CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 maggio 2021
Cassazione n. 44369/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 20-05-2021 del G.U.P. del Tribunale di Trani; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza di patteggiamento del 20 maggio 2021, il G.U.P. del Tribunale di Trani applicava la pena concordata di mesi 6 di arresto e di 15.000 euro di ammenda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione_ ai reati di cui agli art. 44 lett. B del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A) e 16 comma 2 - 20 ccrnma 1 del d. Igs. n. 139 del 2006 (capo B), reati contestati all'imputato per avere realizzato, quale Presidente della Cooperativa agricola "[OSCURATO:PERSONA]", esercente l'attività di gestione di parcheggi e autorimesse, in assenza del perme:3so di costruire, 60 box in struttura metallica ancorata al suolo all'interno di un'area di 8.000 mq. delimitata da un muretto di cemento armato, e per avere inoltre omesso di richiedere il preventivo certificato di prevenzione incendi per la gestione dell'autorimessa; fatti accertati in Barletta il 14 gennaio 202:'.. All'imputato veniva inoltre riconosciuta la sospensione condizionale della pena, che veniva subordinata, ai sensi degli art. 163 e 165 cod. pen., al ripristino dello stato dei luoghi con demolizione dei manufatti abusivi. 2. Avverso la sentenza del. G.U.P. pugliese, Dangiò, tramite suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa eccepisce il difetto di correlazione tra la richiesta avànzata dalle parti e la sentenza, evidenziando che il G.U.P. aveva modificato i termini dell'accordo intervenuto tra le parti, subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena al ripristino dello stato dei luoghi e alla demolizior e box abusivi: tale statuizione, in quanto estranea all'intesa raggiunta dalle parti, doveva essere ritenuta illegittima, essendo peraltro Dangiò persona incensurata, per cui non operava la previsione di cui all'art. 165 comma 2 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Premesso che è pacifico che l'accordo raggiunto dalle part: prevedeva unicamente il riconoscimento della sospensione condizionale della pena, senza le prescrizioni previste dall'art. 165 cod. pen., deve osservarsi che la de.cisiprie del G.U.P. di subordinare il beneficio oggetto dell'accordo del P.M. "al ripristino dello stato dei luoghi con demolizione dei manufatti abusivi" non può essere ritenuta legittima, dovendosi al riguardo richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 25349 del 10/04/2019, Rv. 276006), secondo cui, in tema di patteggiamento, il giudice, ratificando l'accordo intervenuto tra l'imputet ,:i ed il Pubblico Ministero, non può alterare i contenuti della richiesta e subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod.pen. rimasto del tutto estraneo alla pattuizione, anche quando tratt:isi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo. Ne consegue che la subordinazione da parte del G.U.P. della sospensione condizionale della pena alla prescrizione di ripristinare lo stato dei luogh e di demolire i manufatti abusivi, in quanto estranea all'accordo delle parti recepito nella sentenza di patteggiamento, deve essere dunque eliminata, dovench cioè essere riconosciuta la sola sospensione condizionale della pena senza condizioni, in conformità con il contenuto della pattuizione intervenuta tra imputato e P.M. 2. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che il G.U.P. nella sentenza impugnata ha disposto il dissequestro delle opere sequestrate, omettendo tuttavia di adottare la statuizione prevista dall'art. 31 comma 9 del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui, nel caso in cui intervenga condanna per il reato edilizio di cui all'art. 44 del medesimo decreto, il giudice ordina la demolizione delle opere abusive, ove quest'ultima non sia stata altrimenti eseguita. Tale statuizione, a differenza di quella prima censurata, ben poteva e doveva essere applicata pur se estranea all'accordo tra imputato e P.M., avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 3, n. 6128 del 20/01/2016, Rv. 266285) che, in caso di patteggiamento per violazioni sostanziali alla normativa urbanistica e antisismica, pur in difetto di uno specifico accordo fra le parti, il giudice ha l'obbligo di disporre l'ordine di demolizione delle opere abusive previsto dall'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, trattandosi di statuizione obbligatoria, priva di contenuto discrezionale, consequenziale alla sentenza di condanna o ad altra alla stessa equiparata, e pertanto sottratta alla disponibilità delle parti. A tale omissione, integrante un errore materiale, venendo in rilievo un obbligo previsto ex lege, può porsi rimedio ai sensi degli art. 130 e 619 cod. proc, pen., dovendosi cioè ordinare in questa sede la demolizione dei manufatti abusivi. 3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata nell'interesse di Dangiò deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla prescrizione relativa alla subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena al ripristino dello stato dei luoghi e alla demolizione dei manufatti abusivi, prescrizione questa che va pertanto eliminata. Contestualmente, a integrazione della sentenza impugnata, deve essere ordinata, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la demolizione dei manufatti abusivi oggetto di imputazione. P.Q.M. F15 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla prescrizione relativa alla subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena al ripristino dello stato dei luoghi e alla demolizione dei manufatti abusivi, prescrizione che elimina. Visto l'articolo 130 cod. proc. pen., ordina la demolizione dei manufatti abusivi. Manda alla Cancelleria per le annotazioni di rito. Così deciso, il 06/