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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 febbraio 2024

Cassazione n. 11759/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10319/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] R.G. 10319/2022 Cron.

Rep.

C.C. 27/2/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA].

EDOARDO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrentie resistenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 6817/2021depositata il 18/10/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La dottoressa [OSCURATO:PERSONA] e numerosi altri medici convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle specializzazioni da ciascuno di loro conseguite, essendosi gli stessi iscritti alle relative scuole in anni accademici tra il 1980 e il 1990.

A sostegno della domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione.

Si costituirono in giudizio la Presidenza del Consiglio e gli altri Ministeri convenuti, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Il Tribunale ritenne sussistente la legittimazione passiva della sola Presidenza del Consiglio dei ministri; rigettò l’eccezione di prescrizione; rigettò la domanda proposta da una serie di medici in quanto la loro specializzazione era cominciata in epoca anteriore all’anno accademico 1983-1984, nonché quella di altri medici in quanto essi avevano conseguito specializzazioni non comprese negli elenchi di cui alla direttiva 75/326/CEE; accolse la domanda proposta dai medici immatricolatisi ai rispettivi corsi a partire dall’anno accademico 1983-1984 e liquidò a favore di ciascuno di loro la somma di euro 6.713,94 per ciascun anno di corso, con gli interessi decorrenti dalla data di notifica dell’atto di costituzione in mora; rigettò l’ulteriore domanda di indebito arricchimento e regolò le spese di lite tra tutte le parti.

2. La sentenza è stata impugnata da numerosi medici, in relazione a diversi profili.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 18 ottobre 2021, ha osservato che doveva essere accolto l’appello proposto dai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (specializzati in igiene e medicina preventiva), [OSCURATO:PERSONA] (medicina dello sport), [OSCURATO:PERSONA] (scienza dell’alimentazione), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (chirurgia d’urgenza e pronto soccorso), [OSCURATO:PERSONA] (fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria), avendo essi conseguito specializzazioni che il d.m. 30 gennaio 1998 aveva riconosciuto equipollenti ai fini dell’accesso al ruolo dirigenziale del personale sanitario, con conseguente equiparazione alle specializzazioni di cui all’art. 7 della direttiva 75/362/CEE.

La Corte d’appello, invece, per la medesima ragione ha confermato il rigetto della domanda proposta dai dottori [OSCURATO:PERSONA] (microchirurgia e chirurgia sperimentale), [OSCURATO:PERSONA] (patologia della riproduzione umana) e [OSCURATO:PERSONA] (statistica medica), trattandosi di specializzazioni per le quali mancava ogni prova dell’equipollenza.

In riferimento, poi, all’anno di inizio dei vari corsi, la Corte d’appello, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che potevano essere accolte solo le domande proposte dai medici immatricolatisi in un momento successivo al 1982, con remunerazione decorrente dal 1° gennaio 1983.

Sulla base di questa considerazione, la sentenza ha accolto l’appello dei soli dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (endocrinologia), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con riferimento, infine, alle posizioni dei medici la cui domanda era stata accolta, la Corte territoriale ha confermato la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva determinato la remunerazione annuale nella somma di euro 6.713,94 stabilita dall’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, anziché in quella, maggiore, di euro 11.103,82 fissata dall’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257; ed ha aggiunto che tale somma costituiva un debito di valuta e non di valore, sicché non doveva essere riconosciuta la rivalutazione ma solo gli interessi dalla data della costituzione in mora.

Così ricostruiti i termini della vicenda, la Corte di merito ha liquidato a favore dei medici indicati in dispositivo somme diverse, a seconda della durata legale dei singoli corsi di specializzazione e della data di inizio delle stesse, con integrale compensazione delle spese del giudizio di appello.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono un primo ricorso i dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto affidato a due motivi, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Un secondo ricorso è proposto dalla dottoressa [OSCURATO:PERSONA] insieme ad altri 88 medici, con unico atto affidato a sei motivi, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze si sono costituiti con un unico controricorso in relazione al ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], mentre hanno depositato un mero atto di resistenza al ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., presso la Terza Sezione Civile e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] La Corte ritiene di dover procedere, preliminarmente, alla riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., poiché essi sono stati proposti nei confronti della medesima sentenza.

Ricorso Agogliati (avv. [OSCURATO:PERSONA])

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75, 76/82, 16/93, 36/05, degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e del d.lgs. n. 257 del 1991, degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo.

Il motivo prospetta due censure.

La prima ha ad oggetto il fatto che la sentenza impugnata abbia liquidato, in favore di alcuni tra i medici ricorrenti, confermando la decisione del Tribunale ovvero estendendone la portata anche ai medici iscritti nell’anno 1982, la somma di euro 6.713,94 per ogni anno di corso, anziché la maggiore somma di euro 11.103,82 stabilita dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.

Tale decisione violerebbe il principio di uguaglianza e non sarebbe in armonia con le decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea.

La seconda contesta il fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto che il credito dei medici la cui domanda è stata accolta abbia natura di un debito di valuta anziché di valore e ribadisce che l’unica remunerazione adeguata sarebbe quella di euro 11.103,82 per ogni anno di corso, stabilita dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e del d.lgs. n. 257 del 1991.

Il motivo contesta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che il debito gravante sullo Stato sia di valuta e non di valore.

In base a questo errato presupposto, la Corte d’appello avrebbe omesso di rivalutare il credito e di liquidare gli interessi compensativi.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75, 76/82, 16/93, 36/05, degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e del d.lgs. n. 257 del 1991, nonché dell’art.112 cod. proc. civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo.

I ricorrenti ribadiscono le censure dei due motivi precedenti, insistendo nell’affermare che doveva essere riconosciuta la maggiore somma di euro 11.183,82, con rivalutazione e interessi compensativi; nel dubbio, dovrebbe essere rimessa una questione interpretativa alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive 362/75, 363/75, 76/82 e 16/93, degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.

I ricorrenti contestano che la sentenza abbia escluso la sussistenza del diritto alla remunerazione in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione in epoca anteriore al 1983 (elencando i nomi degli stessi).

L’interpretazione restrittiva della normativa comunitaria sarebbe del tutto ingiustificata, soprattutto alla luce della sentenza 3 marzo 2022 della Corte europea, che ha chiarito definitivamente il punto, riconoscendo la spettanza della remunerazione anche in favore dei medici iscritti in epoca precedente.

5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive 362/75, 363/75, 76/82 e 16/93, e degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., in relazione ad alcune specifiche posizioni.

Il ricorso, in particolare, contesta il rigetto della domanda nei confronti dei dottori [OSCURATO:PERSONA] (microchirurgia e chirurgia sperimentale), [OSCURATO:PERSONA] (patologia della riproduzione umana) e [OSCURATO:PERSONA] (statistica medica), sul rilievo che il d.m. 30 gennaio 1998 avrebbe stabilito l’equipollenza per le specializzazioni in fisiopatologia della riproduzione umana e chirurgia sperimentale e microchirurgia, di talché dovrebbe essere accolta anche la domanda avanzata dai suindicati medici.

6. Con il sesto motivo di ricorso, erroneamente indicato come quinto, si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., sottolineando l’errore che la Corte d’appello avrebbe commesso nel riconoscere, in motivazione, la fondatezza della domanda avanzata dai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] senza che degli stessi venga fatta menzione nel dispositivo della sentenza.

Ricorso Cilea (avv. [OSCURATO:PERSONA]).

7. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 16 della direttiva 82/76, degli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362, dell’art. 3 Cost., dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, degli artt.1219 e 1224 cod. civ., nonché dell’art. 220 del Trattato dell’Unione.

I ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata abbia liquidato, in loro favore, confermando la decisione del Tribunale ovvero estendendone la portata anche ai medici iscritti nell’anno 1982, la somma di euro 6.713,94 per ogni anno di corso, anziché la maggiore somma di euro 11.103,82 stabilita dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.

Tale decisione violerebbe il principio di uguaglianza e non sarebbe in armonia con le decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea, posto che l’art. 11 della legge n. 370 del 1999 non costituirebbe effettivo recepimento della normativa comunitaria.

8. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 101, secondo comma, Cost., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente deciso la causa facendo applicazione non della legge, ma di un’interpretazione delle norme superata dalla stessa giurisprudenza di legittimità.

La decisione della Corte.

9. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover trattare le questioni in modo trasversale, cioè unificando quelle identiche o comunque coincidenti poste nei due ricorsi qui in esame.

La prima questione da affrontare attiene l’entità della somma liquidata in favore dei medici la cui domanda è stata accolta.

Viene contestato, infatti, che il Tribunale e la Corte d’appello abbiano liquidato, per ciascun anno di corso, la somma di euro 6.713,94 (stabilita dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999) anziché quella di euro 11.103,82 (stabilita dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991) o, addirittura, quella ancora più elevata fissata dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999.

Questa censura è stata proposta nel primo e nel terzo motivo del ricorso Agogliati, nonché nel primo motivo del ricorso Cilea.

9.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene tale censura inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., in quanto la questione è stata decisa dalla Corte d’appello in conformità ad una giurisprudenza fermissima di questa Corte.

Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, recependo e dando la massima autorevolezza ad un orientamento che già si era consolidato nella precedente giurisprudenza di legittimità, hanno stabilito che in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l’aestimatio del danno effettuata dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (così la sentenza 27 novembre 2018, n. 30469).

Da tale giurisprudenza il Collegio non vede ragioni per discostarsi.

Tale decisione rende chiaramente superflua la rimessione della questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

10. La seconda questione da esaminare è quella nella quale si contesta che la Corte d’appello, ritenendo che il debito risarcitorio dello Stato italiano abbia natura di debito di valuta e non di valore, abbia omesso di rivalutare il credito dei medici la cui domanda è stata accolta e di riconoscere gli interessi compensativi.

Tale censura è stata proposta nel primo e nel secondo motivo del ricorso Agogliati.

10.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene tale censura inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., in quanto la questione è stata decisa dalla Corte d’appello in conformità ad una giurisprudenza fermissima di questa Corte.

È stato più volte affermato, infatti, che in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore – dettando l’art. 11 della legge n. 370 del 1999, con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive – abbia palesato una precisa quantificazione dell’obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11.

A seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale –secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 cod. civ. – gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale (così la sentenza 9 febbraio 2012, n. 1917, ribadita, tra le molte, dall’ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1641).

Da tale giurisprudenza il Collegio non vede ragioni per discostarsi.

11. La terza questione sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi ha ad oggetto la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale, riformando in parte la decisione del Tribunale, ha accolto la domanda proposta dai medici immatricolati ai corsi di specializzazione nell’anno 1982 e ha confermato il rigetto, invece, per i medici immatricolati in anni precedenti il 1982.

Tale censura è stata proposta nel quarto motivo del ricorso Agogliati.

11.1. Questo motivo è fondato.

Com’è noto, a seguito della rimessione operata dalle Sezioni Unite di questa Corte con l’ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20), nella quale ha stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la successiva sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, hanno confermato il principio suindicato.

Ne consegue che la decisione della Corte d’appello – che, peraltro, si è attenuta ad un precedente orientamento di questa Corte che è stato poi modificato a seguito della pronuncia della Corte di Lussemburgo appena ricordata –è sul punto errata.

Dando seguito all’odierno pacifico orientamento di questa Corte (v., ex plurimis, l’ordinanza 27 giugno 2023, n. 18341), pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, affinché riesamini le posizioni dei seguenti medici ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

12. Vanno esaminate, a questo punto, le residue censure.

12.1. Il quinto motivo del ricorso Agogliati è, quando non inammissibile, comunque infondato.

Osserva la Corte che la censura, peraltro formulata in modo generico, è sostenuta dal richiamo al d.m. 30 gennaio 1998, dal quale dovrebbe dedursi l’equipollenza delle specializzazioni conseguite dai dottori Vezzulli, Ferrario e Picheca.

Tale richiamo è errato, perché il decreto ora richiamato ha indicato le discipline equipollenti ai fini dell’accesso al ruolo dirigenziale del Servizio sanitario nazionale; ne consegue che, in conformità a costante giurisprudenza di questa Corte, esso non può essere utilizzato anche al diverso fine di parificare le discipline ivi previste a quelle di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/326/CEE, con conseguente esclusione dell’insorgenza del diritto all’equa remunerazione.

12.2. Il secondo motivo del ricorso Cilea è manifestamente infondato, perché la Corte d’appello ha deciso la causa attenendosi alle indicazioni della giurisprudenza di questa Corte ed esaminando le singole censure con continui richiami legislativi e giurisprudenziali.

Appare quindi del tutto fuor di luogo anche solo ipotizzare che la sentenza impugnata sia stata pronunciata in violazione dell’obbligo che l’art. 101 Cost. pone a ogni giudice di decidere rimanendo soggetto soltanto alla legge.

12.3. Il sesto motivo del ricorso Agogliati è fondato nei termini che si vanno adesso ad indicare.

La sentenza impugnata è effettivamente incorsa, riguardo ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quella che pare essere una svista, ma che non può comunque essere corretta in questa sede.

Nel corpo della motivazione, infatti, si dice, a proposito di tali medici, che la loro domanda risarcitoria era stata rigettata dal Tribunale, ma che la Corte riteneva, al contrario, che il loro gravame fosse meritevole di accoglimento.

Così deve essere intesa la motivazione, posto che la riforma della sentenza del Tribunale – con conseguente accoglimento delle rispettive domande – sembra interessare tutti i medici del capoverso precedente, con la sola esclusione dei dottori Vezzulli, Ferrario e Picheca.

Nel dispositivo della sentenza, però, è stato indicato solo il nome di [OSCURATO:PERSONA], e per di più in relazione alla specializzazione in chirurgia dell’apparato digerente, diversa da quella indicata nella motivazione (chirurgia d’urgenza e pronto soccorso).

Nell’impossibilità di chiarire in modo plausibile quale sia stata l’effettiva decisione della Corte d’appello sul punto, il motivo deve essere accolto; e il giudice di rinvio dovrà provvedere a decidere in modo coerente se e in quali termini la domanda dei dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] debba essere accolta.

13. In conclusione, sono dichiarati inammissibili i motivi primo, secondo, terzo del ricorso Agogliati e il primo motivo del ricorso Cilea; sono rigettati il quinto motivo del ricorso Agogliati e il secondo motivo del ricorso Cilea; è accolto il quarto motivo del ricorso Agogliati (nei termini di cui in motivazione), unitamente al sesto motivo.

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, la quale deciderà la causa attenendosi alle indicazioni della presente decisione e riesaminando le singole posizioni dei medici di cui ai punti

11.1. e

12.3. della presente motivazione.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione, nei limiti dell’accoglimento dei ricorsi.

Tutti gli altri ricorrenti del ricorso Agogliati, in considerazione della soccombenza, devono essere condannati alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

A questo proposito la Corte rileva che, poiché il ricorso coinvolge molti medici soccombenti, si deve fare applicazione dell’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, in base al quale il compenso unico può essere aumentato «per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massima di trenta».

Ne consegue che, calcolando il valore della causa, per ogni medico ricorrente, nella somma di euro 33.565 (pari a quella di euro 6.713 per ogni anno di corso, moltiplicato per cinque, che corrisponde alla durata massima dei corsi di specializzazione), per ciascun ricorrente il compenso è di euro 3.000, per cui la liquidazione, seguendo il conteggio di cui si è detto, conduce alla cifra di cui in dispositivo.

In relazione ai ricorrenti del ricorso Cilea, invece, non si fa luogo a condanna alle spese, posto che le Amministrazioni hanno depositato un mero atto di resistenza.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti soccombenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi: dichiara inammissibili i motivi primo, secondo e terzo del ricorso Agogliati e il primo motivo del ricorso Cilea; rigettail quinto motivo del ricorso Agogliati e il secondo motivo del ricorso Cilea; accoglie il quarto motivo del ricorso Agogliati (nei termini di cui in motivazione) unitamente al sesto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviaalla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione, quanto ai medici indicati al punto

11.1. e

12.3. della presente motivazione; condanna gli altri ricorrenti del ricorso A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10319/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] R.G. 10319/2022 Cron. Rep. C.C. 27/2/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. EDOARDO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrentie resistenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 6817/2021depositata il 18/10/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La dottoressa [OSCURATO:PERSONA] e numerosi altri medici convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle specializzazioni da ciascuno di loro conseguite, essendosi gli stessi iscritti alle relative scuole in anni accademici tra il 1980 e il 1990. A sostegno della domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione. Si costituirono in giudizio la Presidenza del Consiglio e gli altri Ministeri convenuti, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Il Tribunale ritenne sussistente la legittimazione passiva della sola Presidenza del Consiglio dei ministri; rigettò l’eccezione di prescrizione; rigettò la domanda proposta da una serie di medici in quanto la loro specializzazione era cominciata in epoca anteriore all’anno accademico 1983-1984, nonché quella di altri medici in quanto essi avevano conseguito specializzazioni non comprese negli elenchi di cui alla direttiva 75/326/CEE; accolse la domanda proposta dai medici immatricolatisi ai rispettivi corsi a partire dall’anno accademico 1983-1984 e liquidò a favore di ciascuno di loro la somma di euro 6.713,94 per ciascun anno di corso, con gli interessi decorrenti dalla data di notifica dell’atto di costituzione in mora; rigettò l’ulteriore domanda di indebito arricchimento e regolò le spese di lite tra tutte le parti. 2. La sentenza è stata impugnata da numerosi medici, in relazione a diversi profili. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 18 ottobre 2021, ha osservato che doveva essere accolto l’appello proposto dai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (specializzati in igiene e medicina preventiva), [OSCURATO:PERSONA] (medicina dello sport), [OSCURATO:PERSONA] (scienza dell’alimentazione), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (chirurgia d’urgenza e pronto soccorso), [OSCURATO:PERSONA] (fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria), avendo essi conseguito specializzazioni che il d.m. 30 gennaio 1998 aveva riconosciuto equipollenti ai fini dell’accesso al ruolo dirigenziale del personale sanitario, con conseguente equiparazione alle specializzazioni di cui all’art. 7 della direttiva 75/362/CEE. La Corte d’appello, invece, per la medesima ragione ha confermato il rigetto della domanda proposta dai dottori [OSCURATO:PERSONA] (microchirurgia e chirurgia sperimentale), [OSCURATO:PERSONA] (patologia della riproduzione umana) e [OSCURATO:PERSONA] (statistica medica), trattandosi di specializzazioni per le quali mancava ogni prova dell’equipollenza. In riferimento, poi, all’anno di inizio dei vari corsi, la Corte d’appello, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che potevano essere accolte solo le domande proposte dai medici immatricolatisi in un momento successivo al 1982, con remunerazione decorrente dal 1° gennaio 1983. Sulla base di questa considerazione, la sentenza ha accolto l’appello dei soli dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (endocrinologia), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento, infine, alle posizioni dei medici la cui domanda era stata accolta, la Corte territoriale ha confermato la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva determinato la remunerazione annuale nella somma di euro 6.713,94 stabilita dall’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, anziché in quella, maggiore, di euro 11.103,82 fissata dall’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257; ed ha aggiunto che tale somma costituiva un debito di valuta e non di valore, sicché non doveva essere riconosciuta la rivalutazione ma solo gli interessi dalla data della costituzione in mora. Così ricostruiti i termini della vicenda, la Corte di merito ha liquidato a favore dei medici indicati in dispositivo somme diverse, a seconda della durata legale dei singoli corsi di specializzazione e della data di inizio delle stesse, con integrale compensazione delle spese del giudizio di appello. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono un primo ricorso i dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto affidato a due motivi, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Un secondo ricorso è proposto dalla dottoressa [OSCURATO:PERSONA] insieme ad altri 88 medici, con unico atto affidato a sei motivi, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze si sono costituiti con un unico controricorso in relazione al ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], mentre hanno depositato un mero atto di resistenza al ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., presso la Terza Sezione Civile e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] La Corte ritiene di dover procedere, preliminarmente, alla riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., poiché essi sono stati proposti nei confronti della medesima sentenza. Ricorso Agogliati (avv. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75, 76/82, 16/93, 36/05, degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e del d.lgs. n. 257 del 1991, degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo. Il motivo prospetta due censure. La prima ha ad oggetto il fatto che la sentenza impugnata abbia liquidato, in favore di alcuni tra i medici ricorrenti, confermando la decisione del Tribunale ovvero estendendone la portata anche ai medici iscritti nell’anno 1982, la somma di euro 6.713,94 per ogni anno di corso, anziché la maggiore somma di euro 11.103,82 stabilita dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. Tale decisione violerebbe il principio di uguaglianza e non sarebbe in armonia con le decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea. La seconda contesta il fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto che il credito dei medici la cui domanda è stata accolta abbia natura di un debito di valuta anziché di valore e ribadisce che l’unica remunerazione adeguata sarebbe quella di euro 11.103,82 per ogni anno di corso, stabilita dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e del d.lgs. n. 257 del 1991. Il motivo contesta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che il debito gravante sullo Stato sia di valuta e non di valore. In base a questo errato presupposto, la Corte d’appello avrebbe omesso di rivalutare il credito e di liquidare gli interessi compensativi. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75, 76/82, 16/93, 36/05, degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e del d.lgs. n. 257 del 1991, nonché dell’art.112 cod. proc. civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo. I ricorrenti ribadiscono le censure dei due motivi precedenti, insistendo nell’affermare che doveva essere riconosciuta la maggiore somma di euro 11.183,82, con rivalutazione e interessi compensativi; nel dubbio, dovrebbe essere rimessa una questione interpretativa alla Corte di giustizia dell’Unione europea. 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive 362/75, 363/75, 76/82 e 16/93, degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. I ricorrenti contestano che la sentenza abbia escluso la sussistenza del diritto alla remunerazione in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione in epoca anteriore al 1983 (elencando i nomi degli stessi). L’interpretazione restrittiva della normativa comunitaria sarebbe del tutto ingiustificata, soprattutto alla luce della sentenza 3 marzo 2022 della Corte europea, che ha chiarito definitivamente il punto, riconoscendo la spettanza della remunerazione anche in favore dei medici iscritti in epoca precedente. 5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive 362/75, 363/75, 76/82 e 16/93, e degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., in relazione ad alcune specifiche posizioni. Il ricorso, in particolare, contesta il rigetto della domanda nei confronti dei dottori [OSCURATO:PERSONA] (microchirurgia e chirurgia sperimentale), [OSCURATO:PERSONA] (patologia della riproduzione umana) e [OSCURATO:PERSONA] (statistica medica), sul rilievo che il d.m. 30 gennaio 1998 avrebbe stabilito l’equipollenza per le specializzazioni in fisiopatologia della riproduzione umana e chirurgia sperimentale e microchirurgia, di talché dovrebbe essere accolta anche la domanda avanzata dai suindicati medici. 6. Con il sesto motivo di ricorso, erroneamente indicato come quinto, si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., sottolineando l’errore che la Corte d’appello avrebbe commesso nel riconoscere, in motivazione, la fondatezza della domanda avanzata dai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] senza che degli stessi venga fatta menzione nel dispositivo della sentenza. Ricorso Cilea (avv. [OSCURATO:PERSONA]). 7. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 16 della direttiva 82/76, degli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362, dell’art. 3 Cost., dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, degli artt.1219 e 1224 cod. civ., nonché dell’art. 220 del Trattato dell’Unione. I ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata abbia liquidato, in loro favore, confermando la decisione del Tribunale ovvero estendendone la portata anche ai medici iscritti nell’anno 1982, la somma di euro 6.713,94 per ogni anno di corso, anziché la maggiore somma di euro 11.103,82 stabilita dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. Tale decisione violerebbe il principio di uguaglianza e non sarebbe in armonia con le decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea, posto che l’art. 11 della legge n. 370 del 1999 non costituirebbe effettivo recepimento della normativa comunitaria. 8. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 101, secondo comma, Cost., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente deciso la causa facendo applicazione non della legge, ma di un’interpretazione delle norme superata dalla stessa giurisprudenza di legittimità. La decisione della Corte. 9. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover trattare le questioni in modo trasversale, cioè unificando quelle identiche o comunque coincidenti poste nei due ricorsi qui in esame. La prima questione da affrontare attiene l’entità della somma liquidata in favore dei medici la cui domanda è stata accolta. Viene contestato, infatti, che il Tribunale e la Corte d’appello abbiano liquidato, per ciascun anno di corso, la somma di euro 6.713,94 (stabilita dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999) anziché quella di euro 11.103,82 (stabilita dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991) o, addirittura, quella ancora più elevata fissata dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999. Questa censura è stata proposta nel primo e nel terzo motivo del ricorso Agogliati, nonché nel primo motivo del ricorso Cilea. 9.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene tale censura inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., in quanto la questione è stata decisa dalla Corte d’appello in conformità ad una giurisprudenza fermissima di questa Corte. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, recependo e dando la massima autorevolezza ad un orientamento che già si era consolidato nella precedente giurisprudenza di legittimità, hanno stabilito che in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l’aestimatio del danno effettuata dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (così la sentenza 27 novembre 2018, n. 30469). Da tale giurisprudenza il Collegio non vede ragioni per discostarsi. Tale decisione rende chiaramente superflua la rimessione della questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea. 10. La seconda questione da esaminare è quella nella quale si contesta che la Corte d’appello, ritenendo che il debito risarcitorio dello Stato italiano abbia natura di debito di valuta e non di valore, abbia omesso di rivalutare il credito dei medici la cui domanda è stata accolta e di riconoscere gli interessi compensativi. Tale censura è stata proposta nel primo e nel secondo motivo del ricorso Agogliati. 10.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene tale censura inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., in quanto la questione è stata decisa dalla Corte d’appello in conformità ad una giurisprudenza fermissima di questa Corte. È stato più volte affermato, infatti, che in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore – dettando l’art. 11 della legge n. 370 del 1999, con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive – abbia palesato una precisa quantificazione dell’obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11. A seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale –secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 cod. civ. – gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale (così la sentenza 9 febbraio 2012, n. 1917, ribadita, tra le molte, dall’ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1641). Da tale giurisprudenza il Collegio non vede ragioni per discostarsi. 11. La terza questione sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi ha ad oggetto la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale, riformando in parte la decisione del Tribunale, ha accolto la domanda proposta dai medici immatricolati ai corsi di specializzazione nell’anno 1982 e ha confermato il rigetto, invece, per i medici immatricolati in anni precedenti il 1982. Tale censura è stata proposta nel quarto motivo del ricorso Agogliati. 11.1. Questo motivo è fondato. Com’è noto, a seguito della rimessione operata dalle Sezioni Unite di questa Corte con l’ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20), nella quale ha stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la successiva sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, hanno confermato il principio suindicato. Ne consegue che la decisione della Corte d’appello – che, peraltro, si è attenuta ad un precedente orientamento di questa Corte che è stato poi modificato a seguito della pronuncia della Corte di Lussemburgo appena ricordata –è sul punto errata. Dando seguito all’odierno pacifico orientamento di questa Corte (v., ex plurimis, l’ordinanza 27 giugno 2023, n. 18341), pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, affinché riesamini le posizioni dei seguenti medici ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 12. Vanno esaminate, a questo punto, le residue censure. 12.1. Il quinto motivo del ricorso Agogliati è, quando non inammissibile, comunque infondato. Osserva la Corte che la censura, peraltro formulata in modo generico, è sostenuta dal richiamo al d.m. 30 gennaio 1998, dal quale dovrebbe dedursi l’equipollenza delle specializzazioni conseguite dai dottori Vezzulli, Ferrario e Picheca. Tale richiamo è errato, perché il decreto ora richiamato ha indicato le discipline equipollenti ai fini dell’accesso al ruolo dirigenziale del Servizio sanitario nazionale; ne consegue che, in conformità a costante giurisprudenza di questa Corte, esso non può essere utilizzato anche al diverso fine di parificare le discipline ivi previste a quelle di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/326/CEE, con conseguente esclusione dell’insorgenza del diritto all’equa remunerazione. 12.2. Il secondo motivo del ricorso Cilea è manifestamente infondato, perché la Corte d’appello ha deciso la causa attenendosi alle indicazioni della giurisprudenza di questa Corte ed esaminando le singole censure con continui richiami legislativi e giurisprudenziali. Appare quindi del tutto fuor di luogo anche solo ipotizzare che la sentenza impugnata sia stata pronunciata in violazione dell’obbligo che l’art. 101 Cost. pone a ogni giudice di decidere rimanendo soggetto soltanto alla legge. 12.3. Il sesto motivo del ricorso Agogliati è fondato nei termini che si vanno adesso ad indicare. La sentenza impugnata è effettivamente incorsa, riguardo ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quella che pare essere una svista, ma che non può comunque essere corretta in questa sede. Nel corpo della motivazione, infatti, si dice, a proposito di tali medici, che la loro domanda risarcitoria era stata rigettata dal Tribunale, ma che la Corte riteneva, al contrario, che il loro gravame fosse meritevole di accoglimento. Così deve essere intesa la motivazione, posto che la riforma della sentenza del Tribunale – con conseguente accoglimento delle rispettive domande – sembra interessare tutti i medici del capoverso precedente, con la sola esclusione dei dottori Vezzulli, Ferrario e Picheca. Nel dispositivo della sentenza, però, è stato indicato solo il nome di [OSCURATO:PERSONA], e per di più in relazione alla specializzazione in chirurgia dell’apparato digerente, diversa da quella indicata nella motivazione (chirurgia d’urgenza e pronto soccorso). Nell’impossibilità di chiarire in modo plausibile quale sia stata l’effettiva decisione della Corte d’appello sul punto, il motivo deve essere accolto; e il giudice di rinvio dovrà provvedere a decidere in modo coerente se e in quali termini la domanda dei dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] debba essere accolta. 13. In conclusione, sono dichiarati inammissibili i motivi primo, secondo, terzo del ricorso Agogliati e il primo motivo del ricorso Cilea; sono rigettati il quinto motivo del ricorso Agogliati e il secondo motivo del ricorso Cilea; è accolto il quarto motivo del ricorso Agogliati (nei termini di cui in motivazione), unitamente al sesto motivo. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, la quale deciderà la causa attenendosi alle indicazioni della presente decisione e riesaminando le singole posizioni dei medici di cui ai punti 11.1. e 12.3. della presente motivazione. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione, nei limiti dell’accoglimento dei ricorsi. Tutti gli altri ricorrenti del ricorso Agogliati, in considerazione della soccombenza, devono essere condannati alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. A questo proposito la Corte rileva che, poiché il ricorso coinvolge molti medici soccombenti, si deve fare applicazione dell’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, in base al quale il compenso unico può essere aumentato «per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massima di trenta». Ne consegue che, calcolando il valore della causa, per ogni medico ricorrente, nella somma di euro 33.565 (pari a quella di euro 6.713 per ogni anno di corso, moltiplicato per cinque, che corrisponde alla durata massima dei corsi di specializzazione), per ciascun ricorrente il compenso è di euro 3.000, per cui la liquidazione, seguendo il conteggio di cui si è detto, conduce alla cifra di cui in dispositivo. In relazione ai ricorrenti del ricorso Cilea, invece, non si fa luogo a condanna alle spese, posto che le Amministrazioni hanno depositato un mero atto di resistenza. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti soccombenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi: dichiara inammissibili i motivi primo, secondo e terzo del ricorso Agogliati e il primo motivo del ricorso Cilea; rigettail quinto motivo del ricorso Agogliati e il secondo motivo del ricorso Cilea; accoglie il quarto motivo del ricorso Agogliati (nei termini di cui in motivazione) unitamente al sesto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviaalla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione, quanto ai medici indicati al punto 11.1. e 12.3. della presente motivazione; condanna gli altri ricorrenti del ricorso A
Sentenza Cassazione n. 11759/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris