CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14229/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27232/2014 R.G. proposto da v [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1754/28/14, depositata il 20 marzo 201L. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2014 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Comnissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l'appello proposto dall' Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 167/1/12 della Commissione tributaria provinciale di Viterbo che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2007. La CTR osservava in particolare che le pretese creditorie portate dall'atto impositivo impugnato erano fondate non solo sullo studio di settore applicato, ma anche sulla antieconomicità della gestione aziendale, non avendo peraltro la società contribuente dimostrato il contrario. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo tre motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Considerato che: Con il primo e con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 62-bis, 62, sex es, comma 3, di 331/1993, poiché la CTR ha ritenuto la fondatezza delle pretese creditorie erariali erroneamente applicando le disposi zioni legislative evocate disciplinante la speciale metodologia acc:ertativa basata sugli studi di settore. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili e comunque infondate. Va ribadito che: -«In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (ex multis Cass., n. 26110 del 2015); -«Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valuta-e il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 07/04/2017); -«In materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, com -na 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purchè (gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e queli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26036 del 30/12/2015, Rv. 638203 - 01). I mezzi in esame sono formulati quali astratte critiche della ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale fonda le proprie statuizioni su valutazioni di merito -non revisionabili ulteriormente in questa sede- dalle quali emerge, con chiarezza, che il giudice tributario di appello non ha esclusivamente considerato lo scostamento dallo studio di settore, ma al contempo la condotta antieconomica della società contribuente, analizzandone puntualmente le difese. Evidente è dunque che, inammissibilmente, le censure, aspecifiche alla sentenza impugnata, non prospettando un'interpretazione giuridica alternativa delle norme asseritamente violate, sono nella sostanza un tentativo mascherato di ottenere da questa Corte un giudizio sul meritum causae che non rientra nel parametro d'impugnativa prescelto. In ogni caso va anche sottolineato che il giudice tributario di appello ha fatto piena e corretta applicazione del terzo arresto giurisprudenziale citato. Con il terzo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, poiché la CTR ha affermato a antieconomicità della sua condotta imprenditoriale senza concretamente valutare gli elementi di prova agli atti. La censura è inammissibile e comunque infondata. Va ribadito che: -«Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» (Cass., n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 - 01); -«La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di cont-ollo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddidorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione» (Cass., n, 19547 del 04/08/2017, Rv. 645292 - 01); Chiaro è anzitutto che l'articolazione del mezzo collide con il perimetro del giudizio di questa Corte seccndo la vigente formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod, proc. civ., attingendo le valutazioni probatorie della CTR laziale. Dal che la sua inammissibilità. In ogni caso deve rilevarsi che non vi è stata nessuna omissione di valutazione di fatti decisivi e controversi da parte del giudice tributario di appello, essendo la motivazione della sentenza impugnata del tutto esaustiva e puntuale al riguardo. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del ci.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo un