CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2022
Cassazione n. 15628/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27061/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Via G. [OSCURATO:PERSONA] n. 63. – RICORRENTI– contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1. -CONTRORICORRENTE – avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1193/2017, pubblicata in data 17.8.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 5.4.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 19 maggio 2010, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al tribunale di Brescia, esponendo di aver stipulato, in F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 27061/2017 Numero sezionale 700/2022 Numero di raccolta generale 15628/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 data 6.6.2005, un contratto di mediazione in esclusiva con cui, unitamente ad altre due società (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), aveva assunto l’obbligo di procurare acquirenti per le unità immobiliari, in corso di realizzazione, facenti parte del complesso della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] (AT), acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., facendosi altresì carico della progettazione di un'idonea campagna pubblicitaria, della promozione dell'operazione, dell'assistenza e dell’accoglienza alla clientela, di relazionare alla preponente gli esiti dello sviluppo della campagna pubblicitaria e di sostenerne i costi. Ha dedotto che, per contro, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era tenuta ad informare le mediatrici sugli sviluppi dell'operazione e su eventuali scostamenti dal calendario lavori, a finanziare entro certi limiti lo sviluppo della campagna pubblicitaria e a riconoscere una provvigione sulle vendite. Ha chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto per colpa della convenuta, contestandole di non aver comunicato le variazioni del calendario lavori per il completamento dell'opera e l’esistenza della trascrizione di una domanda giudiziale sui terreni, per non aver sostenuto le spese della campagna pubblicitaria, per aver risolto il contratto con la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. senza avvertire la lnternau s.r.l. e, infine, per aver violato il patto di esclusiva. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito alla domanda sostenendo che, per effetto del recesso esercitato dalle altre due società, il rapporto doveva ritenersi cessato già in data 6.6.2005. Ha chiesto in via riconvenzionale di dichiarare la risoluzione del contratto per colpa della mediatrice per aver procurato il perfezionamento di un’unica vendita, senza aver svolto alcuna effettiva attività di ricerca di altri possibili acquirenti. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 27061/2017 Numero sezionale 700/2022 Numero di raccolta generale 15628/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Il tribunale, assunte le prove, ha respinto la domanda principale e, in accoglimento della riconvenzionale, ha dichiarato la risoluzione per fatto della [OSCURATO:SOCIETA].. La sentenza è stata confermata in appello. Respinte preliminarmente le eccezioni in rito, la Corte distrettuale di Brescia ha osservato che non vi era prova che la [OSCURATO:PERSONA] fosse obbligata ad ultimare i lavori entro un certa data o a comunicare alla mediatrice l’esistenza della trascrizione di una domanda giudiziale, né che l'avesse occultata o che avesse garantito la libertà del bene da pesi ed oneri, ponendo in rilievo che, appresa l'esistenza della trascrizione, nel febbraio 2007, [OSCURATO:SOCIETA] solo dopo due anni aveva lamentato la violazione dei doveri informativi, quando ormai detta trascrizione era stata cancellata. Invece, gli obiettivi di vendita fissati in contratto non erano stati conseguiti ed anzi, nel 2008 la mediatrice aveva rifiutato anche la stipula di un nuovo contratto e aveva continuato nella promozione dell’iniziativa senza riuscire a vendere neppure un immobile. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], socie della [OSCURATO:SOCIETA], cancellata dal registro delle imprese, con ricorso in cinque motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. 2. E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalle ricorrenti quali socie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cancellata dal registro delle imprese, dovendo considerarsi che tale evento è intervenuto dopo la pubblicazione della sentenza di appello e che, come dedotto nel controricorso, il credito per cui si procede risulta appostato nel bilancio finale di liquidazione. La cancellazione dal registro delle imprese, causando l’estinzione della società (con la sola eccezione della “fictio iuris” contemplata F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 27061/2017 Numero sezionale 700/2022 Numero di raccolta generale 15628/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 dall'art. 10 l.fall.),se intervenuta nella pendenza di un giudizio di cui era parte detta società, determina un’ipotesi di interruzione, con possibilità di prosecuzione o riassunzione da o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.. Qualora – come nel caso in esame - l'evento si sia verificato quando non era possibile dichiararlo nei modi di legge, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società, in assenza di ripartizione dell’attivo, è legittimamente proposta dai soci, stante, nello specifico, anche l’avvenuta iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione (Cass.19580/2017; Cass. 23574/2014 ed altre). 3. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1754 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che il mancato conseguimento degli obiettivi di vendita non giustificava la risoluzione del contratto, poiché la mediazione non comporta l’assunzione di un obbligo di risultato, fatta salva solo la possibilità di rifiutare le provvigioni. La mancata attuazione del contratto sarebbe comunque imputabile alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , che si era rifiutata di anticipare i costi della campagna pubblicitaria, aveva ritardato il completamento del complesso edilizio e non aveva informato la controparte della trascrizione di una domanda giudiziale sui terreni. Nessun addebito poteva invece muoversi alla ricorrente per non aver accettato modifiche contrattuali che non prevedessero il patto di esclusiva, o per non aver attuato il programma negoziale. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1375 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver la sentenza negato che la preponente fosse tenuta ad informare la controparte dell’esistenza della trascrizione di una domanda giudiziale sui terreni, obbligo che invece discendeva dal dovere di osservare le F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 27061/2017 Numero sezionale 700/2022 Numero di raccolta generale 15628/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, trattandosi di circostanza idonea a compromettere del tutto la possibilità di perfezionare le vendite. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 1453 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che la sentenza non conterrebbe la formulazione di un motivato giudizio di prevalenza dell’inadempimento della mediatrice rispetto alle violazioni pure accertate a carico della preponente. Si assume inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai contestato alla mediatrice di non aver assunto gli oneri pubblicitari e di non aver allestito un ufficio vendite, per cui di tali condotte non poteva tenersi conto ai fini della risoluzione, e comunque il mancato conseguimento degli obiettivi di vendita era dipeso dai gravi ritardi – superiori al biennio - nella realizzazione del complesso immobiliare. Il quarto motivo denuncia che il giudice distrettuale non abbia minimamente tenuto conto della violazione del patto di esclusiva da parte della [OSCURATO:PERSONA], condotta quest’ultima particolarmente grave, poiché intervenuta allorquando era divenuta meno difficoltosa, per l’assenza di vincoli sui beni, la conclusione delle vendite. I quattro motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. 3.1. La sentenza di appello ha risolto le questioni in fatto in modo conforme alla decisione di primo grado: è di conseguenza preclusa la possibilità di denunciare la violazione dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., essendosi in presenza di una cd. doppia conforme, cui si applica la preclusione dell’art. 348 ter, commi 4 e 5 , c.p.c.. Sono parimenti incensurabili le conclusioni cui è pervenuto il giudice distrettuale riguardo all’ampiezza e all’oggetto del contratto F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 27061/2017 Numero sezionale 700/2022 Numero di raccolta generale 15628/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 di incarico e, specificamente, quanto alla fissazione di obiettivi di vendita, da conseguire entro un lasso di tempo predeterminato. La ricostruzione della volontà contrattuale resta affidata al giudizio di fatto, sindacabile in cassazione per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale o per errori logico-giuridici della motivazione (Cass. 3590/2021; Cass. 21650/2019; Cass.11245/2018). Attiene al merito anche la valutazione di rilevanza e gravità dei rispettivi inadempimenti, di cui la pronuncia ha motivatamente dato conto dopo una analitica disamina delle circostanze acquisite al processo, con riferimento alla rilevanza della trascrizione della domanda giudiziale e alla violazione del patto di esclusiva, intervenuta allorquando, secondo la pronuncia, si era già palesata la gravità della condotta inadempiente del mediatore, non avendo inciso sull’attuazione del programma negoziale (Cass. 6401/2015; Cass. 12182/2018;Cass. 14755/2007). 3.2. Non è correttamente invocata neppure la violazione delle disposizioni in tema di mediazione: è utile ribadire che la violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., prospettata in ricorso, descrive i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all'applicazione della norma una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 27061/2017 Numero sezionale 700/2022 Numero di raccolta generale 15628/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l’ipotesi, qui sussistente, dell'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – quanto in particolare, alla sussistenza dell’inadempimento e alla sua rilevanza - che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. 640/2019; Cass.195/2016; Cass. 24155/2017). 3.3. Si è già precisato che il giudizio di prevalente gravità dell’inadempimento della mediatrice appare giustificato – secondo il giudice distrettuale – dal mancato reperimento degli acquirenti e dalla mancata stipula del numero di contratti di vendita preventivato dalle parti, oltre che nella violazione di una pluralità di obblighi accessori, comprovanti una grave negligenza della mediatrice nell’assolvimento dell’incarico. Non risulta affatto pretermessa la comparazione delle reciproche condotte della parti e delle rispettive violazioni: la sentenza ha chiarito che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non era tenuta ad osservare un termine di ultimazione delle opere, che la trascrizione della domanda non aveva pregiudicato occasioni di vendita che il mediatore non aveva neppure procurato e che, infine, la preponente aveva violato l’esclusiva allorquando l’inadempimento della controparte era ormai conclamato. 3.4. Quanto alla stessa ammissibilità della pronuncia di risoluzione, deve considerarsi che le parti avevano sottoscritto un contratto di incarico che prevedeva l’impegno della mediatrice di reperire F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 27061/2017 Numero sezionale 700/2022 Numero di raccolta generale 15628/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 acquirenti delle future unità immobiliari, configurandosi una mediazione atipica, fondata su un negozio a prestazioni corrispettive (Cass. s.u. 19161/2017; Cass. 29287/2018; Cass.24333/2008; Cass. 19066/2006). Da tale titolo derivava l’obbligo – e non la mera facoltà - di reperire potenziali clienti nell’interesse della controparte, il cui inadempimento era regolato dai principi generali in tema di risoluzione (art. 1218 e 1453 c.c.; Cass. 14623/2018). 4. Il quinto motivo denuncia la mancata ammissione delle prove orali, affermando che l’errata valutazione delle condotte delle parti e l’accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione abbia indotto la Corte di merito a non ammettere i mezzi di prova volti a dimostrare le violazioni consumate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza. La Corte territoriale, esaminati i singoli capitoli, ha ritenuto che taluni di essi fossero irrilevanti (poiché non consentivano di individuare alcuna correlazione tra la trascrizione della domanda giudiziale e il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita o perché volti a provare fatti successivi all’inadempimento dell’[OSCURATO:SOCIETA]), e che altri fossero generici. La mancata ammissione dei mezzi istruttori appare - dunque – l’esito del giudizio di rilevanza e specificità dei capitoli, che il ricorso non sottopone a censura, non confrontandosi – al riguardo - con il contenuto effettivo della pronuncia impugnata. Il ricorso è respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 27061/2017 Numero sezionale 700/2022 Numero di raccolta generale 15628/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. 200,00 per esborsi ed €. 5600,00 per compenso, oltre ad Iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, in data 5.4.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f