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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1989

ECLI:EU:C:1989:14
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61987O0167 - IT Avis juridique important | 61987O0167 ORDINANZA DELLA CORTE DEL 18 GENNAIO 1989. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (OPAGAC) E [OSCURATO:PERSONA] (OPTUC) [OSCURATO:PERSONA]'EUROPEE. - [OSCURATO:PERSONA] A PROVVEDORE. - CAUSE 167/87, 168/87, 28/88 E 123/88. raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00055 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Procedura - Spese - Non luogo a provvedere ( Regolamento di procedura, art . 69, § 5 ) [OSCURATO:PERSONA] causa 167/87, Organización de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de España ( Opagac ) e le imprese ad essa aderenti, con sede in Madrid, rappresentata dall' avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Elvinger e Hoss, 15, Côte d' Eich, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai propri consiglieri giuridici sigg . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, causa avente ad oggetto l' annullamento del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] CEE 12 marzo 1987, n . 712, che fissa l' importo massimo dell' indennità compensativa per i tonni consegnati all' industria conserviera durante il periodo 1° marzo - 31 maggio 1986, nella causa 168/87, Organización de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ( Optuc ), con sede in Bermeo, rappresentata dall' avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Vizcaya, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . [OSCURATO:PERSONA], 4, avenue Marie-Thérèse, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai propri consiglieri giuridici sigg . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto l' annullamento del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 12 marzo 1987, n . 712, che fissa l' importo massimo dell' indennità compensativa per i tonni consegnati all' industria conserviera durante il periodo 1° marzo - 31 maggio 1986, nella causa 28/88, Organización de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de España ( Opagac ) e le imprese ad essa aderenti, con sede in Madrid, rappresentata dall' avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Elvinger e Hoss, 15, Côte d' Eich, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai propri consiglieri giuridici sigg . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto l' annullamento del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 3 novembre 1987, n . 3307, che fissa l' importo massimo dell' indennità compensativa per i tonni consegnati all' industria conserviera durante il periodo 1° giugno-31 agosto 1986, e nella causa 123/88, Organización de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de España ( Opagac ) e le imprese ad essa aderenti, con sede in Madrid, rappresentata dall' avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Elvinger e Hoss, 15, Côte d' Eich, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai propri consiglieri giuridici sigg . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto l' annullamento del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 27 gennaio 1988, n . 228, che fissa l' importo massimo dell' indennità compensativa per i tonni consegnati all' industria conserviera durante il periodo 1° settembre - 31 dicembre 1986,

LA CORTE,

composta dai signori O .

Due, presidente, T .

Koopmans, R .

Joliet, T.F . [OSCURATO:PERSONA] e F .

Grévisse, presidenti di sezione, F.A .

Schockweiler, J.C .

Moitinho de Almeida, G.C . [OSCURATO:PERSONA], M .

Diez de Velasco e M .

Zuleeg, giudici, avvocato generale : C.O .

Lenz cancelliere : J.-G .

Giraud sentito l' avvocato generale, ha pronunciato la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con due atti depositati nella cancelleria della Corte il 5 giugno 1987, la Organización de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ( in prosieguo : "Optuc ") nonché la Organización de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ( in prosieguo : "Opagac ") e le otto imprese che ad essa aderiscono hanno proposto, a norma dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso mirante all' annullamento del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 12 marzo 1987, n . 712, che fissa l' importo massimo dell' indennità compensativa per i tonni consegnati all' industria conserviera durante il periodo 1° marzo - 31 maggio 1986 ( GU L 70, pag . 19 ).

In seguito, con due atti depositati nella cancelleria della Corte il 26 gennaio 1988 e il 21 aprile 1988, l' Opagac e le otto imprese che ad essa aderiscono hanno proposto, a norma dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, due ricorsi miranti all' annullamento del regolamento ( CEE ) della [OSCURATO:PERSONA] 3 novembre 1987, n . 3307, che fissa l' importo massimo dell' indennità compensativa per i tonni consegnati all' industria conserviera durante il periodo 1° giugno - 31 agosto 1986 ( GU L 313, pag . 14 ) e all' annullamento del regolamento ( CEE ) della [OSCURATO:PERSONA] 27 gennaio 1988, n . 228, che fissa l' importo massimo dell' indennità compensativa per i tonni consegnati all' industria conserviera durante il periodo 1° settembre - 31 dicembre 1986 ( GU L 23, pag . 11 ). 2 Le domande nelle cause riunite 167 e 168/87 nonché 28 e 123/88 hanno lo stesso oggetto e presentano un grado di connessione tale da poter essere trattate in un' unica ordinanza . 3 In forza dell' art . 7 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 17 maggio 1986, n . 1196, che stabilisce norme generali relative alla concessione dell' indennità compensativa ai produttori di tonni destinati all' industria conserviera ( GU L 133, pag . 1 ), la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato, secondo il procedimento del comitato di gestione, le modalità d' applicazione del regolamento nonché l' importo massimo dell' indennità compensativa .

Le modalità d' applicazione sono state fissate con il regolamento ( CEE ) della [OSCURATO:PERSONA] 31 luglio 1986, n . 2469 ( GU L 211, pag . 19 ).

In base a queste disposizioni la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato l' importo massimo dell' indennità compensativa in diversi regolamenti, tra i quali quelli impugnati dalle ricorrenti . 4 [OSCURATO:PERSONA] sentenza 24 febbraio 1988 ( Repubblica francese / [OSCURATO:PERSONA], causa 264/86, Racc . pag . 973 ) la Corte ha annullato l' art . 2, n . 3, del regolamento ( CEE ) n . 2469/86 .

Ritenendo che fosse perciò opportuno procedere ad una nuova fissazione dell' importo massimo dell' indennità compensativa per la stagione 1986, l' 11 agosto 1988 la [OSCURATO:PERSONA] emanava il regolamento ( CEE ) n . 2551/88 ( GU L 228, pag . 15 ).

Il primo articolo di questo regolamento stabilisce l' importo massimo dell' indennità compensativa per quattro trimestri successivi; l' art . 2 abroga i regolamenti ( CEE ) nn . 712/87, 3307/87 e 228/88 . 5 Con memorie depositate nella cancelleria della Corte il 17 ottobre 1988 le ricorrenti informavano la Corte di non aver più nulla da pretendere in seguito all' adozione del regolamento ( CEE ) n . 2551/88 .

Esse chiedevano alla Corte di emanare un' ordinanza nella quale si dichiarasse il non luogo a provvedere nelle quattro cause .

Con lettera 24 ottobre 1988 la [OSCURATO:PERSONA] non si è opposta ad un' ordinanza del genere . 6 Così stando le cose, è d' uopo constatare che non vi è luogo a provvedere nelle cause riunite 167, 168/87 nonché 28 e 123/88 .

Decisione relativa alle spese Sulle spese 7 [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia condannare alle spese le ricorrenti .

Essa sostiene che i ricorsi sono irricevibili, anzitutto, in quanto, secondo la costante giurisprudenza della Corte, un' organizzazione di produttori non è legittimata ad impugnare un atto che leda gli interessi generali dei suoi aderenti ed inoltre perché si tratta di un atto avente natura di regolamento e di portata generale .

Questa irricevibilità implicherebbe la condanna alle spese delle ricorrenti . 8 Le ricorrenti chiedono invece la condanna alle spese della [OSCURATO:PERSONA] .

Esse sostengono che l' atteggiamento della [OSCURATO:PERSONA] le ha costrette a proporre successivi ricorsi che sono divenuti privi d' oggetto per il comportamento della convenuta .

Quanto alla ricevibilità, le ricorrenti rilevano in particolare che i regolamenti impugnati, i quali disciplinano situazioni passate, costituiscono in realtà delle decisioni che riguardano un numero circoscritto d' imprese e che quindi i ricorsi sono ricevibili . 9 Visti questi argomenti è opportuno ricordare che, a norma dell' art . 69, § 5, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere la Corte decide sulle spese in via equitativa . 10 [OSCURATO:PERSONA] fattispecie si deve ammettere che è il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] quello che ha reso privi d' oggetto i ricorsi, dato che il regolamento ( CEE ) n . 2551/88, che essa ha adottato, tiene conto delle pretese avanzate dalle ricorrenti .

Tuttavia è opportuno del pari rilevare che vi sono fondati dubbi per quanto riguarda la ricevibilità dei quattro ricorsi .

Così stando le cose, ciascuna delle parti dovrà sopportare le proprie spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

così provvede : 1 ) Non vi è luogo a provvedere sui ricorsi . 2 ) Le spese sono compensate . Lussemburgo, 18 gennaio 1989 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61987O0167 - IT Avis juridique important | 61987O0167 ORDINANZA DELLA CORTE DEL 18 GENNAIO 1989. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (OPAGAC) E [OSCURATO:PERSONA] (OPTUC) [OSCURATO:PERSONA]'EUROPEE. - [OSCURATO:PERSONA] A PROVVEDORE. - CAUSE 167/87, 168/87, 28/88 E 123/88. raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00055 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Procedura - Spese - Non luogo a provvedere ( Regolamento di procedura, art . 69, § 5 ) [OSCURATO:PERSONA] causa 167/87, Organización de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de España ( Opagac ) e le imprese ad essa aderenti, con sede in Madrid, rappresentata dall' avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Elvinger e Hoss, 15, Côte d' Eich, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai propri consiglieri giuridici sigg . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, causa avente ad oggetto l' annullamento del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] CEE 12 marzo 1987, n . 712, che fissa l' importo massimo dell' indennità compensativa per i tonni consegnati all' industria conserviera durante il periodo 1° marzo - 31 maggio 1986, nella causa 168/87, Organización de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ( Optuc ), con sede in Bermeo, rappresentata dall' avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Vizcaya, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . [OSCURATO:PERSONA], 4, avenue Marie-Thérèse, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai propri consiglieri giuridici sigg . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto l' annullamento del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 12 marzo 1987, n . 712, che fissa l' importo massimo dell' indennità compensativa per i tonni consegnati all' industria conserviera durante il periodo 1° marzo - 31 maggio 1986, nella causa 28/88, Organización de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de España ( Opagac ) e le imprese ad essa aderenti, con sede in Madrid, rappresentata dall' avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Elvinger e Hoss, 15, Côte d' Eich, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai propri consiglieri giuridici sigg . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto l' annullamento del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 3 novembre 1987, n . 3307, che fissa l' importo massimo dell' indennità compensativa per i tonni consegnati all' industria conserviera durante il periodo 1° giugno-31 agosto 1986, e nella causa 123/88, Organización de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de España ( Opagac ) e le imprese ad essa aderenti, con sede in Madrid, rappresentata dall' avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Elvinger e Hoss, 15, Côte d' Eich, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai propri consiglieri giuridici sigg . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto l' annullamento del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 27 gennaio 1988, n . 228, che fissa l' importo massimo dell' indennità compensativa per i tonni consegnati all' industria conserviera durante il periodo 1° settembre - 31 dicembre 1986, LA CORTE, composta dai signori O . Due, presidente, T . Koopmans, R . Joliet, T.F . [OSCURATO:PERSONA] e F . Grévisse, presidenti di sezione, F.A . Schockweiler, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . [OSCURATO:PERSONA], M . Diez de Velasco e M . Zuleeg, giudici, avvocato generale : C.O . Lenz cancelliere : J.-G . Giraud sentito l' avvocato generale, ha pronunciato la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con due atti depositati nella cancelleria della Corte il 5 giugno 1987, la Organización de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ( in prosieguo : "Optuc ") nonché la Organización de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ( in prosieguo : "Opagac ") e le otto imprese che ad essa aderiscono hanno proposto, a norma dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso mirante all' annullamento del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 12 marzo 1987, n . 712, che fissa l' importo massimo dell' indennità compensativa per i tonni consegnati all' industria conserviera durante il periodo 1° marzo - 31 maggio 1986 ( GU L 70, pag . 19 ). In seguito, con due atti depositati nella cancelleria della Corte il 26 gennaio 1988 e il 21 aprile 1988, l' Opagac e le otto imprese che ad essa aderiscono hanno proposto, a norma dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, due ricorsi miranti all' annullamento del regolamento ( CEE ) della [OSCURATO:PERSONA] 3 novembre 1987, n . 3307, che fissa l' importo massimo dell' indennità compensativa per i tonni consegnati all' industria conserviera durante il periodo 1° giugno - 31 agosto 1986 ( GU L 313, pag . 14 ) e all' annullamento del regolamento ( CEE ) della [OSCURATO:PERSONA] 27 gennaio 1988, n . 228, che fissa l' importo massimo dell' indennità compensativa per i tonni consegnati all' industria conserviera durante il periodo 1° settembre - 31 dicembre 1986 ( GU L 23, pag . 11 ). 2 Le domande nelle cause riunite 167 e 168/87 nonché 28 e 123/88 hanno lo stesso oggetto e presentano un grado di connessione tale da poter essere trattate in un' unica ordinanza . 3 In forza dell' art . 7 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 17 maggio 1986, n . 1196, che stabilisce norme generali relative alla concessione dell' indennità compensativa ai produttori di tonni destinati all' industria conserviera ( GU L 133, pag . 1 ), la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato, secondo il procedimento del comitato di gestione, le modalità d' applicazione del regolamento nonché l' importo massimo dell' indennità compensativa . Le modalità d' applicazione sono state fissate con il regolamento ( CEE ) della [OSCURATO:PERSONA] 31 luglio 1986, n . 2469 ( GU L 211, pag . 19 ). In base a queste disposizioni la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato l' importo massimo dell' indennità compensativa in diversi regolamenti, tra i quali quelli impugnati dalle ricorrenti . 4 [OSCURATO:PERSONA] sentenza 24 febbraio 1988 ( Repubblica francese / [OSCURATO:PERSONA], causa 264/86, Racc . pag . 973 ) la Corte ha annullato l' art . 2, n . 3, del regolamento ( CEE ) n . 2469/86 . Ritenendo che fosse perciò opportuno procedere ad una nuova fissazione dell' importo massimo dell' indennità compensativa per la stagione 1986, l' 11 agosto 1988 la [OSCURATO:PERSONA] emanava il regolamento ( CEE ) n . 2551/88 ( GU L 228, pag . 15 ). Il primo articolo di questo regolamento stabilisce l' importo massimo dell' indennità compensativa per quattro trimestri successivi; l' art . 2 abroga i regolamenti ( CEE ) nn . 712/87, 3307/87 e 228/88 . 5 Con memorie depositate nella cancelleria della Corte il 17 ottobre 1988 le ricorrenti informavano la Corte di non aver più nulla da pretendere in seguito all' adozione del regolamento ( CEE ) n . 2551/88 . Esse chiedevano alla Corte di emanare un' ordinanza nella quale si dichiarasse il non luogo a provvedere nelle quattro cause . Con lettera 24 ottobre 1988 la [OSCURATO:PERSONA] non si è opposta ad un' ordinanza del genere . 6 Così stando le cose, è d' uopo constatare che non vi è luogo a provvedere nelle cause riunite 167, 168/87 nonché 28 e 123/88 . Decisione relativa alle spese Sulle spese 7 [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia condannare alle spese le ricorrenti . Essa sostiene che i ricorsi sono irricevibili, anzitutto, in quanto, secondo la costante giurisprudenza della Corte, un' organizzazione di produttori non è legittimata ad impugnare un atto che leda gli interessi generali dei suoi aderenti ed inoltre perché si tratta di un atto avente natura di regolamento e di portata generale . Questa irricevibilità implicherebbe la condanna alle spese delle ricorrenti . 8 Le ricorrenti chiedono invece la condanna alle spese della [OSCURATO:PERSONA] . Esse sostengono che l' atteggiamento della [OSCURATO:PERSONA] le ha costrette a proporre successivi ricorsi che sono divenuti privi d' oggetto per il comportamento della convenuta . Quanto alla ricevibilità, le ricorrenti rilevano in particolare che i regolamenti impugnati, i quali disciplinano situazioni passate, costituiscono in realtà delle decisioni che riguardano un numero circoscritto d' imprese e che quindi i ricorsi sono ricevibili . 9 Visti questi argomenti è opportuno ricordare che, a norma dell' art . 69, § 5, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere la Corte decide sulle spese in via equitativa . 10 [OSCURATO:PERSONA] fattispecie si deve ammettere che è il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] quello che ha reso privi d' oggetto i ricorsi, dato che il regolamento ( CEE ) n . 2551/88, che essa ha adottato, tiene conto delle pretese avanzate dalle ricorrenti . Tuttavia è opportuno del pari rilevare che vi sono fondati dubbi per quanto riguarda la ricevibilità dei quattro ricorsi . Così stando le cose, ciascuna delle parti dovrà sopportare le proprie spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE così provvede : 1 ) Non vi è luogo a provvedere sui ricorsi . 2 ) Le spese sono compensate . Lussemburgo, 18 gennaio 1989 .
Sentenza Corte di giustizia UE/1989 — Fons Iuris — Fons Iuris