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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 37221/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, da lui presentata a seguito di assoluzione dal reato di cui agli artt.56- 317 cod. pen. perché, abusando delle proprie funzioni di ispettore di polizia, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a farsi consegnare indebitamente 1500 euro da [OSCURATO:PERSONA], cittadino extracomunitario, prospettandogli che, qualora avesse rifiutato di pagare, il pubblico ufficiale avrebbe esercitato i propri poteri in guisa tale da impedire il rilascio del permesso di soggiorno. 2.11 ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poichéZeschi, sin dall'interrogatorio di garanzia, aveva reso dichiarazioni rivelatesi perfettamente collimanti con gli elementi probatori in seguito emersi e tese a spiegare la sua totale ed assoluta estraneità ai fatti contestati.

Aveva infatti chiarito di avere eseguito l'accertamento presso l'abitazione della Cuozzo stante l'urgenza dell'adempimento, allo scopo di ovviare aun palese ritardo dell'Ufficio e non certo di intromettersi in una pratica che non lo riguardava.

Egli espletò l'accertamento di mattina in quanto esonerato dai servizi esterni notturni, per motivi di salute.

D'altronde non risulta che vi siano stati contatti neppure telefonici con il Bendami nei giorni 4 e 5 ottobre 2010 né in quelli immediatamente successivi e questa circostanza è stata completamente ignorata.

L'utenza telefonica di Kobzili, sulla quale il Bendami aveva chiamato quest'ultimo il giorno successivo a quello dell'accesso da parte dello Zeschi, era stata fornita al Bendami non daZeschi ma da un algerino di nome Mounir, titolare di un esercizio commerciale in zona, che conosceva bene sia Kobzili che Bendami, senza che Zeschi avesse mai chiesto alla Cuozzo il numero di telefono di Kobzili.

Zeschi ha anche spiegato, in maniera assolutamente sincera, le ragioni dei suoi contatti con Bendami, che non hanno mai riguardato la questione inerente a Kobzili.

Le dichiarazioni di Zeschi sono state chiaramente confermate dalle risultanze acquisite, che hanno smentito che, successivamente al sopralluogo del 4 ottobre 2010 in casa di Kobzili e Cuozzo, vi sia stata una concertazione tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] per estorcere al Kobzili la somma di euro 1500, prospettando il diniego del permesso di soggiorno.

La formulazione stringata della relazione è stata ben spiegata dalla sentenza assolutoria con la necessità di disporre di elementi certi per appurare l'effettiva convivenza tra la Cuozzo e il Kobzili, anche perché la condizione di quest'ultimo, clandestino dal 2002, colpito da espulsione, denunciato per uso di permesso falso e con numerosi precedenti penali, nonché la circostanza che il matrimonio con la Cuozzo fosse stato celebrato a [OSCURATO:PERSONA], luogo di elezione per coloro che non possono sposarsi in Italia e contraggono matrimoni fittizi, imponevano particolare severità ed attenzione.

La consegna dopo due settimane della relazione è frutto soltanto di ritardi fisiologici nell'ambito di un ufficio oberato di lavoro, come appurato dai giudici di merito.

La sentenza impugnata si limita a valorizzare solo alcuni passaggi dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, per contestare la pronuncia assolutoria in favore dello Zeschi. 3.Con requisitoria scritta ex art 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Con memoria del 10-6-2022, l'Avvocatura dello Stato ha chiesto declaratoria di inammissibilità o, in subordine, rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le doglianze formulate dal ricorrente sono infondate.

Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo cui, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155).

Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma deve limitarsi a verificare se quest'ultima sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle risultanze processuali ma soltanto l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5- 7-2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli).

2. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato il rapporto poco trasparente tra Zeschi e Bendami; i contatti costanti e gli incontri con quest'ultimo, che era un soggetto noto nel quartiere di Centocelle quale persona in grado di risolvere problemi inerenti ai permessi di soggiorno in ragione dei contatti che lo stesso vantava presso i Commissariati di p. s.; l'inspiegabile cripticità delle conversazioni telefoniche tra Zeschi e Bendami; il riferimento ad un "amico" in Polizia che aveva il fascicolo, grazie al quale il Bendami il giorno successivo all'accertamento conosceva perfettamente i dettagli dello stesso (persino l'orario); le omissioni nella relazione redatta da Zeschi, rilevanti per la valutazione dell'esito dell'accertamento e concernenti, in particolare, la circostanza che la Cuozzo aveva mostrato le foto della cerimonia di matrimonio; il ritardo di ben 14 giorni nella presentazione della relazione di servizio.

L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico- giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo il giudice a quo preso in esame tutte le deduzioni di parte ed essendo pervenuto alle proprie conclusioni attraverso un percorso concettuale in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Da tale apparato argomentativo discende la conclusione, senz'altro esente da vizi logico- giuridici, secondo la quale sono ravvisabili, nel caso di specie, condotte di grave e ingiustificabile trascuratezza, attraverso le quali l'imputato ha creato l'apparenza della piena partecipazione all'attività criminosa contestata, onde è ravvisabile una colpa grave, rilevante ex art. 314 cod. proc. pen.Tale conclusione è perfettamente in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è gravemente colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza o imprudenza, una situazione tale da determinare una non voluta, ma prevedibile, ragione d'intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez.

U., n. 34559 del 26-6- 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 43302 del 23-10-2008, Rv. 242034).

Correttamente, pertanto, il giudice di merito, nel caso in esame, ha apprezzato, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione, appurando la riscontrabilità di comportamenti connotati da macroscopica negligenza e imprudenza e fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, dai quali ha desunto, con valutazione ex ante, che la condotta tenuta dal richiedente aveva contribuito a ingenerare nell'Autorità procedente la falsa apparenza del ricorrere, nel suo agire, di estremi di illiceità penale, dando così luogo alla detenzione, con rapporto di causa- effetto (Sez.

U, n. 32383 del 27-5-2010, D'Ambrosio; Sez.

U, n. 43 del 13-12-1995, dep. 1996, Sarnataro).3.

Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, che si ritiene congruo liquidare in euro mille.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali 11.1 11,5 nonché alla rifusione dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, da lui presentata a seguito di assoluzione dal reato di cui agli artt.56- 317 cod. pen. perché, abusando delle proprie funzioni di ispettore di polizia, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a farsi consegnare indebitamente 1500 euro da [OSCURATO:PERSONA], cittadino extracomunitario, prospettandogli che, qualora avesse rifiutato di pagare, il pubblico ufficiale avrebbe esercitato i propri poteri in guisa tale da impedire il rilascio del permesso di soggiorno. 2.11 ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poichéZeschi, sin dall'interrogatorio di garanzia, aveva reso dichiarazioni rivelatesi perfettamente collimanti con gli elementi probatori in seguito emersi e tese a spiegare la sua totale ed assoluta estraneità ai fatti contestati. Aveva infatti chiarito di avere eseguito l'accertamento presso l'abitazione della Cuozzo stante l'urgenza dell'adempimento, allo scopo di ovviare aun palese ritardo dell'Ufficio e non certo di intromettersi in una pratica che non lo riguardava. Egli espletò l'accertamento di mattina in quanto esonerato dai servizi esterni notturni, per motivi di salute. D'altronde non risulta che vi siano stati contatti neppure telefonici con il Bendami nei giorni 4 e 5 ottobre 2010 né in quelli immediatamente successivi e questa circostanza è stata completamente ignorata. L'utenza telefonica di Kobzili, sulla quale il Bendami aveva chiamato quest'ultimo il giorno successivo a quello dell'accesso da parte dello Zeschi, era stata fornita al Bendami non daZeschi ma da un algerino di nome Mounir, titolare di un esercizio commerciale in zona, che conosceva bene sia Kobzili che Bendami, senza che Zeschi avesse mai chiesto alla Cuozzo il numero di telefono di Kobzili. Zeschi ha anche spiegato, in maniera assolutamente sincera, le ragioni dei suoi contatti con Bendami, che non hanno mai riguardato la questione inerente a Kobzili. Le dichiarazioni di Zeschi sono state chiaramente confermate dalle risultanze acquisite, che hanno smentito che, successivamente al sopralluogo del 4 ottobre 2010 in casa di Kobzili e Cuozzo, vi sia stata una concertazione tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] per estorcere al Kobzili la somma di euro 1500, prospettando il diniego del permesso di soggiorno. La formulazione stringata della relazione è stata ben spiegata dalla sentenza assolutoria con la necessità di disporre di elementi certi per appurare l'effettiva convivenza tra la Cuozzo e il Kobzili, anche perché la condizione di quest'ultimo, clandestino dal 2002, colpito da espulsione, denunciato per uso di permesso falso e con numerosi precedenti penali, nonché la circostanza che il matrimonio con la Cuozzo fosse stato celebrato a [OSCURATO:PERSONA], luogo di elezione per coloro che non possono sposarsi in Italia e contraggono matrimoni fittizi, imponevano particolare severità ed attenzione. La consegna dopo due settimane della relazione è frutto soltanto di ritardi fisiologici nell'ambito di un ufficio oberato di lavoro, come appurato dai giudici di merito. La sentenza impugnata si limita a valorizzare solo alcuni passaggi dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, per contestare la pronuncia assolutoria in favore dello Zeschi. 3.Con requisitoria scritta ex art 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Con memoria del 10-6-2022, l'Avvocatura dello Stato ha chiesto declaratoria di inammissibilità o, in subordine, rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze formulate dal ricorrente sono infondate. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo cui, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma deve limitarsi a verificare se quest'ultima sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle risultanze processuali ma soltanto l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5- 7-2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli). 2. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato il rapporto poco trasparente tra Zeschi e Bendami; i contatti costanti e gli incontri con quest'ultimo, che era un soggetto noto nel quartiere di Centocelle quale persona in grado di risolvere problemi inerenti ai permessi di soggiorno in ragione dei contatti che lo stesso vantava presso i Commissariati di p. s.; l'inspiegabile cripticità delle conversazioni telefoniche tra Zeschi e Bendami; il riferimento ad un "amico" in Polizia che aveva il fascicolo, grazie al quale il Bendami il giorno successivo all'accertamento conosceva perfettamente i dettagli dello stesso (persino l'orario); le omissioni nella relazione redatta da Zeschi, rilevanti per la valutazione dell'esito dell'accertamento e concernenti, in particolare, la circostanza che la Cuozzo aveva mostrato le foto della cerimonia di matrimonio; il ritardo di ben 14 giorni nella presentazione della relazione di servizio. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico- giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo il giudice a quo preso in esame tutte le deduzioni di parte ed essendo pervenuto alle proprie conclusioni attraverso un percorso concettuale in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Da tale apparato argomentativo discende la conclusione, senz'altro esente da vizi logico- giuridici, secondo la quale sono ravvisabili, nel caso di specie, condotte di grave e ingiustificabile trascuratezza, attraverso le quali l'imputato ha creato l'apparenza della piena partecipazione all'attività criminosa contestata, onde è ravvisabile una colpa grave, rilevante ex art. 314 cod. proc. pen.Tale conclusione è perfettamente in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è gravemente colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza o imprudenza, una situazione tale da determinare una non voluta, ma prevedibile, ragione d'intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez. U., n. 34559 del 26-6- 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 43302 del 23-10-2008, Rv. 242034). Correttamente, pertanto, il giudice di merito, nel caso in esame, ha apprezzato, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione, appurando la riscontrabilità di comportamenti connotati da macroscopica negligenza e imprudenza e fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, dai quali ha desunto, con valutazione ex ante, che la condotta tenuta dal richiedente aveva contribuito a ingenerare nell'Autorità procedente la falsa apparenza del ricorrere, nel suo agire, di estremi di illiceità penale, dando così luogo alla detenzione, con rapporto di causa- effetto (Sez. U, n. 32383 del 27-5-2010, D'Ambrosio; Sez. U, n. 43 del 13-12-1995, dep. 1996, Sarnataro).3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, che si ritiene congruo liquidare in euro mille. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali 11.1 11,5 nonché alla rifusione dell
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