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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23159/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 27439/2023 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, con particolare ri- ferimento alla prova che egli si trovasse alla guida in stato di alterazione psico- fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disat- tesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impu- gnata ed sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, in relazione all'unico motivo, la Corte territoriale ha logicamente motivato la configurabilità del reato ex art. 187 d.lgs. del 30 aprile n. 285, 1992, dando atto delle modalità della condotta che dimostrano assenza di lucidità dato che l'imputato ha perso il con- trollo del mezzo e non ha adottato alcuna manovra di emergenza per evitare di uscire dalla strada e di urtare un ostacolo fisso ed evidente.

Richiamando proprio la giurisprudenza di legittimità invocata dal ricorrente - secondo cui è necessaria la prova dell'attualità degli effetti dell'assunzione di stu- pefacenti, atteso che la sanzione penale colpisce non già chi guida dopo aver as- sunto droghe, bensì chi guida in stato di alterazione dipendente da siffatta assun- zione - la Corte territoriale concorda con il primo giudice, che ha ritenuto che la prova sia stata raggiunta attraverso la combinazione del risultato degli esami me- dici (nel caso di specie, ematici) con altri elementi indiziari, quali la condotta di guida dell'imputato, che non è stato in grado di governare e mantenere il controllo N. 27439/2023 R.G. della vettura, uscendo dalla carreggiata, percorrendo a grande velocità il marcia- piede, travolgendo un cancello e fermandosi solo in conseguenza dell'impatto.

Correttamente la Corte territoriale ha evidenziato che l'accertamento tecnico- biologico documenta la presenza di THC nel sangue, e che quest'ultimo accerta- mento è da ritenersi estremamente significativo per ricollegare l'alterazione psico- fisica all'assunzione di droga, differentemente dall'esame sulle urine che è meno attendibile in proposito.

Ciò perché la presenza di metaboliti nelle urine costituisce la fase successiva sia al momento dell'assunzione della sostanza, sia al periodo di efficacia del principio attivo, costituendo essa il momento in cui l'organismo umano espelle le "scorie" metaboliche conseguite all'assunzione della sostanza da parte del soggetto.

Differente invece è l'accertamento ematologico che porta a risultato con sufficiente margine di certezza dal punto di vista tossicologico.

La pronuncia, in tal senso, si colloca nel solco del più recente orientamento di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 14919 del 21/03/2019, Simi, Rv. 275650 - 01 in moti- vazione, oltre che le recentissime Sez. 4 n. 3383 del 23/11/2023 dep. 2024, Pulici, non mass., Sez. 4 n. 31514 del 19/4/2023, Mounir, non mass. e Sez. 7 n. 10351 del 21/02/2014, Maestri, non mass.), che ha posto l'accento sul fatto che, mentre gli accertamenti su campioni piliferi e sulle urine hanno una affidabilità limitata perché rilevano tracce di sostanze stupefacenti che restano depositate in tessuti e organi anche per un periodo di tempo prolungato, gli esami ematici hanno una affidabilità di gran lunga maggiore, rilevando la presenza di sostanze tossiche che, al momento dell'accertamento, per il fatto di essere in circolazione nel sangue, sono inevitabilmente destinate a raggiungere il cervello ed il sistema nervoso e, proprio per questo, sono suscettibili di alterare lo stato cognitivo e i riflessi del soggetto, per cui bastano da soli a ritenere lo stato di alterazione.

4. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.

Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 dei 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).N. 27439/2023 R.G.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 27439/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, con particolare ri- ferimento alla prova che egli si trovasse alla guida in stato di alterazione psico- fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disat- tesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impu- gnata ed sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, in relazione all'unico motivo, la Corte territoriale ha logicamente motivato la configurabilità del reato ex art. 187 d.lgs. del 30 aprile n. 285, 1992, dando atto delle modalità della condotta che dimostrano assenza di lucidità dato che l'imputato ha perso il con- trollo del mezzo e non ha adottato alcuna manovra di emergenza per evitare di uscire dalla strada e di urtare un ostacolo fisso ed evidente. Richiamando proprio la giurisprudenza di legittimità invocata dal ricorrente - secondo cui è necessaria la prova dell'attualità degli effetti dell'assunzione di stu- pefacenti, atteso che la sanzione penale colpisce non già chi guida dopo aver as- sunto droghe, bensì chi guida in stato di alterazione dipendente da siffatta assun- zione - la Corte territoriale concorda con il primo giudice, che ha ritenuto che la prova sia stata raggiunta attraverso la combinazione del risultato degli esami me- dici (nel caso di specie, ematici) con altri elementi indiziari, quali la condotta di guida dell'imputato, che non è stato in grado di governare e mantenere il controllo N. 27439/2023 R.G. della vettura, uscendo dalla carreggiata, percorrendo a grande velocità il marcia- piede, travolgendo un cancello e fermandosi solo in conseguenza dell'impatto. Correttamente la Corte territoriale ha evidenziato che l'accertamento tecnico- biologico documenta la presenza di THC nel sangue, e che quest'ultimo accerta- mento è da ritenersi estremamente significativo per ricollegare l'alterazione psico- fisica all'assunzione di droga, differentemente dall'esame sulle urine che è meno attendibile in proposito. Ciò perché la presenza di metaboliti nelle urine costituisce la fase successiva sia al momento dell'assunzione della sostanza, sia al periodo di efficacia del principio attivo, costituendo essa il momento in cui l'organismo umano espelle le "scorie" metaboliche conseguite all'assunzione della sostanza da parte del soggetto. Differente invece è l'accertamento ematologico che porta a risultato con sufficiente margine di certezza dal punto di vista tossicologico. La pronuncia, in tal senso, si colloca nel solco del più recente orientamento di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 14919 del 21/03/2019, Simi, Rv. 275650 - 01 in moti- vazione, oltre che le recentissime Sez. 4 n. 3383 del 23/11/2023 dep. 2024, Pulici, non mass., Sez. 4 n. 31514 del 19/4/2023, Mounir, non mass. e Sez. 7 n. 10351 del 21/02/2014, Maestri, non mass.), che ha posto l'accento sul fatto che, mentre gli accertamenti su campioni piliferi e sulle urine hanno una affidabilità limitata perché rilevano tracce di sostanze stupefacenti che restano depositate in tessuti e organi anche per un periodo di tempo prolungato, gli esami ematici hanno una affidabilità di gran lunga maggiore, rilevando la presenza di sostanze tossiche che, al momento dell'accertamento, per il fatto di essere in circolazione nel sangue, sono inevitabilmente destinate a raggiungere il cervello ed il sistema nervoso e, proprio per questo, sono suscettibili di alterare lo stato cognitivo e i riflessi del soggetto, per cui bastano da soli a ritenere lo stato di alterazione. 4. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 dei 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).N. 27439/2023 R.G. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem