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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2024

Cassazione n. 00942/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2024 della Corte d'appello di Bologna; dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso la sentenza del 15 marzo 2024, con la quale la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia resa il 12 settembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art. 75, comma 2, d. lgs. 159 del 2011 perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, aveva violato, in data 08/04/2022, la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione in orario compreso tra le ore 21.00 e le ore 7.30, venendo sorpreso a bordo di un’autovettura alle ore 01.20 circa; Rilevato che, con l’unico motivo dedotto, si lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale e violazione dell’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., nonchè la carenza motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., quanto meno con giudizio di equivalenza sulla contestata recidiva; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso si fonda su motivo non consentito in sede di legittimità, perché inerente al trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, con congrue argomentazioni che hanno condotto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche alla luce dei numerosi precedenti penali già riportati dall’odierno ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2024 della Corte d'appello di Bologna; dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso la sentenza del 15 marzo 2024, con la quale la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia resa il 12 settembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art. 75, comma 2, d. lgs. 159 del 2011 perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, aveva violato, in data 08/04/2022, la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione in orario compreso tra le ore 21.00 e le ore 7.30, venendo sorpreso a bordo di un’autovettura alle ore 01.20 circa; Rilevato che, con l’unico motivo dedotto, si lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale e violazione dell’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., nonchè la carenza motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., quanto meno con giudizio di equivalenza sulla contestata recidiva; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso si fonda su motivo non consentito in sede di legittimità, perché inerente al trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, con congrue argomentazioni che hanno condotto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche alla luce dei numerosi precedenti penali già riportati dall’odierno ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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