CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 febbraio 2026
Cassazione n. 23857/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9/2025 della Corte d'appello di Lecce;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso;sentita l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi ed alla memoria difensivainsistendo per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce, in riforma dellasentenza con cui il Tribunale di Brindisi aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] perdiffamazione aggravata, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta pre-scrizione del reato confermando, nel contempo, le statuizioni civili.2. L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorsocontro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in quanto, a fronte della prescrizione del reato e in presenza di costi-tuzione di parte civile, la Corte d'appello non poteva limitarsi a prendere attodell’assenza di evidenti cause di proscioglimento nel merito ma avrebbe dovutovalutare la tesi d’accusa in base al canone del ragionevole dubbio, pervenendodunque all’assoluzione dell’imputato in caso di prova insufficiente o contraddittoria(come stabilito da Sez. Un. n. 35490 del 28/5/2009, RV 244273-01). Con l’atto diappello, osserva il ricorrente, era stato posto il problema dell’omesso accerta-mento sia dell’indirizzo IP cui era associato il nickname sia del file di log. Nondi-meno, la Corte d'appello non ha preso posizione su tale motivo, ritenendo comun-que riconducibile all’imputato la pubblicazione del messaggio sulla sua “bacheca“di Facebook e incorrendo così nel vizio di totale carenza della motivazione. Pari-menti, non è stato esaminato neanche il motivo di appello in merito al disconosci-mento del messaggio e all’impiego abusivo del profilo social dell’imputato da partedi terzi, Il ricorrente contesta altresì, il valore probatorio dell’esistenza stessa dellapubblicazione delle frasi, che i giudici di merito hanno tratto esclusivamente, esenza ulteriori approfondimenti, dalle produzioni documentali della persona offesa.2.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e difettodi motivazione con riferimento all’omessa riqualificazione del reato nei terminidell’art. 594 cod. pen., tenuto conto che la persona offesa era presente in occa-sione della chat durante la quale è stato pubblicato il messaggio oggetto di impu-tazione ed essendo mancata qualunque considerazione al riguardo da parte dellaCorte d'appello. In particolare, la sentenza impugnata non ha approfondito il temadelle impostazioni del profilo della persona offesa e della sua possibilità, attraversoil sistema di notifiche previsto da Facebook, di apprendere in tempo reale i mes-saggi pubblicati nella chat.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.4. Il difensore di parte civile ha depositato conclusioni scritte chiedendo invia principale la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in quanto tardivo e, insubordine, il suo rigetto.5. Il difensore dell’imputato ha depositato memoria insistendo per l’acco-glimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In primo luogo, deve essere rigettata l’eccezione di tardività del ricorsoproposta dalla difesa di parte civile. Il termine per il deposito dei motivi della sen-tenza di appello scadeva il 22 dicembre 2025 per effetto della proroga di diritto alprimo giorno successivo non festivo (art. 172, comma 3 cod. proc. pen.); il termineper l’impugnazione, quindi, decorreva dal successivo 23 dicembre e la sua naturalescadenza era quella del 5 febbraio 2026, quando è stato in effetti proposto il ri-corso; a questo si aggiunga che al termine originario doveva applicarsi la prorogadi quindici giorni stabilita dall’art. 585, comma 1 bis cod. proc. pen. per il processoin assenza. Il ricorso, pertanto, è certamente tempestivo.2. Nel merito, il ricorso è infondato.2.1 Quanto al primo motivo, si osserva che, contrariamente a quanto ec-cepisce il ricorrente, la Corte d’Appello non si è limitata a prendere atto dell’inesi-stenza di evidenti cause di proscioglimento, ma ha effettuato una disamina ade-guata dei motivi di impugnazione, così attenendosi, nella sostanza, ai criteri dettatida Sez. Un. n. 35490 del 28/5/2009, RV 244273-01. In particolare, la sentenzaimpugnata ha preso espressamente posizione sul tema, sviluppato in atto di ap-pello, dell’accertamento dell’indirizzo IP, ritenendolo non decisivo in forza deglielementi già valorizzati dal Tribunale ai fini della riconducibilità all’imputato delpost oggetto di imputazione. Quest’ultima sentenza, che a sua volta, in conformitàalla giurisprudenza di questa Corte, si salda con quella emessa in secondo gradoformando un unico apparato motivazionale, ha in effetti argomentato congrua-mente e dettagliatamente sulle ragioni per cui la paternità dello scritto dovevacertamente attribuirsi all’imputato; in particolare, la sentenza ha specificamentevalorizzato l’intestazione all’imputato del profilo Facebook dal quale proveniva ilmessaggio, il riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] durante la chat da parte degli altri utenti,il riferimento nel suo profilo a vicende personali, il rancore nei confronti della per-sona offesa per un precedente provvedimento disciplinare. Si tratta di elementicircostanziati, convergenti e non manifestamente illogici, con i quali è mancato uneffettivo confronto sia nell’ambito dell’motivi di appello sia con il presente ricorso.2.2 Il secondo motivo è a sua volta infondato. Va premesso che sul puntoil ricorrente si limita in sostanza a ribadire, pressoché letteralmente, quanto giàesposto in atto di appello, eccependo che nel corso dell’istruttoria dibattimentalenon si è accertato se la persona offesa fosse presente anche solo attraverso unsistema di notifiche che la mettesse in condizione di aver notizia in tempo realedei post pubblicati. Ebbene, sul punto è fondamentale rilevare che il tema nonrisulta mai in concreto posto nel corso del giudizio di primo grado né emerge cheabbia formato, a monte, oggetto di contestazione o di richieste probatorie, tantomeno in grado di appello ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.; tale inerzia sulpiano istruttorio renderebbe quindi inammissibile il motivo proposto ai sensidell’art. 606, comma 1 lettera d), che comunque il ricorso non contiene in quanto,come si è visto, vengono denunciati i vizi di violazione di legge e difetto di moti-vazione ma non anche la mancata assunzione di una prova decisiva. In secondoluogo, e comunque, appare evidente che la sentenza impugnata ha preso posi-zione sul punto, compiendo una lunga panoramica della giurisprudenza di questaCorte sui criteri distintivi fra diffamazione e ingiuria anche in tema di comunicazionisu social network. Anche con tale passo della motivazione, peraltro, il ricorrentenon si confronta. Vi è in sintesi, per le ragioni sin qui spiegate, una sostanzialegenericità del motivo che ne preclude l’accoglimento.3. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali (art. 616 cod. proc. pen.); deve essere inoltre pronunciata condannaalla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiziodalla parte civile, da liquidare, a loro volta, in complessivi euro 1500,00 oltre ac-cessori di legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro1500,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 14/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]