CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27302/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della Corte di appello di Milano; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile o comunque rigettare il ricorso; lette le conclusioni del difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto Vaccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Milano del 6 dicembre scorso, che ne ha confermato la condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di detenzione e cessione di hashish, ritenute queste ultime di lieve entità, altresì riconoscendogli le circostanze attenuanti generiche e del lucro di speciale tenuità, giudicate equivalenti alla contestata recidiva reiterata e specifica. 2. Con un unico motivo, il ricorso lamenta il difetto della necessaria motivazione sulla considerazione della recidiva ai fini della pena, pur in presenza di uno specifico motivo d'appello sul punto. La Corte d'appello, peraltro nel trattare il diverso tema del giudizio di bilanciamento tra circostanze, si è limitata a richiamare «i numerosi precedenti specifici che sono indice di una non modesta capacità a delinquere in tema di spaccio di stupefacenti», senza compiere la valutazione di maggiore riprovevolezza della condotta e di più elevata pericolosità dell'imputato alla luce del suo vissuto, cui invece sarebbe stata tenuta, tanto più che i precedenti definitivi anteriori al reato per cui è causa sono soltanto due. 3. Ha depositato conclusioni scritte il Procuratore generale, chiedendo di dichiarare inammissibile o comunque rigettare il ricorso, perché infondato. 4. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento del motivo di ricorso, nonché proponendo le seguenti doglianze ulteriori: a) violazione dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., per avere la sentenza d'appello confermato il giudizio di equivalenza tra le circostanze e non avere, di conseguenza, diminuito la pena, pur avendo ravvisato la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., invece non ritenuta dal primo giudice, e comunque per non avere adeguatamente motivato tale sua decisione; b) erroneità del giudizio di bilanciamento tra le circostanze, con conseguente illegalità della pena, in quanto, rispetto alla violazione più grave tra quelle in continuazione, ovvero la resistenza a pubblico ufficiale, la recidiva specifica e nel quinquennio non sussisterebbe. 5. Il motivo di ricorso è fondato. 5.1. In tema di recidiva - ormai sempre facoltativa - è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione, sia ove ritenga, sia ove escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Nicotra, Rv. 256183). Tale specifico onere motivazionale può essere adempiuto anche implicitamente, purché si dia conto della ricorrenza o, in caso di esclusione, dell'assenza dei requisiti di maggiore riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, intesa come specifica probabilità di ricaduta nel reato (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272803; Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017, dep. 2018, Alessio, Rv. 272040; Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130). 5.2. Nello specifico, la Corte distrettuale, investita della questione con i motivi d'appello, ha omesso una valutazione specifica sul punto. Né possono soccorrere, onde ravvisarvi una motivazione quanto meno implicita, le considerazioni rassegnate in motivazione nel trattare dell 'esclusione della particolare tenuità del fatto o del riconoscimento delle attenuanti e del giudizio di bilanciamento, le quali si limitano a valorizzare, al più, il dato della presenza di vari precedenti, risultando perciò tautologiche sotto lo specifico profilo che qui interessa (vds. Sez. 6, n. 54043 del 16/11/2017, S., Rv. 271714, che ha escluso il riconoscimento implicito della recidiva nel semplice richiamo ai precedenti penali dell 'imputato, operato dal giudice - in quel caso - in sede di calcolo della pena ed ai fini del diniego delle attenuanti generiche). 6. La sentenza impugnata dev'essere, dunque, annullata sul punto relativo alla considerazione della recidiva ai fini del trattamento sanzionatorio, con rinvio al giudice di merito per la necessaria motivazione supplementare. 7. Tale statuizione assorbe le ulteriori questioni sollevate dalla difesa con le proprie conclusioni scritte, in quanto relative al bilanciamento delle circostanze ed alle conseguenti ricadute sulla pena, l'uno e le altre suscettibili di essere rivisti all'esito della conferma o meno del riconoscimento della recidiva da parte del giudice di rinvio. Peraltro - e solo per inciso - si tratta di questioni ambedue inammissibili, perché integranti, al di là dell 'etichetta, veri e propri motivi aggiunti rispetto a quello proposto con il ricorso e, in quanto tali, doppiamente non consentiti: perché proposti oltre il termine di cui all 'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (ovvero quindici giorni prima dell'udienza, mentre, in questo caso, essi sono pervenuti il O 29 maggio scorso); e perché, inoltre, eccentrici rispetto al motivo originario (sulla ecessità di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari, tra i a 1.05 oltissinne altre, Sez. 6, n 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343). l e r Cs4 l n c e CD C3 P.Q.M. C a CnI i n : e t o r..3) Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuo o giudizio ad altra sezione C LL