CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 40125/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilita' il ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA difensore di [OSCURATO:PERSONA], non è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Caltanisetta - in sede di riesame cautelare - con ordinanza in data 23 Marzo 2023, in parziale accoglimento dell'atto di appello proposto dal procuratore della repubblica presso il Tribunale di Enna, in riforma dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Enna in data 22 Febbraio 2023 ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] Daniele la misura degli arresti domiciliari in sostituzione della misura non detentiva originariamente disposta dal giudice della cautela in relazione ad una serie di reati di furto di autovetture aggravati dal numero di persone, dall'uso del mezzo fraudolento e dalla esposizione dei beni a pubblica fede. Il Tribunale del Riesame, premesso che il giudice della cautela aveva erroneamente escluso la idoneità di misura detentiva assumendo che l'obbligo di dimora fosse sufficiente a preservare il pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie in quanto da eseguirsi in luogo diverso da quello in cui i reati erano stati perpetrati, atteso che alcuni furti erano stati compiuti nella provincia di Catania luogo di esecuzione della cautela domiciliare, poneva in rilievo l'attualità delle esigenze cautelari in ragione della personalità del prevenuto che, in base ai precedenti penali di cui è gravato, risultava costantemente orientata verso il crimine, nonchè trasgressiva delle prescrizioni imposte risultando condanne per evasione. Sotto diverso profilo ha riconosciuto l'attualità della esigenza connessa al rischio di reiterazione di condotte criminose della stessa specie anche con riferimento al decorso temporale, atteso che i fatti reato erano stati realizzati in un arco temporale non discosto dall'epoca di applicazione della cautela (circa un anno); concludeva pertanto che la misura degli arresti domiciliari rispondeva ai requisiti di adeguatezza e di proporzionalità imposti dalla legge a fronte di indagato dalla caratura criminale di tutto rispetto, peraltro gravato di numerosissimi precedenti ininterrottamente dal 2003 al 2018 per reati contro il patrimonio. 2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Antonio denunciando difetto motivazionale per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al giudizio di ricorrenza delle esigenze cautelari e alla attualità ed alla concretezza delle stesse. Assume in particolare che il tribunale del riesame, a fronte di precedenti risalenti, non aveva adeguatamente considerato il decorso del tempo rispetto all'epoca di commissione dei reati, non evidenziando neppure gli elementi concreti da cui desumere le prossime occasioni di deviazione criminale.Al contempo prospetta la adeguatezza di misura cautelare non detentiva seppure con prescrizioni, ritenuta idonea a prevenire la commissione di reati della stessa specie in comuni diversi dal luogo di esecuzione della misura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Come questa Corte ha ripetutamente affermato in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. ex plurimis Cass. S.U. n.16 del 16/06/1996, [OSCURATO:PERSONA]; sez.1, n.1083 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Martorana; sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv.265244). In particolare è stato affermato dal giudice di legittimità in relazione alla impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez.5, n.46124 del 8/10/2008 Pagliaro; sez.6, n.11194 del 8/03/2012, Lupo; sez.4, n.18795 del 2/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.269884). 2. Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari confermata dal giudice del riesame, la motivazione della ordinanza impugnata appare logica e priva di contraddizioni mentre le censure svolte dal ricorrente si presentano ripetitive di argomenti già proposti in sede di riesame cautelare, adeguatamente valutati e disattesi con ragionamento del tutto privo di illogicità. 2.1 Corretto in particolare è l'apprezzamento sviluppato in ordine sia alla concretezza sia all'attualità delle esigenze cautelari, in linea con il novum introdotto alla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell'articolo 274 c.p.p. Come è noto, l'"attualità" dell'esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua "concretezza". Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l'uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla probabilità di reiterazione nel crimine valutata con giudizio prognostico attualizzato alla data dei fatti la cui ricorrenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa. Ma il giudice del riesame ha rispettato questo principio e, nel contempo, non ha certo trascurato il decorso del tempo tra la misura e i fatti sub iudice, mettendo in evidenza la ripetitività dei fatti reato, il lasso temporale all'interno del quale la condotta illecita è stata realizzata, valorizzando al contempo la personalità del prevenuto gravato da un susseguirsi di precedenti per reati contro il patrimonio dal 1998 al 2018, quindi caratterizzata da una forte propensione al crimine e al contempo dalla trasgressione alle prescrizioni inerenti alla esecuzione dei provvedimenti dati dall'autorità giudiziaria, come emerge dai precedenti in materia di evasione, così da rendere attuale l'esigenza di contenere il pericolo di recidivanza attraverso misura cautelare detentiva. 2.2 In questa prospettiva, risulta palese come le doglianze appaiano generiche e prive di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata. Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (sez.5, n.11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv.277242-01; sez.5, n.1154 del 11/11/2021, Magliulo, Rv.282769.01; sez.3, n.9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv.282891-01). In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia sull'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. 2.3 Le indicate modalità e caratteristiche della condotta criminosa e i profili afferenti alla personalità del prevenuto (serie ininterrotta di precedenti penali, ripetitività e organizzazione della condotta realizzata in concorso concernente furti in serie di autovetture, tendenza alla trasgressione di misure cautelari) sono stati ritenuti, in modo non manifestamente illogico, espressione della concretezza, ma ancor più dell'attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione criminosa e depongono per un pericolo di recidivanza non solo ipotetico, ma reso concreto e attuale dagli indici sintomatici puntualmente indicati. 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., che si determina in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Co