CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 marzo 2026
Cassazione n. 16675/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Cagliari-giudice dell'esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, [OSCURATO:PERSONA], del 10 marzo 2026;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato del 17 dicembre 2025, il Tribunale di Cagliari-giudice dell'esecuzione ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del medesimo Tribunale, con il quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di restituzione di beni sottoposti a confisca con la sentenza n. 554 del 27 maggio 2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, irrevocabile, con la quale è stata applicata, su concorde richiesta delle parti, la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, 80, comma 2, d. P.R. 309/1990, accertato in Cagliari il 31 agosto 2021. 1.1. Il provvedimento impugnato è stato deliberato, in sede di rinvio, all'esito di annullamento - statuito dalla Prima sezione di questa Corte con sentenza n. 27841 del 2 maggio 2025 - dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Cagliari del 21 gennaio 2025 che, decidendo a sua volta in sede di rinvio a seguito di annullamento di una prima ordinanza del 6 giugno 2023, ha dichiarato inammissibile l'istanza di dissequestro e di revoca della confisca dell'imbarcazione "[OSCURATO:PERSONA]", disposta con la sentenza n. 554 del 27 maggio 2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari. Con la sentenza di annullamento che ha dato luogo alla deliberazione della decisione all'odierno vaglio, la Prima sezione di questa Corte ha - nel solco dei principi enunciati nella sentenza di annullamento del 12 dicembre 2023 della stessa Prima Sezione - censurato la motivazione resa dal giudice dell'esecuzione, reputando come, a fondamento del rigetto dell'opposizione, il giudice avesse riproposto, anche graficamente, il medesimo provvedimento reiettivo opposto e senza prendere in alcuna considerazione i motivi esposti con l'opposizione stessa. Nella sentenza rescindente si dà atto di come questa Corte avesse annullato con rinvio la precedente ordinanza resa dal G.i.p. del Tribunale di Cagliari in data 6 marzo 2023 sull'istanza di restituzione presentata da [OSCURATO:PERSONA], dichiarata inammissibile in quanto ritenuta di tenore analogo rispetto a precedenti richieste, giacché allegava elementi documentali dai quali - secondo la prospettazione difensiva - emergeva che l'imbarcazione confiscata fosse di proprietà della società amministrata da [OSCURATO:PERSONA] anziché di [OSCURATO:PERSONA]. La Prima sezione aveva accolto il ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità, rilevando che il G.i.p., pur affermando che 2l'istanza fosse la reiterazione di precedente mozione, proposta già in numerose occasioni, non avesse svolto argomentazioni a sostegno per comprovare l'efficacia preclusiva delle precedenti decisioni e non avesse, altresì, per quali ragioni la nuova richiesta, fondata sulla produzione di documentazione, dovesse ritenersi basata su elementi già valutati nei precedenti provvedimenti. A seguito del primo annullamento, il giudice dell'esecuzione aveva fissato l'udienza in camera di consiglio per la trattazione dell'istanza di [OSCURATO:PERSONA] e, dando atto preliminarmente di ritenere che fosse "sostanzialmente in toto analoga ad altre due istanze" del 27 giugno 2022 e del 15 luglio 2022, l'aveva rigettata, senza confrontarsi con i documenti allegati all'originaria istanza, così ponendosi in palese contrasto con quanto stabilito dalla sentenza di annullamento del 12 dicembre 2023. La prima sentenza rescindente, pur annullando l'ordinanza del 6 giugno 2023 per mancanza di motivazione sulla decisione di inammissibilità, aveva evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] avesse fondato la sua istanza di restituzione sulla circostanza che, al momento dell'accertamento del reato e del sequestro, l'imbarcazione non fosse di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], producendo documentazione a sostegno di tale prospettazione, che la pregiudiziale declaratoria di inammissibilità non aveva, evidentemente, consentito di prendere in esame. Di conseguenza, la seconda sentenza rescindente ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione, ove avesse superato la precedente statuizione di inammissibilità, riconoscendo che l'istanza non fosse la mera riproposizione di quelle precedenti, avrebbe dovuto valutarla nel merito e, con essa, la documentazione che vi era stata allegata, suscettibile, in astratto, di contrastare una serie di dati (l'oggetto sociale delle società che avevano gestito l'imbarcazione; il periodo complessivo di disponibilità dell'imbarcazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]; il ruolo formalmente rivestito da [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] al momento del sequestro dell'imbarcazione), su cui era stato fondato l'originario decreto di sequestro preventivo, al cui contenuto anche nell'ultimo provvedimento si era riportato per relationem il G.i.p. Sull'assunto che l'ordinanza impugnata si fosse limitata a riprendere la motivazione del precedente provvedimento opposto e dei precedenti e non si fosse misurata con i motivi dell'opposizione e con i documenti prodotti a sostegno, foss'anche solo per disattendere motivatamente gli uni e gli altri, la Prima sezione ha ravvisato il vulnus della motivazione, disponendo l'annullamento dell'ordinanza del 21 febbraio 2025, con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Cagliari per un nuovo esame dell'opposizione. 31.2. Con l'ordinanza ora impugnata, il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'opposizione, ritenendo come - nonostante le allegazioni difensive - l'istante non abbia dimostrato la effettiva proprietà del natante, alla luce: - del vincolo di convivenza corrente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], irrevocabilmente giudicato; - dell'assunzione della qualità di amministratrice di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], proprietaria del natante e interamente partecipata da [OSCURATO:PERSONA], da parte di [OSCURATO:PERSONA], solo dal 15 luglio 2021; - della mancata dimostrazione di chi fosse, all'epoca dei fatti, amministratore di [OSCURATO:PERSONA], che risulta, invece, proprietaria di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in virtù di cessione di quote del 20 maggio 2021, operata da [OSCURATO:PERSONA] nella duplice qualità di cedente e procuratore della cessionaria; elementi, questi, introdotti dalla difesa e reputati recessivi rispetto al compendio dimostrativo valorizzato dal giudice del merito ai fini della confisca, neppure incrinato dal rilievo per cui il natante fosse, effettivamente, destinato anche ad attività di charter. 2. Avverso l'ordinanza indicata del Giudice dell'esecuzione ha proposto ricorso la terza interessata, con atto a firma del difensore e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce vizio della motivazione in riferimento agli artt. 125, comma 3, 666, 667, comma 4, 676 e 606, lett. e), cod. proc. pen. 2.1. Premessa la vicenda processuale e gli esiti decisori del procedimento di esecuzione, deduce la ricorrente come l'istanza di restituzione fondasse su plurime circostanze, atte a superare la presunzione formulata dal giudice del merito, in considerazione: - Della regolarità dell'acquisto delle quote di [OSCURATO:PERSONA], da anni proprietaria del natante, da parte di [OSCURATO:PERSONA], con atto del 20 maggio 2021, stipulato a fronte del regolare pagamento della somma di euro 60.000 al venditore [OSCURATO:PERSONA]; - Del saldo, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di tutte le spese di riparazione e di rimessaggio dell'imbarcazione, come risulta dalle fatture del 2 novembre 2020 e del 12 luglio 2021, emesse dal cantiere nautico Polaris di Marsala; - Della certificazione ufficiale rilasciata dal Ministero della giustizia bulgaro, dalla quale risulta come [OSCURATO:PERSONA] fosse stato amministratore di [OSCURATO:PERSONA] 4EOOD solo dal 28 maggio 2021 al 15 luglio 2021, data in cui gli era subentrata nella carica l'odierna ricorrente; - L'oggetto sociale di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] era molto più ampio di quello risultante dalla visura in atti e senz'altro compatibile con l'utilizzo del natante a fini turistici; - [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto la materiale disponibilità del natante per' soli ventidue giorni nell'anno 2020 e per venti giorni nell'anno 2021, essendosi limitato a consegnare l'imbarcazione ai clienti di [OSCURATO:PERSONA] nei porti concordati ed a fare ritorno in Bulgaria, come documentato dai biglietti aerei prodotti; - [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato nel biennio d'interesse diversi contratti di charter, utilizzando l'imbarcazione, condotta dallo skipper [OSCURATO:PERSONA], per fini turistici, in tal guisa dovendosi escludere che i beni, oggetto di ablazione, rientrassero nel patrimonio personale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], o che questi ne avesse la disponibilità attraverso l'intestazione fittizia a [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. L'ordinanza impugnata, invece, ha svolto una motivazione illogica, nella misura in cui: 1) Ha ritenuto che non sussistesse la prova di chi fosse, al tempo dei fatti, amministratore e/o titolare di [OSCURATO:PERSONA], travisando per omissione la relazione della Guardia di finanza del 21 febbraio 2022, dalla quale risulta che la predetta società, costituita il 12 novembre 2019, avesse mantenuto la medesima compagine sociale e fosse stata sempre amministrata da [OSCURATO:PERSONA], executive director e titolare delle quote sociali; 2) Ha reputato che la mera produzione dei biglietti aerei non convalidasse la tesi difensiva in ordine ai viaggi di [OSCURATO:PERSONA] in Bulgaria, tali da escludere la disponibilità materiale dell'imbarcazione, in assenza delle relative carte d'imbarco, senza disporne l'acquisizione e senza considerare come la ricorrente non potesse assolvere all'onere di allegazione, avendo la medesima interrotto ogni rapporto con [OSCURATO:PERSONA]; 3) Ha valutato la sproporzione tra il prezzo di cessione delle quote di [OSCURATO:PERSONA] ed il valore del natante, senza considerare i fattori contabili che incidono sul primo e senza spiegarne l'incidenza sul thema decidendum, limitato alla prova della titolarità dell'imbarcazione. 2.3. La stessa motivazione è, invece, contraddittoria nella parte in cui: 51-bis) ha ritenuto che il natante fosse stato talvolta adibito a locazione e/o a noleggio, omettendo di valutare il contratto di charter del 4 agosto 2020, stipulato quando [OSCURATO:PERSONA] era ancora amministrata da Stevanov; 2-bis) ha affermato la fittizietà dell'intestazione dell'imbarcazione, assumendo che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato executive director di [OSCURATO:PERSONA] prima di [OSCURATO:PERSONA], avendo il primo invece assunto la carica successivamente alla cessazione del secondo, come risulta dalla visura storica della società. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso; 4. Il 10 marzo 2026, il difensore dell'istante ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, allegando visura camerale storica di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Sono manifestamente insussistenti i denunciati vizi della motivazione, mentre le censure si rivelano, a tratti, generiche, laddove mostrano di eludere la ratio decidendi del provvedimento impugnato. 1.1. Decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento statuito dalla Prima sezione di questa Corte per ragioni processuali (omissione valutativa delle produzioni difensive), il Giudice dell'esecuzione ha disaminato la documentazione introdotta dalla terza ricorrente, reputando come le allegazioni difensive non fossero idonee a superare il dato della disponibilità dell'imbarcazione in capo all'imputato, né ad accreditare la buona fede della ricorrente, trattandosi di elementi neutri - proprietà del mezzo; composizione della compagine sociale della società proprietaria e della sua controllante; documentazione della destinazione dell'imbarcazione anche a servizio di charter - rispetto alla riferibilità del veliero all'indagato, legato alla ricorrente - amministratrice sia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA] - da vincoli di convivenza. 6A fronte dell'accertato impiego del natante per l'importazione di un ingente quantitativo di stupefacente, del trasferimento dei poteri di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] dal condannato [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] in data immediatamente antecedente al sequestro, della riferibilità della disponibilità - materiale e giuridica - del mezzo allo stesso centro d'interessi, il ricorso insiste nel segnalare asseriti profili di illogicità e contraddittorietà della motivazione, che si risolvono nel riproporre la tesi del ruolo di mero skipper di [OSCURATO:PERSONA], dell'occasionale disponibilità dell'imbarcazione da parte di questi e della destinazione del natante ad attività di charter, senza neppure argomentare sugli indicatori di buona fede dell'istante che sarebbero stati, in tesi, erroneamente valutati. Contestando l'intestazione fittizia del bene, e rivendicandone, invece, l'effettiva disponibilità, la ricorrente non si avvede che, in tal modo, avrebbe dovuto accreditare la propria buona fede. 1.2. Nel solco dei principi già affermati da questa Corte (Sez. 1, n. 11456 del 05/03/2025, Casotti, Rv. 287770 - 01), non sembra superfluo prendere le mosse dalla definizione di terzo, i cui diritti sono salvaguardati dal legislatore prevalendo, in caso di buona fede, anche sulla sanzione della confisca. Terzo è la persona estranea al reato, ovvero la persona che non solo non abbia partecipato alla commissione del reato, ma che da esso non abbia ricavato vantaggi e utilità (Sez. 2, n. 11173 del 14/10/1992, Tassinari, Rv 193422; Sez. 3, n. 3390 del 19/01/1979, Ravazzani, Rv 141690); soltanto chi versi in siffatta situazione, oggettiva e soggettiva, può vedere riconosciuta l'intangibilità della propria posizione giuridica soggettiva e l'insensibilità di essa agli effetti del provvedimento di confisca. Sezioni Unite Bacherotti (n. 9 del 28/04/1999, Rv. 213511) ha precisato come al requisito oggettivo, integrato dalla non derivazione di un vantaggio dall'altrui attività criminosa, debba aggiungersi la connotazione soggettiva della buona fede del terzo, intesa come «non conoscibilità, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del predetto rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato». Trattasi di considerazioni del tutto ragionevoli, ribadite da Sez. U, n. 11170 del 25/09/2014, dep. 2015, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 263684 - 01 e che costituiscono ulteriore argomento a favore della competenza in materia del giudice penale, dal momento che deve essere accertata la estraneità del terzo al reato nel senso dinanzi precisato. Lo standard di buona fede che qui rileva è, dunque, diverso da quello delineato dall'art. 1147 cod. civ., dal momento che anche i profili di colposa inosservanza di 7doverose regole di cautela escludono che la posizione del soggetto che vanti un titolo sui beni, da confiscare o già confiscati, sia giuridicamente da tutelare. Quanto all'onere della prova della buona fede, Sezioni Unite [OSCURATO:SOCIETA], cit., hanno precisato che l'inversione dell'onere della prova, derivante dalla precedente pronuncia Bacherotti, cit., non trova base legale; ciò che, invece, sembra del tutto ragionevole pretendere è un onere di allegazione a carico del terzo, che intenda far valere un diritto acquisito sul bene in ordine agli elementi che concorrono a integrare le condizioni di appartenenza del bene e di estraneità al reato dalle quali dipende l'operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato. Siffatta rigorosa impostazione trova giustificazione nel fatto che la confisca è disposta perché viene accertato, a seguito del processo penale, che i beni oggetto del provvedimento, utilizzati per commettere il reato, si appartengano all'imputato. 1.3. Nel quadro così delineato, il ricorrente insiste nel denunciare il vizio della motivazione sul punto della riferibilità del bene all'imputato, valorizzando circostanze meramente formali (regolarità contabile dell'acquisto delle quote di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] con provvista tracciabile; saldo, da parte di [OSCURATO:PERSONA], delle spese di manutenzione del natante; durata della carica di amministratore di [OSCURATO:PERSONA]; oggetto sociale di [OSCURATO:PERSONA]; stipula di contratti di charter) o suggestive (determinazione della durata della disponibilità del natante in capo ad [OSCURATO:PERSONA] attraverso la documentazione relativa all'acquisto di biglietti aerei per la Bulgaria), che non si rivelano idonee a confutare la ritenuta intestazione fittizia dell'imbarcazione a [OSCURATO:PERSONA] e l'effettiva gestione da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], già amministratore della stessa società e convivente dell'amministratrice subentrata, odierna ricorrente. In siffatto contesto, che il medesimo [OSCURATO:PERSONA] abbia svolto funzioni di skipper del mezzo in numerose tratte nel Mediterraneo, anche coincidenti con quella nel cui percorso fu eseguito il sequestro e per documentate ragioni di diporto, è circostanza che, sul piano dell'effettività della disponibilità - che qui rileva - non è determinante, in quanto si discute della signoria sul mezzo, illecitamente utilizzato grazie alle competenze nautiche dell'imputato, e non già della configurazione formale della titolarità dello stesso. La mera allegazione di biglietti aerei, atti a comprovare, in tesi, la stanzialità di [OSCURATO:PERSONA] nel Paese d'origine e, con essa, a ridimensionare la presenza di questi a bordo del natante, è, allo stesso modo, non decisiva, poiché la signoria sulla cosa, nella quale si sostanzia il presupposto materiale della confisca, non si misura certo in funzione del tempo di navigazione, anche tenuto conto della stagionalità dell'uso 8nautico, bensì al metro della effettiva disponibilità del bene e del suo utilizzo a fini illeciti. 1.4. Per altro verso, la ricorrente non svolge alcuna argomentazione sul punto della buona fede. Il giudice dell'esecuzione, sul punto, ha evidenziato come il natante fosse stato destinato allo stivaggio ed al trasporto di ingenti quantitativi di stupefacente da parte di [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva il possesso incontrastato e il controllo esclusivo, evidenziando il rapporto strumentale esistente tra detto bene e le finalità e l'agire di questi; condizione rispetto alla quale la buona fede della terza istante è rimasta sguarnita di dimostrazione, almeno in ragione dell'accertato difetto di vigilanza in capo alla stessa in relazione all'utilizzo e alla destinazione del bene del quale era formalmente proprietaria. Al riguardo, la ricorrente si limita, nella memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, esclusivamente a rivendicare la disponibilità giuridica del natante, senza confrontarsi in alcun modo con il tema della buona fede, con conseguente aspecificità della censura. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibi P.Q.M2026 [OSCURATO:PERSONA] lo.diuoiz14Ri ri.M00 9 1/4.4-11