CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21642/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione del Tribunale di Cosenza del 30.4.2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 7.200 euro di multa, per alcune condotte di diffamazione, unificate dal vincolo della continuazione criminosa, commesse ai danni dei legali rappresentanti della società [OSCURATO:SOCIETA]. tramite la pubblicazione di scritti sulla sua pagina di profilo Facebook, che evocavano rapporti tra la ditta e "una serie di affiliati al clan Perna", nonché nei confronti del sindaco della città di Cosenza, accusato di essere stato appoggiato dal clan e di guidare, oggi, un comune "inginocchiato" alle esigenze di tale azienda e dei suoi referenti mafiosi. 2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo con cui evidenzia violazione di legge, avuto riguardo alla dichiarazione di assenza nei suoi confronti, emessa con ordinanza del 25.9.2017 dal giudice di primo grado, che ha ritenuto sufficiente la compiuta giacenza perfezionatasi all'indirizzo di residenza della notifica del decreto di citazione a giudizio e dell'ultimo verbale di udienza, ritenendo garantita l'effettiva conoscenza del processo dall'unica notifica effettivamente ricevuta a mani proprie dall'imputato nel procedimento: quella dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. La difesa rappresenta l'erroneità di tale presupposto di conoscenza del processo, rappresentando che sulla cartolina di ritorno della notifica del decreto di citazione a giudizio, che non reca il nome della via o del numero civico, non risulta alcun CAD, ovvero l'attestazione del servizio postale da cui emerga che il ricorrente non si è recato a ritirare il plico a lui diretto, sicchè è attestata solo la spedizione del plico stesso. Insiste, altresì, sul fatto che nell'avviso non vi sia traccia del necessario avvertimento che, non comparendo nel giudizio, l'imputato sarà giudicato in assenza. 3. [OSCURATO:PERSONA] Serrao d'Aquino ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, insistendo sulla valenza di conoscenza effettiva tratta dalla notifica a mani proprie dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen. 3.1. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali contesta le conclusioni del PG presso la Cassazione, rifacendosi all'orientamento dettato dalla sentenza Sez. 6, n. 43140 del 19/9/2019, Shimi, Rv. 277210 (allegando anche una sentenza di assoluzione in favore dell'imputato, per fatti analoghi, non ancora passata in giudicato).[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Le Sezioni Unite hanno affermato, in una fattispecie di restituzione nel termine per impugnare ex art. 175 cod. proc. pen., ma con principio dalla valenza generale, che l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez. U, n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716). Successivamente, si è precisato che, in tema di rescissione del giudicato, l'incolpevole mancata conoscenza del processo non è esclusa né dalla notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dovendo tale conoscenza essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium", né dalla notifica a persona diversa dall'imputato, ma con esso convivente, del decreto di citazione a giudizio, non incidendo il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo (Sez. 6, n. 43140 del 19/9/2019, Shimi, Rv. 277210). Deve, pertanto, rilevarsi la nullità della dichiarazione di assenza dell'imputato, perché carente sotto il profilo della verifica del necessario presupposto dell'accertamento della conoscenza del processo o della colpevole volontaria sottrazione a detta conoscenza da parte dell'imputato; ed infatti, la dichiarazione di assenza nei suoi confronti, emessa con ordinanza del 25.9.2017 dal giudice di primo grado, è stata pronunciata ritenuta sufficiente la compiuta giacenza perfezionatasi all'indirizzo di residenza della notifica del decreto di citazione a giudizio e dell'ultimo verbale di udienza, senza che vi sia la prova della effettiva ricezione da parte del ricorrente di tali atti o quantomeno del processo. Viceversa, si è creduto di desumere l'effettiva conoscenza del processo dall'unica notifica effettivamente ricevuta a mani proprie dall'imputato nel procedimento: quella dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.: tale prospettiva si pone in contrasto con le affermazioni nomofilattiche delle Sezioni Unite, che si sono confrontate con la giurisprudenza della Corte EDU, ricavando il principio già enunciato e la regola che l'effettiva conoscenza del processo può essere garantita soltanto dalla notifica effettiva di un atto di vocatio in ius, e non di un atto prodromico, quale è l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Nel caso di specie, risulta che la cartolina di ritorno della notifica del decreto di citazione a giudizio (che non reca il nome della via o del numero civico) sia stata notificata per compiuta giacenza, senza che risulti la prova CAD (comunicazione di avvenuto deposito), sicchè è attestata solo la spedizione del plico stesso ma non la sua ricezione. Ebbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale da preferirsi, in tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica dell'atto rifiutato dal destinatario o non consegnato per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non si perfeziona con la spedizione della raccomandata contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma solo con la sua ricezione da parte del destinatario (cfr., Sez. 5, n. 21492 del 8/3/2022, Diaz, Rv. 283429; Sez. 2, n. 13900 del 05/02/2016, Firenze, Rv. 266718; Sez. 2, Sentenza n. 24807 del 04/04/2019, Lupica, Rv. 276968; Sez. 3, Sentenza n. 36330 del 30/06/2021, Schweiggl, Rv. 281947). Principio questo che ha ricevuto l'autorevole avvallo delle Sezioni Unite civili, che hanno affermato come, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Sez. U civ., n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953). [OSCURATO:PERSONA] intendere recepire e dare seguito a tale ultimo orientamento, condividendone i fondamenti. Infatti, la mera spedizione dell'avviso non è di per sé modalità idonea ad informare l'imputato del deposito dell'atto (e dunque della possibilità di prenderne effettiva conoscenza ritirandolo presso l'ufficio postale) se alla stessa non segue la ricezione dello stesso avviso da parte sua. 2.1. Ne consegue l'annullamento delle sentenze di primo e secondo grado ai sensi delVart.623, co.1, lett. b) cod. proc. pen., che richiama l'art. 604, comma 5-bis, stesso codice, che a sua volta prevede nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 420-quater, che il giudice dell'appello dichiari la nullità della sentenza con trasmissione degli atti al giudice di primo grado. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone la trasmissione degli