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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 44062/2024

Testo disponibile della fonte

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te SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga, in riferimento al quarto motivo, accolto con annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 24 gennaio 2019 (motivazione depositata il 23 febbraio 2024) ha confermato la condanna ad anni due di reclusione inflitta in primo grado dal Tribunale monocratico di Locri a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. (sentenza emessa del 30 novembre 2016).

L'imputazione per la quale è intervenuta la condanna concerne l'aver Grigola, con dichiarazioni rese a un maresciallo dei Carabinieri, falsamente accusato il [OSCURATO:PERSONA], pur sapendolo innocente, del reato di falso ideologico in atto pubblico consistito nell'individuare in un verbale di contestazione di violazione del codice della strada il Gligora quale conducente del mezzo oggetto del controllo, con la recidiva reiterata e infraquinquennale [fatti commessi il 30 aprile 2011].

2. Avverso la sentenza di appello l'imputato ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce quattro motivi, relativi - rispettivamente - all'assenza di idonea motivazione in ordine alla penale responsabilità del Gligora per il reato a lui ascritto, alla dosimetria della pena irrogata, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla intervenuta prescrizione dei reati prima della sentenza di appello.

3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'art.94 del d.lgs. 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Infondato è il primo motivo.

Immune da censure in sede di legittimità è la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla falsità dell'accusa mossa al [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto, la Corte di appello a pag. 5 rileva come, sulla base delle dichiarazioni rese dal maresciallo Catalanotti, risulta che «era stato proprio l'imputato ad ammettere, già all'arrivo sul posto dove stava avvenendo il controllo della seconda pattuglia di cui faceva parte il Catalanotti, di essere stato egli stesso alla guida della vettura.

Pertanto il Gligora ... successivamente in caserma, davanti al [OSCURATO:PERSONA], ha consapevolmente accusato il carabinere Leonarda di avere scritto il falso nel verbale, pur sapendolo innocente».

Con motivazione congrua, la Corte di appello ha anche escluso che le false dichiarazioni potessero integrare "esercizio di un diritto di difesa", atteso che l'imputato ha falsamente incolpato l'operante nell'intento di sottrarsi ad un addebito che gli sarebbe stato mosso per avere condotto una autovettura pur essendo sprovvisto della patente di guida.

3. Fondato è, invece, il quarto motivo con il quale si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato (con conseguente irrilevanza degli altri due motivi, relativi alla dosimetria della pena irrogata).

Invero, sebbene al Gligora risulti contestata la recidiva "specifica" (in quanto reiterata e infraquinquennale), questa aggravante non è stata né ritenuta dalla sentenza di primo grado (che nulla dice al riguardo) / né comunque considerata nel calcolo della pena (individuata nel minimo edittale per la calunnia, pari a due anni di reclusione, non essendo state riconosciute le circostanze attenuanti generiche).

Inoltre, i riferimenti - operati dai Giudici di merito - alla pluralità dei precedenti, a fini commisurativi della pena e per giustificare il diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., non possono surrogare detta carenza.

Infatti, le Sezioni Unite hanno precisato come «in tema di recidiva, la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicché di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato» (Sez.

U, n. 20808 del 2019, Schettino, Rv. 275319-01).

I rinvii del giudizio d'appello (iniziato il 17 aprile 2018 e concluso con la pronuncia del dispositivo all'udienza del 24 gennaio 2019, mentre la motivazione è stata depositata, oltre cinque anni dopo, il 23 febbraio 2024) risultano disposti per esigenze dell'ufficio (assenza del presidente relatore; per esigenze istruttorie ovvero per richieste difensive concomitanti con esigenze di notifica: verbale del 22.5.2018).

Pertanto, risalendo il fatto contestato all'aprile del 2011 il reato è estinto ex art. 157 cod. pen. nell'ottobre del 2018 (dopo la pronuncia della sentenza di primo grado).

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga, in riferimento al quarto motivo, accolto con annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 24 gennaio 2019 (motivazione depositata il 23 febbraio 2024) ha confermato la condanna ad anni due di reclusione inflitta in primo grado dal Tribunale monocratico di Locri a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. (sentenza emessa del 30 novembre 2016). L'imputazione per la quale è intervenuta la condanna concerne l'aver Grigola, con dichiarazioni rese a un maresciallo dei Carabinieri, falsamente accusato il [OSCURATO:PERSONA], pur sapendolo innocente, del reato di falso ideologico in atto pubblico consistito nell'individuare in un verbale di contestazione di violazione del codice della strada il Gligora quale conducente del mezzo oggetto del controllo, con la recidiva reiterata e infraquinquennale [fatti commessi il 30 aprile 2011]. 2. Avverso la sentenza di appello l'imputato ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce quattro motivi, relativi - rispettivamente - all'assenza di idonea motivazione in ordine alla penale responsabilità del Gligora per il reato a lui ascritto, alla dosimetria della pena irrogata, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla intervenuta prescrizione dei reati prima della sentenza di appello. 3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'art.94 del d.lgs. 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Infondato è il primo motivo. Immune da censure in sede di legittimità è la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla falsità dell'accusa mossa al [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, la Corte di appello a pag. 5 rileva come, sulla base delle dichiarazioni rese dal maresciallo Catalanotti, risulta che «era stato proprio l'imputato ad ammettere, già all'arrivo sul posto dove stava avvenendo il controllo della seconda pattuglia di cui faceva parte il Catalanotti, di essere stato egli stesso alla guida della vettura. Pertanto il Gligora ... successivamente in caserma, davanti al [OSCURATO:PERSONA], ha consapevolmente accusato il carabinere Leonarda di avere scritto il falso nel verbale, pur sapendolo innocente». Con motivazione congrua, la Corte di appello ha anche escluso che le false dichiarazioni potessero integrare "esercizio di un diritto di difesa", atteso che l'imputato ha falsamente incolpato l'operante nell'intento di sottrarsi ad un addebito che gli sarebbe stato mosso per avere condotto una autovettura pur essendo sprovvisto della patente di guida. 3. Fondato è, invece, il quarto motivo con il quale si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato (con conseguente irrilevanza degli altri due motivi, relativi alla dosimetria della pena irrogata). Invero, sebbene al Gligora risulti contestata la recidiva "specifica" (in quanto reiterata e infraquinquennale), questa aggravante non è stata né ritenuta dalla sentenza di primo grado (che nulla dice al riguardo) / né comunque considerata nel calcolo della pena (individuata nel minimo edittale per la calunnia, pari a due anni di reclusione, non essendo state riconosciute le circostanze attenuanti generiche). Inoltre, i riferimenti - operati dai Giudici di merito - alla pluralità dei precedenti, a fini commisurativi della pena e per giustificare il diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., non possono surrogare detta carenza. Infatti, le Sezioni Unite hanno precisato come «in tema di recidiva, la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicché di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato» (Sez. U, n. 20808 del 2019, Schettino, Rv. 275319-01). I rinvii del giudizio d'appello (iniziato il 17 aprile 2018 e concluso con la pronuncia del dispositivo all'udienza del 24 gennaio 2019, mentre la motivazione è stata depositata, oltre cinque anni dopo, il 23 febbraio 2024) risultano disposti per esigenze dell'ufficio (assenza del presidente relatore; per esigenze istruttorie ovvero per richieste difensive concomitanti con esigenze di notifica: verbale del 22.5.2018). Pertanto, risalendo il fatto contestato all'aprile del 2011 il reato è estinto ex art. 157 cod. pen. nell'ottobre del 2018 (dopo la pronuncia della sentenza di primo grado). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per p
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