CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 dicembre 2020
Cassazione n. 29444/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16442-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 849/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 09/12/2020; Ric. 2021 n. 16442 sez. ML -ud. 06-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.il 25 gennaio 2016 l’Agente della Riscossione notificò a [OSCURATO:PERSONA] una intimazione di pagamento per l’importo di euro 174.069,52, relativa a 22 cartelle di pagamento e 9 avvisi di addebito, riguardanti “crediti contributivi pretesi da [OSCURATO:SOCIETA]”; il Greco, in data 11 aprile 2016, adì il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’annullamento dell’intimazione sostenendo la mancata notificazione degli atti pregressi, la prescrizione dei crediti intimati e l’illegittimità delle somme ingiunte; il Tribunale adito ritenne tutti i crediti prescritti essendo spirato il termine estintivo quinquennale; 2. avverso tale decisione hanno proposto distinti appelli l’INPS e la [OSCURATO:SOCIETA], con atto del 30 maggio 2018, e l’Agente della Riscossione, con successivo atto del 10 luglio 2018; la Corte d’Appello di Lecce, riuniti gli appelli, con la sentenza impugnata, in accoglimento dell’impugnazione dell’INPS, ha rigettato l’opposizione del Greco con riguardo ai 9 avvisi di addebito perché, “tra la data di notifica di detti avvisi ed il deposito dell’atto di opposizione (11.4.2016), non era decorso il termine estintivo quinquennale”; in accoglimento parziale dell’appello dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, ha rigettato l’opposizione proposta dal Greco limitatamente a 4 delle 22 cartelle di pagamento di cui all’intimazione del 25 gennaio 2016, confermando per il resto la sentenza impugnata; 3.la Corte, per quanto riguarda l’appello dell’Agenzia, ha evidenziato che “gli atti interruttivi inviati il 25.7.12 ed il 10.4.13 sono integrati da avvisi di ricevimento di missive, non allegate […] detti avvisi recano Ric. 2021 n. 16442 sez. ML -ud. 06-07-2022 -3- stampigliati numeri identificativi della raccomandata e dell’atto contenuto (cartelle); ma tali ultimi dati non corrispondono ad alcuno dei numeri identificativi delle cartelle per cui è causa”; 4.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la ADER – Agenzia delle Entrate Riscossione con un unico motivo; non hanno svolto attività difensiva gli intimati; 5.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; l’Avvocatura generale dello Stato ha comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso denuncia che “la pronuncia della C.T.R. è parzialmente illegittima e ne chiede l’annullamento in parte qua per il seguente motivo” : “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché, conseguentemente, dell’art. 26 d.P.R. n. 602 /1973 e dell’art. 2948 c.c., giacché ha indicato una informazione probatoria diversa da quella emergente dagli atti di causa, da cui risulta invece che l’Agente della Riscossione ha depositato la documentazione idonea a comprovare la regolare notifica a mezzo servizio postale degli atti interruttivi della prescrizione (art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.)”; si eccepisce che “le considerazioni della [OSCURATO:PERSONA] sono il frutto di travisamento delle informazioni probatorie emergenti dagli atti di causa”, avendo l’Agente allegato, unitamente all’appello, “gli avvisi di intimazione del 25.7.2012, 10.4.2013 e 11.6.2014”, atteso che “nel contenzioso tributario il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodottoin secondo grado”; 2.il Collegio reputa la censura inammissibile per concorrenti ragioni; innanzitutto, pur denunciando un preteso errore di attività del giudice, non riporta adeguatamente nel ricorso i contenuti degli atti processuali (atto di appello;nota di deposito; eventuali verbali di udienza) dai quali Ric. 2021 n. 16442 sez. ML -ud. 06-07-2022 -4- evincere che i documenti riprodotti fotograficamente nel ricorso, tra i quali le “visure dei sistemi informatici dell’Ente di esazione”, siano stati quelli ritualmente depositati in giudizio e sottoposti al vaglio della Corte di Appello di Lecce, facendo peraltro riferimento nel motivo ad un “contezioso tributario” innanzi a una “C.T.R.” e a un avviso di intimazione dell’11.6.2014 neanche citato nella sentenza impugnata; inoltre, quanto alla pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., come ribadito dalle Sezioni unite civili (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione leprove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, mentre nella specie non ricorre alcuna delle ipotesi descritte; la pronuncia rammenta, poi, che la violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, e, ancora, nella specie non è allegata alcuna di tali violazioni; Ric. 2021 n. 16442 sez. ML -ud. 06-07-2022 -5- infine, circa l’eccepito “travisamento della prova”, premesso che cospicua giurisprudenza di questa Corte ne pone in dubbio la deducibilità in Cassazione (Cass. n. 24395 del 2020; Cass. n. 30808 del 2021; Cass. n. 29002 del 2021; Cass. n. 27001 del 2021; Cass. n. 25155 del 2021; da ultimo v. diffusamente Cass. n. 18326 del 2022), è sufficiente rilevare che detta ipotesi, nella sua più recente accezione intesa dall’orientamento che pure ne ammette la ricorribilità ai sensi dell’art. 115 c.p.c. (v. Cass. n. 12971 del 2022), può rilevare “quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre al mezzo di prova”, ossia “prove che, pur riferendosi a fonti che appartengono al processo (uno specifico documento ritualmente depositato, un testimone regolarmente escusso, etc.), si sostanziano nella elaborazione di contenuti informativi che a dette fonti in nessun modo si lasciano ricondurre, neppure in via indiretta o mediata, nella loro più larga estensione rappresentativa; ossia di informazioni probatorie delle quali risulti preclusa alcuna possibile o immaginabile connessione significativa con le fonti o i mezzi di prova cui il giudice ha viceversa inteso riferirle”; in definitiva, quando l’informazione probatoria derivi da “prove inesistenti” (in termini, la pronuncia citata che ha pure cura di precisare come il vizio della sentenza impugnata possa essere dedotto “a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza”); nella specie non ricorrono tali condizioni, atteso che la doglianza pretende una rivalutazione delle informazioni probatorie derivanti da un compendio documentale rappresentato non solo dagli avvisi di Ric. 2021 n. 16442 sez. ML -ud. 06-07-2022 -6- ricevimento, ma anche dalle visure dei sistemi informatici dell’ente di esazione che ne dovrebbe comprovare la corrispondenza, peraltro in mancanza – rilavata dalla Corte territoriale – delle missive contenute nelle raccomandate; il che investe inevitabilmente apprezzamenti di merito circa l’idoneità di tale documentazione a comprovare atti interruttivi della prescrizione e concerne l’attività di selezione (e dunque di scelta) tra i possibili contenuti informativi ricavabili da un mezzo di prova, espressione dell'essenza della discrezionalità valutativa del giudice di merito, come tale sottratta al sindacato di legittimità di questa Corte; 3.in conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva degli intimati; non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012; infatti l’ADER, quale amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato, è istituzionalmente esonerata, per valutazione normativa della sua qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. SS. UU. n. 9938 del 2014; Cass. n. 5955 del 2014