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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 31574/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 23/02/2026 del Tribunale di Potenzavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le note conclusionali del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con la sentenza in premessa indicata, il Tribunale di Potenza hadichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed AzizAma ai sensi degli artt. 129 e 554-ter cod. proc. pen., in relazione al delitto difavoreggiamento personale di cui all’art 378 cod. pen. perché il fatto noncostituisce reato.Agli imputati è contestato di avere rifiutato di rivelare alla poliziagiudiziaria, nelle sommarie informazioni rese, gli autori del danneggiamento,consistito nello sradicamento di una porta, avvenuto presso il Centro diPermanenza per il Rimpatrio (CPR) di [OSCURATO:PERSONA], all’interno delmodulo abitativo loro assegnato.2.Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diPotenza, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 378 cod. pen., conriferimento all’errata applicazione delle esimenti di cui all’art. 384 cod. pen.,nonché contraddittoria od illogica motivazione.Il timore di possibili ritorsioni espresso dagli imputati, addotto agiustificazione del rifiuto di rivelare l’identità degli autori del danneggiamento,integrerebbe, secondo il ricorrente, un pericolo meramente congetturale e nonoggettivo, in contrasto con il principio, univocamente affermato dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui l'esimente dell'art. 384, comma 1, cod.pen., la quale estende l'efficacia dello stato di necessità ai reati control'amministrazione della giustizia, richiede la sussistenza di un pericolo attuale diun grave nocumento nella libertà o nell'onore (ex plurimis, Sez. 6 del20/06/2024, n. 27411).Sotto altro profilo, il silenzio serbato dagli imputati non può ritenersiscriminato dalla potenziale portata autoindiziante delle loro dichiarazioni, postoche non vi erano sufficienti indizi a loro carico quando furono sentiti, per cuidovessero essere escussi con le garanzie difensive, al riguardo non potendoritenersi significativo il solo elemento, valorizzato in sentenza, che essi fosserofruitori esclusivi dell’alloggio ove si era verificato, a più riprese, ildanneggiamento.3.

In mancanza di richiesta di discussione orale nei termini di legge, ilprocedimento viene trattato con rito cartolare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso deve essere qualificato come appello per le ragioni che diseguito si espongono.2.

L’impugnazione è proposta dal Procuratore della Repubblica presso ilTribunale ricorrente con ricorso diretto ex art. 569 cod. proc. pen. avverso lasentenza di non luogo a procedere, perché il fatto non costituisce reato, emessadal Giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale ai sensi degli artt. 129e 554-ter cod. proc. pen.Appare dirimente osservare che, con riguardo ai temi sollevati in ricorso -afferenti sia all’applicabilità agli imputati della scriminante prevista dall’ art. 384,comma 1, cod. pen., sia al diritto al silenzio - sono stati dedotti, unitamente aviolazioni di legge, vizi di motivazione, nelle varie declinazioni dellacontraddittorietà e della illogicità del percorso logico argomentativo posto a basedella decisione di proscioglimento.Di contro, a mente dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., l’ambitoapplicativo del ricorso per saltum comprende i soli vizi di violazione di legge, viziche, con riferimento alla motivazione, sono configurabili solo ove essa manchi deirequisiti minimi di esistenza e di completezza (tra le molte v.

Sez.

U, n. 25080del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 – 01).Una tale carenza non è stata neppure ipotizzata e comunque non ricorrein concreto.3.

È assorbita l’ulteriore questione della ammissibilità del ricorsoimmediato avverso la sentenza emessa all’esito della udienza di comparizionepredibattimentale di cui all’art. 554-ter cod. proc. pen., in relazione alla quale sisono delineate posizioni non univoche nella giurisprudenza di questa Corte.È appena il caso di richiamare, al riguardo, il prevalente orientamento,secondo il quale tale decisione non è neppure impugnabile con ricorso immediatoper cassazione, in quanto: a) stando al dato testuale dell’art. 569 cod. proc.pen., il ricorso per saltum è proponibile solo avverso la sentenza che definiscenel merito il primo grado di giudizio e non anche avverso una pronuncia di naturaprocessuale, terminativa di una fase che precede il giudizio stesso; b) il regimeimpugnatorio dettato per tale pronuncia ha una sua specificità, essendo previstocome rimedio l’appello, con i relativi epiloghi decisori ex art. 554-quater cod.proc. pen., ed essendo prevista la possibilità di revoca, ai sensi dell’art. 554-quinquies cod. proc. pen., secondo i meccanismi tipici dell’udienza preliminare,poco compatibili con una decisione di legittimità (Sez. 5, n. 6068 del11/12/2025, dep. 2026, Pg, Rv. 289327 – 01; Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024,Gallo, Rv. 286724 - 01; Sez. 2, n. 38759 del 05/11/025, Salkanovic, non mass.;Sez. 3, n. 16001 del 20/02/2025, Massimilla, non mass.; Sez. 2, n. 14023 del15/01/2025, Ventrella, non mass.).Per completezza, deve anche darsi atto anche di un contrario indirizzosecondo il quale il disposto dell'art. 569 cod. proc. pen., nel riferirsi alla sentenzadi primo grado senza alcuna specificazione, non limiti affatto la proponibilitàimmediata dell'impugnativa alle sentenze emesse in esito al giudizio di merito(tra le altre, Sez. 3, n. 22003 del 12/02/2026, Pmt, non massimata).4.

Riqualificato il ricorso in appello, gli atti vanno trasmessi alla Corte diappello di Potenza ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

P.Q.MIl Collegio, qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli attialla Corte di appello di Potenza.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 23/02/2026 del Tribunale di Potenzavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le note conclusionali del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con la sentenza in premessa indicata, il Tribunale di Potenza hadichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed AzizAma ai sensi degli artt. 129 e 554-ter cod. proc. pen., in relazione al delitto difavoreggiamento personale di cui all’art 378 cod. pen. perché il fatto noncostituisce reato.Agli imputati è contestato di avere rifiutato di rivelare alla poliziagiudiziaria, nelle sommarie informazioni rese, gli autori del danneggiamento,consistito nello sradicamento di una porta, avvenuto presso il Centro diPermanenza per il Rimpatrio (CPR) di [OSCURATO:PERSONA], all’interno delmodulo abitativo loro assegnato.2.Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diPotenza, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 378 cod. pen., conriferimento all’errata applicazione delle esimenti di cui all’art. 384 cod. pen.,nonché contraddittoria od illogica motivazione.Il timore di possibili ritorsioni espresso dagli imputati, addotto agiustificazione del rifiuto di rivelare l’identità degli autori del danneggiamento,integrerebbe, secondo il ricorrente, un pericolo meramente congetturale e nonoggettivo, in contrasto con il principio, univocamente affermato dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui l'esimente dell'art. 384, comma 1, cod.pen., la quale estende l'efficacia dello stato di necessità ai reati control'amministrazione della giustizia, richiede la sussistenza di un pericolo attuale diun grave nocumento nella libertà o nell'onore (ex plurimis, Sez. 6 del20/06/2024, n. 27411).Sotto altro profilo, il silenzio serbato dagli imputati non può ritenersiscriminato dalla potenziale portata autoindiziante delle loro dichiarazioni, postoche non vi erano sufficienti indizi a loro carico quando furono sentiti, per cuidovessero essere escussi con le garanzie difensive, al riguardo non potendoritenersi significativo il solo elemento, valorizzato in sentenza, che essi fosserofruitori esclusivi dell’alloggio ove si era verificato, a più riprese, ildanneggiamento.3. In mancanza di richiesta di discussione orale nei termini di legge, ilprocedimento viene trattato con rito cartolare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso deve essere qualificato come appello per le ragioni che diseguito si espongono.2. L’impugnazione è proposta dal Procuratore della Repubblica presso ilTribunale ricorrente con ricorso diretto ex art. 569 cod. proc. pen. avverso lasentenza di non luogo a procedere, perché il fatto non costituisce reato, emessadal Giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale ai sensi degli artt. 129e 554-ter cod. proc. pen.Appare dirimente osservare che, con riguardo ai temi sollevati in ricorso -afferenti sia all’applicabilità agli imputati della scriminante prevista dall’ art. 384,comma 1, cod. pen., sia al diritto al silenzio - sono stati dedotti, unitamente aviolazioni di legge, vizi di motivazione, nelle varie declinazioni dellacontraddittorietà e della illogicità del percorso logico argomentativo posto a basedella decisione di proscioglimento.Di contro, a mente dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., l’ambitoapplicativo del ricorso per saltum comprende i soli vizi di violazione di legge, viziche, con riferimento alla motivazione, sono configurabili solo ove essa manchi deirequisiti minimi di esistenza e di completezza (tra le molte v. Sez. U, n. 25080del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 – 01).Una tale carenza non è stata neppure ipotizzata e comunque non ricorrein concreto.3. È assorbita l’ulteriore questione della ammissibilità del ricorsoimmediato avverso la sentenza emessa all’esito della udienza di comparizionepredibattimentale di cui all’art. 554-ter cod. proc. pen., in relazione alla quale sisono delineate posizioni non univoche nella giurisprudenza di questa Corte.È appena il caso di richiamare, al riguardo, il prevalente orientamento,secondo il quale tale decisione non è neppure impugnabile con ricorso immediatoper cassazione, in quanto: a) stando al dato testuale dell’art. 569 cod. proc.pen., il ricorso per saltum è proponibile solo avverso la sentenza che definiscenel merito il primo grado di giudizio e non anche avverso una pronuncia di naturaprocessuale, terminativa di una fase che precede il giudizio stesso; b) il regimeimpugnatorio dettato per tale pronuncia ha una sua specificità, essendo previstocome rimedio l’appello, con i relativi epiloghi decisori ex art. 554-quater cod.proc. pen., ed essendo prevista la possibilità di revoca, ai sensi dell’art. 554-quinquies cod. proc. pen., secondo i meccanismi tipici dell’udienza preliminare,poco compatibili con una decisione di legittimità (Sez. 5, n. 6068 del11/12/2025, dep. 2026, Pg, Rv. 289327 – 01; Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024,Gallo, Rv. 286724 - 01; Sez. 2, n. 38759 del 05/11/025, Salkanovic, non mass.;Sez. 3, n. 16001 del 20/02/2025, Massimilla, non mass.; Sez. 2, n. 14023 del15/01/2025, Ventrella, non mass.).Per completezza, deve anche darsi atto anche di un contrario indirizzosecondo il quale il disposto dell'art. 569 cod. proc. pen., nel riferirsi alla sentenzadi primo grado senza alcuna specificazione, non limiti affatto la proponibilitàimmediata dell'impugnativa alle sentenze emesse in esito al giudizio di merito(tra le altre, Sez. 3, n. 22003 del 12/02/2026, Pmt, non massimata).4. Riqualificato il ricorso in appello, gli atti vanno trasmessi alla Corte diappello di Potenza ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. P.Q.MIl Collegio, qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli attialla Corte di appello di Potenza.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]
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