Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 273/1986
ECLI:IT:COST:1986:273
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha presentato ricorso per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della
Regione Emilia-Romagna approvata il 2 giugno 1977 e riapprovata, dopo
il rinvio del Governo, il 13 ottobre 1977, recante "Abrogazione della
legge regionale 27 dicembre 1972 n. 16 sulla assegnazione di borse di
studio in favore degli alunni in disagiate condizioni di famiglia".
L'impugnata normativa, nell'abrogare la legge regionale n. 16/1972
(confermando peraltro il godimento delle borse di studio da parte degli
alunni già assegnatari delle stesse, sino al termine degli studi) e
nel preannunciare una nuova normativa con la finalità di superare le
modalità "del concorso pubblico per soli titoli", sarebbe lesiva del
terzo e quarto comma dell'art. 34 Cost. che prevede la concessione, ma
per concorso, di borse di studio alle famiglie di studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi.
Si è costituito in giudizio il Presidente della Regione
Emilia-Romagna, rappresentato e difeso dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale la legge denunciata non sarebbe lesiva del
ridetto art. 34, ben potendo il precetto ivi contenuto essere garantito
da altre provvidenze, diverse dalla borsa di studio. Inoltre,
l'intendimento della legge sarebbe quello di superare il principio del
concorso basato solo su titoli, dovendo detta prova essere invece
integrata da altri elementi di valutazione.
Nelle more del giudizio è stata approvata la legge regionale 25
gennaio 1983 n. 6 che ha disciplinato l'intera materia del diritto allo
studio.
:
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato questione
di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 34 Cost.,
della legge della Regione Emilia-Romagna recante specifiche norme sulla
assegnazione di borse di studio in favore degli alunni in disagiate
condizioni di famiglia. Come esposto in narrativa, è successivamente
intervenuta la legge regionale 25 gennaio 1983 n. 6 (Diritto allo
studio) che ha organicamente previsto e disciplinato la materia, con
una serie di interventi, ivi compreso quello relativo all'attribuzione
di borse di studio, volti a rimuovere gli ostacoli socio-economici e
culturali di impedimento al pieno esercizio del diritto medesimo.
Va rilevato, pertanto, il venir meno delle ragioni di contrasto
poste nel presente giudizio, con la conseguente dichiarazione di
cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe, relativo al disegno di legge della Regione
Emilia-Romagna approvato il 2 giugno 1977 e riapprovato il 13 ottobre
1977 recante "Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1972 n. 16
sulla assegnazione di borse di studio in favore degli alunni in
disagiate condizioni di famiglia".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1 986.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - RENATO DELL'ANDRO -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere