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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 26302/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto F. Marinelli, con le quali si è chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Genova per nuovo esame.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 634, cod. proc. pen., la Corte d'appello di Genova ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, presentata ai sensi dell'art. 630, c. 1, lett. c), cod. proc. pen., nell'interesse di CARMAGNINI Patrizia, con riferimento alla sentenza del Tribunale di Prato, resa nei suoi confronti ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., per i reati di omicidio colposo e incendio colposo, correlati a un evento occorso all'interno di un immobile di proprietà locato a terzi.

2. La difesa ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza quanto alla scoperta di prove nuove dimostrative della innocenza e vizio motivazionale quanto agli allegati da 1) a 6) dell'istanza di revisione, rispetto ai quali assume l'assenza di argomentazioni nel provvedimento impugnato.

La difesa oppone, quanto al primo profilo, che la stessa Corte territoriale avrebbe riconosciuto che dalla consulenza tecnica allegata a difesa era emersa la estraneità della CARMAGNINI alle manomissioni dell'impianto elettrico dell'immobile a uso abitativo, nel quale si verificò l'incendio e trovarono la morte le vittime.

Inoltre, si rileva che i giudici della revisione avrebbero erroneamente valutato il novum probatorio dedotto (la citata consulenza), facendo rinvio alla natura della sentenza irrevocabile, in tal modo giungendo a una interpretatio abrogans della legge n. 134 del 2003 che ha introdotto la previsione della applicabilità dell'istituto della revisione anche rispetto alle sentenze di patteggiamento.

Quanto al secondo profilo, rileva che la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione, quali prove nuove, gli elementi indicati negli allegati da 1) a 6) della istanza di revisione.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Felicetta MARINELLI, ha rassegnato conclusioni, con le quali ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Genova per nuovo esame.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte d'appello ha dato atto che la richiesta di revisione era stata formulata alla luce di una consulenza tecnica dalla quale emergeva la estraneità della CARMAGNINI alle manomissioni dell'impianto elettrico dell'immobile interessato dall'incendio, nel quale trovarono la morte le vittime.

Ha, poi, riconosciuto in astratto che la sentenza di patteggiamento può essere sottoposta a revisione e che, nella specie, la prova nuova addotta a sostegno aveva avuto a oggetto temi di indagine sviluppati nel procedimento conclusosi con la sentenza irrevocabile di patteggiamento.

In tal caso, stante la natura di mezzo straordinario dell'istituto della revisione, la Corte genovese, nel richiamare i principi formulati dalla giurisprudenza sul punto, ha precisato che l'elaborato tecnico non era fondato su nuove acquisizioni tecniche o scientifiche innovative, la consulenza non essendo stata preclusa durante le indagini o nel corso di un eventuale giudizio, al quale tuttavia la ricorrente aveva rinunciato chiedendo di accedere al rito speciale.

L'approfondimento delle cause dell'incendio, in altri termini, non era stato conseguenza del sopravvenire di tecniche innovative di accertamento, sconosciute all'epoca.

3. I motivi sono manifestamente infondati.

Quanto al primo, deve premettersi che, in linea generale, in tema di revisione, prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, c. 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, sono non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez.

U, n. 624 del 26/9/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443; sez. 6 n. 20022 del 30/1/2014, Rv. 259778; sez. 5, n. 12763 del 9/1/2020, Eleuteri, Rv. 279068).

Tuttavia, si è pure precisato che, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (sez. 5 n. 24682 del 15/05/2014, Rv. 260005; n. 34515 del 18/6/2021, Fadda, Rv. 281772) e che, con riguardo alla specifica previsione di cui all'art. 630, c. 1, lett. c), cod. proc. pen., quando le nuove prove offerte dal condannato abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice della fase rescindente deve limitarsi ad accertare se quegli elementi nuovi possano portare ad una diversa valutazione delle prove già precedentemente esaminate (sez. 6 n. 7932 del 19/01/2012, Rv. 252421; sez. 2, n. 35399 del 23/572019, Cannatà, Rv. 277072).

Quando, poi, la prova nuova sia rappresentata da una consulenza tecnica, è vero che tra tali prove figurano anche elaborati tecnici, incidenti su un tema già devoluto e oggetto di indagine, ma a condizione che esse si fondino su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (sez. 5, n. 10523 del 20/2/2018, Rossi, Rv. 272592-01), suscettibili di fornire cioè risultati più adeguati atti a superare i criteri adottati in precedenza (sez. 6, n. 34531 del 4/7/2013, Mazzagatti, Rv. 256136-01).

Già sotto tale ultimo, assorbente profilo, dunque, il ricorso è inammissibile, le relative doglianze risolvendosi in censure aspecifiche, non avendo la parte neppure allegato che le tecniche impiegate dal consulente fossero sconosciute all'epoca in cui fu avviato il procedimento conclusosi con la sentenza di patteggiamento.

Peraltro, la difesa ha pure omesso di considerare che la revisione di tale tipo di sentenza, allorquando richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 cod. proc. pen., come applicabile nel patteggiamento (sez. 6, n. 5238 del 29/1/2018, Notarangelo, Rv. 272129-01; n. 10299 del 13/\12/2013, dep. 2014, K., Rv. 258997-01).

Tale interpretazione è stata ritenuta con la Carta fondamentale, essendosi già valutata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 27 e 111 Cost., della disciplina in tema di revisione della sentenza di patteggiamento, nella interpretazione che, per simmetria, impone di valutare le prove nuove o sopravvenute secondo la regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., propria del patteggiamento, atteso che il consenso prestato per la definizione del processo con l'applicazione della pena implica l'accettazione integrale del relativo "statuto" anche per la fase di revisione (sez. 5, n. 12096 del 20/1/2021, Bersani, Rv. 280759-01).

La stessa genericità e aspecificità, peraltro, connota anche l'ulteriore doglianza, formulata con riferimento ad elementi, non meglio precisati, neppure allegati al ricorso o in esso richiamati.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/00).

Deve disporsi l'oscuramento dei dati personali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 30 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto F. Marinelli, con le quali si è chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Genova per nuovo esame. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 634, cod. proc. pen., la Corte d'appello di Genova ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, presentata ai sensi dell'art. 630, c. 1, lett. c), cod. proc. pen., nell'interesse di CARMAGNINI Patrizia, con riferimento alla sentenza del Tribunale di Prato, resa nei suoi confronti ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., per i reati di omicidio colposo e incendio colposo, correlati a un evento occorso all'interno di un immobile di proprietà locato a terzi. 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza quanto alla scoperta di prove nuove dimostrative della innocenza e vizio motivazionale quanto agli allegati da 1) a 6) dell'istanza di revisione, rispetto ai quali assume l'assenza di argomentazioni nel provvedimento impugnato. La difesa oppone, quanto al primo profilo, che la stessa Corte territoriale avrebbe riconosciuto che dalla consulenza tecnica allegata a difesa era emersa la estraneità della CARMAGNINI alle manomissioni dell'impianto elettrico dell'immobile a uso abitativo, nel quale si verificò l'incendio e trovarono la morte le vittime. Inoltre, si rileva che i giudici della revisione avrebbero erroneamente valutato il novum probatorio dedotto (la citata consulenza), facendo rinvio alla natura della sentenza irrevocabile, in tal modo giungendo a una interpretatio abrogans della legge n. 134 del 2003 che ha introdotto la previsione della applicabilità dell'istituto della revisione anche rispetto alle sentenze di patteggiamento. Quanto al secondo profilo, rileva che la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione, quali prove nuove, gli elementi indicati negli allegati da 1) a 6) della istanza di revisione. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Felicetta MARINELLI, ha rassegnato conclusioni, con le quali ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Genova per nuovo esame. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte d'appello ha dato atto che la richiesta di revisione era stata formulata alla luce di una consulenza tecnica dalla quale emergeva la estraneità della CARMAGNINI alle manomissioni dell'impianto elettrico dell'immobile interessato dall'incendio, nel quale trovarono la morte le vittime. Ha, poi, riconosciuto in astratto che la sentenza di patteggiamento può essere sottoposta a revisione e che, nella specie, la prova nuova addotta a sostegno aveva avuto a oggetto temi di indagine sviluppati nel procedimento conclusosi con la sentenza irrevocabile di patteggiamento. In tal caso, stante la natura di mezzo straordinario dell'istituto della revisione, la Corte genovese, nel richiamare i principi formulati dalla giurisprudenza sul punto, ha precisato che l'elaborato tecnico non era fondato su nuove acquisizioni tecniche o scientifiche innovative, la consulenza non essendo stata preclusa durante le indagini o nel corso di un eventuale giudizio, al quale tuttavia la ricorrente aveva rinunciato chiedendo di accedere al rito speciale. L'approfondimento delle cause dell'incendio, in altri termini, non era stato conseguenza del sopravvenire di tecniche innovative di accertamento, sconosciute all'epoca. 3. I motivi sono manifestamente infondati. Quanto al primo, deve premettersi che, in linea generale, in tema di revisione, prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, c. 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, sono non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/9/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443; sez. 6 n. 20022 del 30/1/2014, Rv. 259778; sez. 5, n. 12763 del 9/1/2020, Eleuteri, Rv. 279068). Tuttavia, si è pure precisato che, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (sez. 5 n. 24682 del 15/05/2014, Rv. 260005; n. 34515 del 18/6/2021, Fadda, Rv. 281772) e che, con riguardo alla specifica previsione di cui all'art. 630, c. 1, lett. c), cod. proc. pen., quando le nuove prove offerte dal condannato abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice della fase rescindente deve limitarsi ad accertare se quegli elementi nuovi possano portare ad una diversa valutazione delle prove già precedentemente esaminate (sez. 6 n. 7932 del 19/01/2012, Rv. 252421; sez. 2, n. 35399 del 23/572019, Cannatà, Rv. 277072). Quando, poi, la prova nuova sia rappresentata da una consulenza tecnica, è vero che tra tali prove figurano anche elaborati tecnici, incidenti su un tema già devoluto e oggetto di indagine, ma a condizione che esse si fondino su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (sez. 5, n. 10523 del 20/2/2018, Rossi, Rv. 272592-01), suscettibili di fornire cioè risultati più adeguati atti a superare i criteri adottati in precedenza (sez. 6, n. 34531 del 4/7/2013, Mazzagatti, Rv. 256136-01). Già sotto tale ultimo, assorbente profilo, dunque, il ricorso è inammissibile, le relative doglianze risolvendosi in censure aspecifiche, non avendo la parte neppure allegato che le tecniche impiegate dal consulente fossero sconosciute all'epoca in cui fu avviato il procedimento conclusosi con la sentenza di patteggiamento. Peraltro, la difesa ha pure omesso di considerare che la revisione di tale tipo di sentenza, allorquando richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 cod. proc. pen., come applicabile nel patteggiamento (sez. 6, n. 5238 del 29/1/2018, Notarangelo, Rv. 272129-01; n. 10299 del 13/\12/2013, dep. 2014, K., Rv. 258997-01). Tale interpretazione è stata ritenuta con la Carta fondamentale, essendosi già valutata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 27 e 111 Cost., della disciplina in tema di revisione della sentenza di patteggiamento, nella interpretazione che, per simmetria, impone di valutare le prove nuove o sopravvenute secondo la regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., propria del patteggiamento, atteso che il consenso prestato per la definizione del processo con l'applicazione della pena implica l'accettazione integrale del relativo "statuto" anche per la fase di revisione (sez. 5, n. 12096 del 20/1/2021, Bersani, Rv. 280759-01). La stessa genericità e aspecificità, peraltro, connota anche l'ulteriore doglianza, formulata con riferimento ad elementi, non meglio precisati, neppure allegati al ricorso o in esso richiamati. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/00). Deve disporsi l'oscuramento dei dati personali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 30 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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