CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17347/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Torino del 29.10.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva, da rideterminarsi in anni 3 e mesi 2 di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Vercelli aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina pluriaggravata e del delitto di ricettazione e, con l'aumento per la ritenuta la continuazione tra le due violazioni di legge e la finale riduzione per la scelta del rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, applicando inoltre la pena accessoria conseguente alla entità di quella principale; 2. la Corte di appello di Torino ha riformato la sentenza di primo grado assolvendo lo Jovanovic da delitto di ricettazione e rideterminando la pena per il delitto di rapina in anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 800 di multa e confermando nel resto la sentenza impugnata; 3. ricorre per cassazione il difensore dello Jovanovic lamentando: 3.1 manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità; erroneità nel calcolo della pena: richiama le censure articolate con l'atto di appello segnalando come la Corte non abbia confutato le considerazioni difensive limitandosi a ripercorrere le argomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado; sottolinea, a tal proposito, come il riconoscimento operato dal Bosso non fosse connotato da assoluta certezza e che la persona offesa aveva fornito una sommaria descrizione della persona che lo aveva minacciato con un piede di porco e non di colui che lo aveva minacciato con il cacciavite alla gola; rileva che anche con riguardo alla conferma della recidiva ed alla esclusione delle attenuanti generiche, la Corte di appello si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado; evidenzia, ancora, l'errore in cui è incorsa la Corte di appello nell'applicare, sulla pena detentiva, la riduzione del terzo per il rito abbreviato che ha individuato in anni 3 e mesi 6 di reclusione in luogo di quella, corretta, di anni 3 e mesi 2 di reclusione; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva da rideterminarsi in anni 3 e mesi 2 di reclusione; rileva, invece, la aspecifiità del ricorso, nel resto, in quanto la difesa non si confronta con gli elementi valorizzati a carico del ricorrente e, in ogni caso, sollecita una loro rivalutazione nel merito, non consentita in questa sede. 4. Il ricorso è inammissibile dovendosi tuttavia procedere alla rettifica della pena detentiva ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen.: la Corte di appello, avendo assolto il ricorrente per il delitto di ricettazione, ha rideterminato la pena per il solo delitto di rapina partendo da quella di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1032 di multa, aumentata, per la recidiva, ad anni 4 e mesi 9 di reclusione ed euro 1.200 di multa e ridotta, per il rito abbreviato, nella misura di un terzo che, tuttavia, per la pena detentiva corrisponde ad anni 3 e mesi 2 di reclusione e non già, come indicato nella sentenza impugnata, ad anni 3 e mesi 6 di reclusione. Per il resto il ricorso, nella misura in cui contesta la consistenza degli elementi che i giudici di merito, con valutazione conforme nei due gradi di giudizio, hanno stimato in grado di fondare il giudizio di responsabilità del ricorrente, mira, di fatto, a sollecitare una nuova ed ulteriore valutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante il ricorso a criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, e, dunque, apprezzamenti estranei al sindacato di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623); La Corte di appello ha fornito una motivazione appagante ed esaustiva anche in relazione alla conferma della recidiva (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata) e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr., ivi, pag. 4). 5. La fondatezza del rilievo sull'errore di calcolo della pena detentiva consente, peraltro, di esonerare il ricorrente dalla condanna alle spese e dal pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. rettifica la sentenza impugnata limitatamente alla sola pena detentiva, che ridetermina nella misura di anni tre e mesi due di reclusione. Dichiara inammissibile il rico