto l’onere di dimostrare di avere rivolto al giudice del merito una domanda, ritualmente e inequivocabilmente formulata, per la quale quella pronuncia si sia resa necessaria e ineludibile, e, dall'altro, non ha riportato puntualmente, nei suoi esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del suo contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali la domanda era stata proposta, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi; ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere- dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio per relationemagli atti della fase di merito - dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere a una loro autonoma ricerca, ma solo a una verifica degli stessi(Cass.05/08/2019, n. 20924); la formulazione del motivo, peraltro, risulta quantomeno poco chiara, atteso che la stessa ricorrente ritiene poco determinante ai fini della decisione che la domanda fosse stata fondata anche sull’art. 1810 cod.civ., « atteso che l’obbligo di controparte di adempiere all’obbligazione di restituire il bene discende dall’art. 1810 cod.civ. qualora si ravvisi la cessazione del comodato in vita della comodataria e comunque discende dall’art. 1811 cod.civ. qualora si giudichi che il comodato è cessato per morte della comodataria ed atteso che il giudice può individuare la norma corretta da applicare alla fattispecie concreta indipendentemente dall’indicazione delle parti »; 2) con il secondomotivo è denuncia«Violazione e falsa applicazione degli artt. 1388 e 1810 cod.civ. (art. 360, 1° comma, n. n. 3 cod.proc.civ.); in subordine rispetto al motivo precedente, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale, incorrendo nella violazione dell’art. 1388 cod.civ., abbia ritenuto inopponibile agli eredi la lettera inviata al difensore della comodataria con cui era stato convenuto un prolungamentodel termine per il rilascio; il motivo è inammissibile; la Corte d'Appello ha esclusoogni rilievo del fatto che il contrat t o si fosse sciolto prima della morte della comodataria ed ha ritenuto irrilevante a tal fine la lettera inviata all’avvocato della comodataria; il che dimostra che il motivo non ha ben colto la ratio decidendi e quindi non l’ha efficacemente censurata;una cosa è la domanda restitutoria dell’immobile oggetto di comodato indirizzata agli eredi dell’originaria comodataria, ben altra la facoltà di pretendere dagli eredi l’adempimento di un obbligo –quello di corrispondere l’indennità di occupazione sine titulo – sorto in capo alla de cuius; 3) con il terzo motivo si ascrive alla Corte territoriale l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dallo scioglimento del comodato alla data del giugno 2008 (art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ.), con la conseguenza di non avere ritenuto subentrati nell’obbligo di rilascio gli eredi e di non av ere correttamente individuato la decorrenza dell’obbligo di pagamento dell’indennizzo; il vizio denunciato non ricorre; la Corte territorialenon ha omesso di considerare che vi era stata una precedente istanza di restituzione, giustificata dall’avvenuta risoluzione consensuale del comodato, rivolta alla originaria comodataria, ma l’ha ritenuta irrile vante; ha modificato , infatti, la sentenza di prime cure ritenendo che il Tribunale avesse erroneamente inteso gli eredi come subentrati ne l contratto di comodato stipulato dalla de cuius , piuttosto che subentrati nell’obbligo di restituire il bene oggetto del comodato (p. 5); nella sostanza ha giudicato irrilevante l’eventuale scioglimento del contratto di comodato da parte della comodataria già nel 2008, e di ciò se ne trae conferma anche dagli argomenti spesi a p. 4 dalla Corte, ove, dopo avere ritenuto applicabile l’art. 1811 cod.civ., in quanto la domanda era volta ad ottenere la restituzione del bene dato in comodato da parte degli eredi della comodataria, ne ha tratto le conseguenze in punto di irrilevanza dell’eccezione di prescrizione del diritto attoreo sia del lungo tempo trascorso dall’iniziale intimazione restitutoria rivolta il 3 marzo 2008 a [OSCURATO:PERSONA], posto che la pretesa non avrebbe potuto azionarsi prima della morte della comodataria avvenuto in data 1 marzo 2016; 4) con il quarto ed ultimo motivo si censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1811 cod.civ. (art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ.), per avere affermato che il Tribunale aveva applicato l’art. 1811 cod.civ. come se questo prevedesse e disciplinasse la successione nel contratto di comodato degli eredi del comodatario sulla scorta di una lettura erronea della decisione di prime cure che, invece, avrebbe basato la sua decisione sulla circostanza non contestata che il contratto si era risolto e per avere subordinato la domanda di restituzione nei confronti degli eredi della comodataria alla duplice condizione che gli eredi conoscessero l’esistenza del comodato e che avessero mantenuto un potere di fatto sul bene che ne costituiva l’oggetto; la Corte territoriale sarebbe giunta a tale conclusione basandosi su un precedente di questa Corte, l’ordinanza n. 25887/2018, inconferente, perché relativo alla conversione della detenzione in possesso qualora gli eredidel comodatario mantengano un potere di fattosulla cosa ai fini dell’usucapione in danno del comodante; l’art. 1181 cod.civ. porrebbe, a suo avviso, l’obbligo restitutorio a carico deglieredi, senza richiedere la detenzione; il motivo merita accoglimento; la Corte territoriale è effettivamente incorsa nel contestato errore di diritto: se è vero che l’art. 1811 cod.civ. subordina l’obbligo restitutorio ad una richiesta del comodante, cui spetta decidere se estinguere il rapporto o lasciare che esso prosegua con gli eredi dell’originario comodatario- il che significa che ove il comodante non si avvalga della facoltà riconosciutagli ex lege di recedere dal contratto esso continua con gli eredi alle stesse condizioni previste per il contratto originario, perché «il comodante, che secondo i principi generali dovrebbe rispettare il termine pattuito con suo dante causa e non ancora scaduto, ha facoltà di recedere dal contratto, determinandone la risoluzione mediante idonea manifestazione di volontà, come se si trattasse di comodato a tempo indeterminato.

Ma, se tale volontà non viene manifestata, il rapporto prosegue, con le caratteristiche e gli obblighi iniziali, anche rispetto agli eredi degli stipulanti»(Cass. 18/08/1990, n. 8409 e successiva giurisprudenza conforme) – lo è altrettanto che , nella specie, non è stata prevista alcuna condizione ulteriore; la Corte territoriale ha ritenuto l’obbligo di restituzione subordinato alla prova da parte del comodante della conoscenza da parte degli eredi che il de cuius era titolare di un contratto di comodato e de l mantenimento da parte degli eredi della comodataria di un potere di fatto sulla cosa data in comodato, estendendo alla fattispecie per cui è causa un principio di diritto i nconferente, perché relativo ad una ipotesi particolare in cui si controverteva dell’acquisto per usucapione della proprietà del bene oggetto del comodato da parte degli eredi del comodatario; gli eredi del comodatario, in assenza di una richiesta di restituzione ex art. 1811 cod.civ., avevano continuato a detenere nomine alieno il bene alle medesime condizioni del loro dante causa ed era stato escluso che, in assenza di una interversio possessionis, la detenzione si fosse trasformata in possesso utile ai fini dell’usucapione da opporre agli eredi del proprietario concedente(Cass. 16/10/2018, n. 25887); 5) conseguentemente, la Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, cui è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i restanti m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27988/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona dei soci amministratori Stefano e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , pec [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , pec [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti- avverso la SENTENZAdella CORTE d'Appello di TORINO n. 897/2020 depositata il25/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la società Aretusa conveniva, dinanzi al Tribunale di Biella, Luigi e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], per chiederne la condanna al rilascio dell’unità immobiliare di sua proprietà, che [OSCURATO:PERSONA] aveva detenuto a titolo di comoda to , cessato per accordo tra le parti nel giugno 2008, e al pagamento dell’indennità di occupazione dal luglio 2008, data convenuta per il rilascio del bene, o dal 2016, quando il comodato era cessato per morte della comodataria; i convenuti chiedevano che fosse dichiarata la loro carenza di legittimazione passiva e l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi e, nel merito, domandavano il rigetto della domanda; il Tribunale di Biella condannava i convenuti a rilasciarel’immobile ed al pagamento della somma di euro 3.000,00 per l’occupazione sine titulo; la Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 897/2020, ha accolto l’appello di Luigi e [OSCURATO:PERSONA], e, per l’effetto, ha rigettato la domanda della società Aretusa; segnatamente, la Corte ha ritenuto la domanda di restituzione del bene da parte del comodante nei confronti degli eredi della comodataria defunta subordinata non solo al fatto che gli eredi sapessero che il de cuiusera titolare di un rapporto di comodato, ma anche al fatto che avessero mantenuto il potere di fatto sulla cosa, ed ha rigettato la domanda perché nessuna di tali circostanze era stata provata dalla società appellata; ha escluso ogni rilievo alla lettera indirizzata al difensore della comodataria, quando la stessa era ancora in vita, con cui le veniva concesso un ulteriore trimestre per il rilascio del bene, perché essa non era opponibile agli eredi; la premessa del ragionamento della Corte territoriale è stato il seguente: la domanda azionata in giudizio era quella di adempimento dell’obbligo di restituzione del bene oggetto del comodato da parte degli eredi della originaria comodataria, di cui all’art. 1811 cod.civ.; detta norma non comporta il subentro degli eredi del comodatario nel contratto di comodato, il quale si estingue sempre con la morte del comodatario; nei confronti degli eredi può esercitarsi solo l’azione di restituzione del bene per l’estinzione del comodato; detta azione non può esercitarsi che dopo la morte del comodatario originario, perciò è irrilevante l’iniziale intimazione restitutoria formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quando era ancora in vita; la società Aretusa ricorre per la cassazione di questa sentenza, formulandoquattro motivi; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ePier [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ. il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo è imputata alla sentenza d'a ppello «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ. Conseguente nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. per omessa pronuncia (art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ.)»; la tesi della ricorrente è che la Corte territoriale abbia erroneamente fondato la domanda sull’art. 1811 cod.civ. e non anchesull’art. 1810 cod.civ., atteso che il contratto di comodato non era cessato con la morte della comodataria, ma già nel 2008 in seguito al suo scioglimento consensuale, sicché gli eredi erano subentrati nell’obbligo restitutorio; di qui la nullità della sentenza per violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il motivo non può essere accolto, perché la societàAretusa non ha soddisfatto l’onere di dimostrare di avere rivolto al giudice del merito una domanda, ritualmente e inequivocabilmente formulata, per la quale quella pronuncia si sia resa necessaria e ineludibile, e, dall'altro, non ha riportato puntualmente, nei suoi esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del suo contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali la domanda era stata proposta, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi; ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere- dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio per relationemagli atti della fase di merito - dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere a una loro autonoma ricerca, ma solo a una verifica degli stessi(Cass.05/08/2019, n. 20924); la formulazione del motivo, peraltro, risulta quantomeno poco chiara, atteso che la stessa ricorrente ritiene poco determinante ai fini della decisione che la domanda fosse stata fondata anche sull’art. 1810 cod.civ., « atteso che l’obbligo di controparte di adempiere all’obbligazione di restituire il bene discende dall’art. 1810 cod.civ. qualora si ravvisi la cessazione del comodato in vita della comodataria e comunque discende dall’art. 1811 cod.civ. qualora si giudichi che il comodato è cessato per morte della comodataria ed atteso che il giudice può individuare la norma corretta da applicare alla fattispecie concreta indipendentemente dall’indicazione delle parti »; 2) con il secondomotivo è denuncia«Violazione e falsa applicazione degli artt. 1388 e 1810 cod.civ. (art. 360, 1° comma, n. n. 3 cod.proc.civ.); in subordine rispetto al motivo precedente, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale, incorrendo nella violazione dell’art. 1388 cod.civ., abbia ritenuto inopponibile agli eredi la lettera inviata al difensore della comodataria con cui era stato convenuto un prolungamentodel termine per il rilascio; il motivo è inammissibile; la Corte d'Appello ha esclusoogni rilievo del fatto che il contrat t o si fosse sciolto prima della morte della comodataria ed ha ritenuto irrilevante a tal fine la lettera inviata all’avvocato della comodataria; il che dimostra che il motivo non ha ben colto la ratio decidendi e quindi non l’ha efficacemente censurata;una cosa è la domanda restitutoria dell’immobile oggetto di comodato indirizzata agli eredi dell’originaria comodataria, ben altra la facoltà di pretendere dagli eredi l’adempimento di un obbligo –quello di corrispondere l’indennità di occupazione sine titulo – sorto in capo alla de cuius; 3) con il terzo motivo si ascrive alla Corte territoriale l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dallo scioglimento del comodato alla data del giugno 2008 (art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ.), con la conseguenza di non avere ritenuto subentrati nell’obbligo di rilascio gli eredi e di non av ere correttamente individuato la decorrenza dell’obbligo di pagamento dell’indennizzo; il vizio denunciato non ricorre; la Corte territorialenon ha omesso di considerare che vi era stata una precedente istanza di restituzione, giustificata dall’avvenuta risoluzione consensuale del comodato, rivolta alla originaria comodataria, ma l’ha ritenuta irrile vante; ha modificato , infatti, la sentenza di prime cure ritenendo che il Tribunale avesse erroneamente inteso gli eredi come subentrati ne l contratto di comodato stipulato dalla de cuius , piuttosto che subentrati nell’obbligo di restituire il bene oggetto del comodato (p. 5); nella sostanza ha giudicato irrilevante l’eventuale scioglimento del contratto di comodato da parte della comodataria già nel 2008, e di ciò se ne trae conferma anche dagli argomenti spesi a p. 4 dalla Corte, ove, dopo avere ritenuto applicabile l’art. 1811 cod.civ., in quanto la domanda era volta ad ottenere la restituzione del bene dato in comodato da parte degli eredi della comodataria, ne ha tratto le conseguenze in punto di irrilevanza dell’eccezione di prescrizione del diritto attoreo sia del lungo tempo trascorso dall’iniziale intimazione restitutoria rivolta il 3 marzo 2008 a [OSCURATO:PERSONA], posto che la pretesa non avrebbe potuto azionarsi prima della morte della comodataria avvenuto in data 1 marzo 2016; 4) con il quarto ed ultimo motivo si censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1811 cod.civ. (art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ.), per avere affermato che il Tribunale aveva applicato l’art. 1811 cod.civ. come se questo prevedesse e disciplinasse la successione nel contratto di comodato degli eredi del comodatario sulla scorta di una lettura erronea della decisione di prime cure che, invece, avrebbe basato la sua decisione sulla circostanza non contestata che il contratto si era risolto e per avere subordinato la domanda di restituzione nei confronti degli eredi della comodataria alla duplice condizione che gli eredi conoscessero l’esistenza del comodato e che avessero mantenuto un potere di fatto sul bene che ne costituiva l’oggetto; la Corte territoriale sarebbe giunta a tale conclusione basandosi su un precedente di questa Corte, l’ordinanza n. 25887/2018, inconferente, perché relativo alla conversione della detenzione in possesso qualora gli eredidel comodatario mantengano un potere di fattosulla cosa ai fini dell’usucapione in danno del comodante; l’art. 1181 cod.civ. porrebbe, a suo avviso, l’obbligo restitutorio a carico deglieredi, senza richiedere la detenzione; il motivo merita accoglimento; la Corte territoriale è effettivamente incorsa nel contestato errore di diritto: se è vero che l’art. 1811 cod.civ. subordina l’obbligo restitutorio ad una richiesta del comodante, cui spetta decidere se estinguere il rapporto o lasciare che esso prosegua con gli eredi dell’originario comodatario- il che significa che ove il comodante non si avvalga della facoltà riconosciutagli ex lege di recedere dal contratto esso continua con gli eredi alle stesse condizioni previste per il contratto originario, perché «il comodante, che secondo i principi generali dovrebbe rispettare il termine pattuito con suo dante causa e non ancora scaduto, ha facoltà di recedere dal contratto, determinandone la risoluzione mediante idonea manifestazione di volontà, come se si trattasse di comodato a tempo indeterminato. Ma, se tale volontà non viene manifestata, il rapporto prosegue, con le caratteristiche e gli obblighi iniziali, anche rispetto agli eredi degli stipulanti»(Cass. 18/08/1990, n. 8409 e successiva giurisprudenza conforme) – lo è altrettanto che , nella specie, non è stata prevista alcuna condizione ulteriore; la Corte territoriale ha ritenuto l’obbligo di restituzione subordinato alla prova da parte del comodante della conoscenza da parte degli eredi che il de cuius era titolare di un contratto di comodato e de l mantenimento da parte degli eredi della comodataria di un potere di fatto sulla cosa data in comodato, estendendo alla fattispecie per cui è causa un principio di diritto i nconferente, perché relativo ad una ipotesi particolare in cui si controverteva dell’acquisto per usucapione della proprietà del bene oggetto del comodato da parte degli eredi del comodatario; gli eredi del comodatario, in assenza di una richiesta di restituzione ex art. 1811 cod.civ., avevano continuato a detenere nomine alieno il bene alle medesime condizioni del loro dante causa ed era stato escluso che, in assenza di una interversio possessionis, la detenzione si fosse trasformata in possesso utile ai fini dell’usucapione da opporre agli eredi del proprietario concedente(Cass. 16/10/2018, n. 25887); 5) conseguentemente, la Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, cui è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i restanti m