CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02566/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 5406 /2020 R.G. p roposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cas- sazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:Dazi impor- tazione- contrab- bando- confisca - san- zioni- definizione age- volata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardian.3165/9/2019, depositata il 18 luglio 2019 e non notificata; Uditala relazione svolta nell’ udienza pubblica del 7 novembre 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Uditaper il ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aniello de Rosa. Uditele conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in persona del So- stitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso del l’accoglimento delricorso. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar- dian. 3165 /9/2019 , depositata in data 18 luglio 2019, veniva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 339/4/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Varese che avevarigettato il ricorso proposto dal contribuente contro l'atto di con- testazionedi violazioni e irrogazione sanzioni n.30076/RU e l’atto di confiscan.3077/RU emessi il 6.10.2016. 2.Gli atti impugnati venivano originati da un controllo su bolla doga- nalepresso magazzino di temporanea custodia, da cui emergeva l’im- portazionedi merce di provenienza extracomunitaria di contenuto dif- formedal dichiarato, nella specie due orologi preziosi in luogo di ma- nometri a spirale e membrana manometrica metallica, con conse- guentecontestazione di tentato contrabbando. 3.Il contribuente si avvaleva della definizione agevolata di cui all’art.16comma 3 del d.lgs. n.472/97 pagando un terzo della sanzione irrogata,ritenendo che il venir meno delle sanzioni determinasse anche ilvenir meno della confisca disposta ex art.301 T.U.L.D., quale san- zione accessoria del tributo evaso che invece veniva confermata dall’Amministrazione finanziaria. Il giudice di prime cure non acco- glieval’eccezione preliminare dell’Agenzia secondo la quale la defini- zioneagevolata era alternativa al ricorso con conseguente cessazione dellamateria del contendere, ma riteneva che la confisca ex art.301 cit.fosse obbligatoria e sopravvivesse alla definizione agevolata e tro- vasse applicazione anche nel caso di reato depenalizzato quale era quellodi specie, rigettando il ricorso introduttivo. 4.L’ esito decisorio veniva condiviso dal giudice d’appello, il quale con- sideravalegittima la confisca amministrativa in forza dell’art.20 comma 3del d.lgs. n.689/81, qualificando la fattispecie come illecito ammini- strativoe non come reato, in quanto i diritti di confine evasi erano inferiorialla soglia di euro 3.996,96. 5.Contro la sentenza della CTR il contribuente presenta ricorso affidato adun unico motivo, che illustra con memoria, cui resiste l’Agenzia con controricorso.La causa è stata dimessa alla pubblica udienza. Ritenutoche: 6.Con un unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ., si censura la sentenza impugnata per omesso esame e omessa pronuncia circa la rilevante e decisiva questione di fattoriguardante l’avvenuta definizione del contenzioso tributario in- sortotra le parti ai sensi degli artt.16 e 17 del d.lgs. n.472/1997; nella memoriaillustrativa parte contribuente elabora ulteriormente le pro- priededuzioni, secondo cui il pagamento dell’importo di euro 2.284,86 atitolo di definizione agevolata avrebbe prodotto l'estinzione del rap- portoobbligatorio sorto tra le parti in lite. 7.[OSCURATO:PERSONA] osserva che non sussistono i presupposti per la decisione dellacontroversia alla presente udienza, essendo già stat o fissat o un ricorsoper la decisione presso le Sezioni Unite della Corte , tra l’altro, della questione di diritto sottesa al presente ricorso ed è necessario attenderetale pronuncia . P.Q.M.